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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28556/2023

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.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – C.F.

B LD RRT37T31B507U – [OSCURATO:PERSONA]– C.F.

C R TGCR48H16C853R – [OSCURATO:PERSONA]– C.F.

CSSNNN59D18I084 A – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f.

CP P MRZ53S21H 5 O1O – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f.

LP R MHL52P29H985B – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f.

MNPRRT 47P14C933K – [OSCURATO:PERSONA]– c.f.

MRZSBN59A42 G920V – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – (erede di [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – (erede di [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – (erede di [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f.

MNCLRT59A07 G482M – [OSCURATO:PERSONA]– c.f.

M R NMDL55B57A347W – [OSCURATO:PERSONA]– c.f.

M R GMRS53H61A355W – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f.

R MNRSL57M70A345U – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f.

TV R LDE55M56G394W – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – elettivamente domiciliati in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende in virtù di procure speciali su fogli allegati in calce al ricorso.

RICORRENTI e [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – elettivamente domiciliato in Roma, alla via della Mercede, n. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del CONSIGLIO dei MINISTRI– [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Presidente del Consiglio pro tempore,MINISTERO della SALUTE –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] -in persona del Ministro pro tempore , MINISTERO del l’ECONOMIA e delle FINANZE – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Ministro pro tempore , MINISTERO dell’ISTRUZIONE, del l’UNIVERSITA’ e della RICERCA – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Ministropro tempore, MINISTERO del LAVORO, in persona del Ministro pro tempore.

INTIMATI avverso la sentenza n. 1355/2020 della Corte d’Appello di L’Aquila; udita la relazione nella camera di consiglio del 4luglio 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorrenti tutti indicati in epigrafe cita vano - nel giugno 2015 (cfr. sentenza d’appello, pag. 4) - a comparire dinanzi al Tribunale di A quila la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze,il Ministero del Lavoro, il Ministero della [OSCURATO:PERSONA],dell’Università e della [OSCURATO:PERSONA] .Esponevano che, a seguito del diploma di laurea in medicina e chirurgia, avevano conseguitoil diploma di specializzazione nelle discipline mediche meglio indicate, per ciascuno, nell’atto introduttivo del giudizio.

Chiedevano in via principale -tra l’altro - accertare e dichiarare il loro diritto a percepire “un’adeguata remunerazione per l ’ a ttività svolta durante il periodo di formazione specialistica”(così ricorso Baldi ed altri , pag. 7 ) e, per l ’effetto, condannare i convenuti al pagamento della somma di lire 21.500.000 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione, oltre al maggior danno ex art. 1224 cod. civ. ed agli interessi.

Chiedevano in via alternativa condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti in dipendenza dell’omesso recepimento delle direttive e sentenze comunitarie, oltre al maggior danno exart. 1224 cod. civ. ed agli interessi.

Chiedevano,in via subordinata, farsi luogo alla liquidazione in loro favore di un equo indennizzo a titolo di arricchimento senza giusta causa. 2.Resistevano l e Amministrazioni convenute.

Eccepivano – tra l’altro - la prescrizione delle pret ese invocate ex adverso (cfr. sentenza d’appello, pag. 4).

3. Con sentenza n. 262 /201 9 il T ribunale di L’Aquila rigettava le azionate pretese a motivo dell’intervenuta prescrizione. 4.Avverso tale sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe proponevano appello.

Resistevano la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero delLavoro, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.5.

Con sentenza n. 1355/2020 , la Corte d’Appello di L’Aquila rigettava il gravame, confermava la gravata sentenza e condannava in solido gli appellanti alle spese del grado.

Opinava la corte – in conform ità a quanto ritenuto dal tribunale - che le azionate pretese, a far data –conformemente all’elaborazione giurisprudenziale di legittimità -dal 27.10.1999, dovevano, al dì di proposizione della domanda in prime cure, reputarsi estinte per intervenuta prescrizione. 6.Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e gli altri di cui in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Avverso la medesima sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministerodell’Economia e delle Finanze non ha nno svolto difese . 7.Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.

Del pari hanno depositato memoria i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento didirettive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost., dell’art. 19, 1° co., seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea, dell’art. 47 della Carta di Nizza, delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di giustizia europea 25.2.1999 e 3.10.2000, dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla C.E.D.U., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi, degli artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ., dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 e dell’art. 11 della legge n. 370/1999.

Formulano i medesimi rilievi e prospettano parimenti la necessità del vaglio da parte della Corte di giustizia europeadi cui al motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 9.Con il secondo motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25.2.1999 e 3.10.2000, degli artt. 2, 3 e 10 Cost., degli artt. 61, 62, 115, 116 e 184 (vecchia e nuova formulazione) cod. proc. civ., degli artt. 2712, 2719, 2727, 2728 e 2729 cod. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., l’omesso esame di fatto decisivo.

Deducono chela domanda di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata da accogliere .

Deducono che non si è ex adversocontestato che il corso di specializzazione in “Analisi cliniche e di laboratorio” fosse da equiparare a quello di “Patologia diagnostica di laboratorio”.

Deducono che i termini “patologia diagnostica” e “analisi cliniche” sono sinonimi.

10. Con l’unico motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi, degli artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ., dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 e dell’art. 11 della legge n. 370/1999.

Deduce che, pur nel quadro della pronuncia n. 10813/2011 di questa Corte di legittimità, pronuncia cui i giudici del merito hanno ancorato i loro dicta, si sarebbe giustificato il differimento del dies a quodella prescrizione rispetto alla data del 27.10.1999 (cfr. ricorsoGucciardo, pag. 19).

Deduceinvero che la data del 27.10.1999 è ben anteriore al superamento di talune significative incertezze nella elaborazione del rimedio finalizzato al risarcimento del danno da omessa o tardiva trasposizione di direttiv a comunitaria(cfr. ricorso Gucciardo , p ag. 20 ) .

Deduce segnatamente che la situazione di oggettiva incertezza si è protratta almeno sino al 2011, siccome soltanto nel 2005 le sezioni unite hanno affermato la giurisdizione del g.o., siccome soltanto nel 2009 le sezioni unite hanno risolto le quaestiones concernenti la natura dell’azione e la durata del termine di prescrizione, siccome soltanto nel 2011 si è individuato nello Stato italiano l’unico soggetto responsabile(cfr. ricorso Gucciardo , pag g . 20 - 2 1) .

Deduce dunque che il rimedio giurisdizionale è venuto ad esistenza solo allorquando si è compiuto il relativo percorso di definizione giurisprudenziale (cfr. ricorsoGucciardo, pag. 21), sicché si prospetta la necessità del vaglio da parte della Corte di giustizia europea, cui chiedere “se, alla stregua del diritto dell’Unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell’azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda” (così ricorsoGucciardo, pag. 22; cfr. altresì pag. 27). 11.Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed altri e l ’unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono evidentemente da disaminare in maniera congiunta; i medesimi motivi sono inammissibiliai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., giacché la Corte di L’Aquila ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

12. È sufficiente , ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., r e i tera re l’elaborazione di questa Corte.

Ovvero l’insegnamento secondo cui a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991; la lacuna (prosegue la menzionata pronuncia) è stata parzialmente colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; cosicché tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea; nei confronti di costoro pertanto (conclude la menzionata pronuncia) la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (cfr. Cass. 17.5.2011, n. 10813; Cass. 31.8.2011, n. 17868; Cass. 26.6.2013, n. 16104; Cass. (ord.) 20.3.2014, n. 6606; Cass.15.11.2016, n. 23199; Cass. (ord.) 31.5.2018, n. 13758; Cass. sez. un.27.11.2018, n. 30649; Cass. (ord.) 19.6.2019, n. 16452, secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell’anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; Cass. (ord.) 24.1.2020, n. 1589; Cass. sez. lav.(ord.) 7.7.2020, n. 14112; Cass. 11.9.2020, n. 18961; Cass. (ord.) 14.3.2022, n. 8096). 13.Nel solco della oramai radicata elaborazione di questa Corte si impone la seguente duplice notazione.

Per un verso, va ribadito che il rilievo de i giudici del merito appieno si conforma alla surriferita elaborazione.

Benvero, il giudizio in prime cure ha avuto inizio nel giugno 2015 (cfr. altresì ricorso Gucciardo, pag. 4) Per altroverso, va senz’altro disattesa la prospettazione dei ricorrenti volta a sollecitare l’intervento della Corte di giustiziaai sensi dell’art. 267 T.F.U.E. (cfr. Cass. (ord.) 15.6.2023, n. 17174; Cass. (ord.) 15.6.2023, n. 17184; Cass.(ord.) 13.12.2021, n. 39421, secondo cui, in tema di risarcimento del danno derivante da tardiva ed incompleta attuazione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE concernenti il compenso spettante ai medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, è manifestamente infondata la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea della questione se il termine di prescrizione del diritto al risarcimento debba decorrere non dall’entrata in vigore della l. n. 370 del 1999 (vale a dire, dal 19 ottobre 1999), ma dalla successiva data in cui la giurisprudenza di legittimità ha individuato con certezza il soggetto passivamente legittimato ed il giudice interno munito di giurisdizione in ordine alla relativa domanda; infatti, anche prima di tale data non vi erano dubbi sulla legittimazione passiva dello Stato e, comunque, qualsiasi controversia in materia di giurisdizione poteva essere risolta mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione).

14. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed altri del pari è inammissibile. 15.Si premette che, con specifico riferimento alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la Corte di L’Aquila ha reputato che,con l’esperito gravame, l’appellante si era limitata ad evidenziare l’ “assonanza lessicale” tra il corso di specializzazione frequentato – “Analisi cliniche e di laboratorio” – ed il corso – “Patologia diagnostica di laboratorio” – di cui all’art. 7 della direttiva, ma non aveva individuato “gli esami e le attività pratiche attraverso le quali si articolano l’uno e l’altro corso di studi” (così sentenza d’appello, pag. 5). 16.Innegabilmente il motivo in disamina non reca puntuale censura della “ratio in parte qua decidendi”(cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952).

Più esattamente, il secondo mezzo di impugnazione non reca contestazione dell’ulterioreconseguenziale affermazione della corte distrettuale , secondo cui risultava preclusa la valutazione della sostanziale corrispondenza degli insegnamenti dell’uno e all’altro corso di specializzazione, in dipendenza dell’omessa individuazione degli esami e delle attività pratiche proprie dell’uno e dell’altro corso.

17. L a [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri , il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministero dell’Economia e delle Finanzenon hanno svolto difese.

Pertanto, nonostante la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta. 18.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali sia per il versamento, con vincolo solidale, da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri sia per il versamento da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara inammissibilii ricorsi; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali sia per il versamento, con vincolo solidale, da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri sia per il versamento da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – C.F. B LD RRT37T31B507U – [OSCURATO:PERSONA]– C.F. C R TGCR48H16C853R – [OSCURATO:PERSONA]– C.F. CSSNNN59D18I084 A – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. CP P MRZ53S21H 5 O1O – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. LP R MHL52P29H985B – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. MNPRRT 47P14C933K – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. MRZSBN59A42 G920V – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – (erede di [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – (erede di [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – (erede di [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. MNCLRT59A07 G482M – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. M R NMDL55B57A347W – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. M R GMRS53H61A355W – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. R MNRSL57M70A345U – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. TV R LDE55M56G394W – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – elettivamente domiciliati in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende in virtù di procure speciali su fogli allegati in calce al ricorso. RICORRENTI e [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – elettivamente domiciliato in Roma, alla via della Mercede, n. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del CONSIGLIO dei MINISTRI– [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Presidente del Consiglio pro tempore,MINISTERO della SALUTE –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] -in persona del Ministro pro tempore , MINISTERO del l’ECONOMIA e delle FINANZE – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Ministro pro tempore , MINISTERO dell’ISTRUZIONE, del l’UNIVERSITA’ e della RICERCA – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Ministropro tempore, MINISTERO del LAVORO, in persona del Ministro pro tempore. INTIMATI avverso la sentenza n. 1355/2020 della Corte d’Appello di L’Aquila; udita la relazione nella camera di consiglio del 4luglio 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti tutti indicati in epigrafe cita vano - nel giugno 2015 (cfr. sentenza d’appello, pag. 4) - a comparire dinanzi al Tribunale di A quila la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze,il Ministero del Lavoro, il Ministero della [OSCURATO:PERSONA],dell’Università e della [OSCURATO:PERSONA] .Esponevano che, a seguito del diploma di laurea in medicina e chirurgia, avevano conseguitoil diploma di specializzazione nelle discipline mediche meglio indicate, per ciascuno, nell’atto introduttivo del giudizio. Chiedevano in via principale -tra l’altro - accertare e dichiarare il loro diritto a percepire “un’adeguata remunerazione per l ’ a ttività svolta durante il periodo di formazione specialistica”(così ricorso Baldi ed altri , pag. 7 ) e, per l ’effetto, condannare i convenuti al pagamento della somma di lire 21.500.000 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione, oltre al maggior danno ex art. 1224 cod. civ. ed agli interessi. Chiedevano in via alternativa condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti in dipendenza dell’omesso recepimento delle direttive e sentenze comunitarie, oltre al maggior danno exart. 1224 cod. civ. ed agli interessi. Chiedevano,in via subordinata, farsi luogo alla liquidazione in loro favore di un equo indennizzo a titolo di arricchimento senza giusta causa. 2.Resistevano l e Amministrazioni convenute. Eccepivano – tra l’altro - la prescrizione delle pret ese invocate ex adverso (cfr. sentenza d’appello, pag. 4). 3. Con sentenza n. 262 /201 9 il T ribunale di L’Aquila rigettava le azionate pretese a motivo dell’intervenuta prescrizione. 4.Avverso tale sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe proponevano appello. Resistevano la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero delLavoro, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.5. Con sentenza n. 1355/2020 , la Corte d’Appello di L’Aquila rigettava il gravame, confermava la gravata sentenza e condannava in solido gli appellanti alle spese del grado. Opinava la corte – in conform ità a quanto ritenuto dal tribunale - che le azionate pretese, a far data –conformemente all’elaborazione giurisprudenziale di legittimità -dal 27.10.1999, dovevano, al dì di proposizione della domanda in prime cure, reputarsi estinte per intervenuta prescrizione. 6.Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e gli altri di cui in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Avverso la medesima sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministerodell’Economia e delle Finanze non ha nno svolto difese . 7.Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. Del pari hanno depositato memoria i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento didirettive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost., dell’art. 19, 1° co., seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea, dell’art. 47 della Carta di Nizza, delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di giustizia europea 25.2.1999 e 3.10.2000, dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla C.E.D.U., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi, degli artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ., dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 e dell’art. 11 della legge n. 370/1999. Formulano i medesimi rilievi e prospettano parimenti la necessità del vaglio da parte della Corte di giustizia europeadi cui al motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 9.Con il secondo motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25.2.1999 e 3.10.2000, degli artt. 2, 3 e 10 Cost., degli artt. 61, 62, 115, 116 e 184 (vecchia e nuova formulazione) cod. proc. civ., degli artt. 2712, 2719, 2727, 2728 e 2729 cod. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., l’omesso esame di fatto decisivo. Deducono chela domanda di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata da accogliere . Deducono che non si è ex adversocontestato che il corso di specializzazione in “Analisi cliniche e di laboratorio” fosse da equiparare a quello di “Patologia diagnostica di laboratorio”. Deducono che i termini “patologia diagnostica” e “analisi cliniche” sono sinonimi. 10. Con l’unico motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi, degli artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ., dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 e dell’art. 11 della legge n. 370/1999. Deduce che, pur nel quadro della pronuncia n. 10813/2011 di questa Corte di legittimità, pronuncia cui i giudici del merito hanno ancorato i loro dicta, si sarebbe giustificato il differimento del dies a quodella prescrizione rispetto alla data del 27.10.1999 (cfr. ricorsoGucciardo, pag. 19). Deduceinvero che la data del 27.10.1999 è ben anteriore al superamento di talune significative incertezze nella elaborazione del rimedio finalizzato al risarcimento del danno da omessa o tardiva trasposizione di direttiv a comunitaria(cfr. ricorso Gucciardo , p ag. 20 ) . Deduce segnatamente che la situazione di oggettiva incertezza si è protratta almeno sino al 2011, siccome soltanto nel 2005 le sezioni unite hanno affermato la giurisdizione del g.o., siccome soltanto nel 2009 le sezioni unite hanno risolto le quaestiones concernenti la natura dell’azione e la durata del termine di prescrizione, siccome soltanto nel 2011 si è individuato nello Stato italiano l’unico soggetto responsabile(cfr. ricorso Gucciardo , pag g . 20 - 2 1) . Deduce dunque che il rimedio giurisdizionale è venuto ad esistenza solo allorquando si è compiuto il relativo percorso di definizione giurisprudenziale (cfr. ricorsoGucciardo, pag. 21), sicché si prospetta la necessità del vaglio da parte della Corte di giustizia europea, cui chiedere “se, alla stregua del diritto dell’Unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell’azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda” (così ricorsoGucciardo, pag. 22; cfr. altresì pag. 27). 11.Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed altri e l ’unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono evidentemente da disaminare in maniera congiunta; i medesimi motivi sono inammissibiliai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., giacché la Corte di L’Aquila ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. 12. È sufficiente , ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., r e i tera re l’elaborazione di questa Corte. Ovvero l’insegnamento secondo cui a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991; la lacuna (prosegue la menzionata pronuncia) è stata parzialmente colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; cosicché tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea; nei confronti di costoro pertanto (conclude la menzionata pronuncia) la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (cfr. Cass. 17.5.2011, n. 10813; Cass. 31.8.2011, n. 17868; Cass. 26.6.2013, n. 16104; Cass. (ord.) 20.3.2014, n. 6606; Cass.15.11.2016, n. 23199; Cass. (ord.) 31.5.2018, n. 13758; Cass. sez. un.27.11.2018, n. 30649; Cass. (ord.) 19.6.2019, n. 16452, secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell’anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; Cass. (ord.) 24.1.2020, n. 1589; Cass. sez. lav.(ord.) 7.7.2020, n. 14112; Cass. 11.9.2020, n. 18961; Cass. (ord.) 14.3.2022, n. 8096). 13.Nel solco della oramai radicata elaborazione di questa Corte si impone la seguente duplice notazione. Per un verso, va ribadito che il rilievo de i giudici del merito appieno si conforma alla surriferita elaborazione. Benvero, il giudizio in prime cure ha avuto inizio nel giugno 2015 (cfr. altresì ricorso Gucciardo, pag. 4) Per altroverso, va senz’altro disattesa la prospettazione dei ricorrenti volta a sollecitare l’intervento della Corte di giustiziaai sensi dell’art. 267 T.F.U.E. (cfr. Cass. (ord.) 15.6.2023, n. 17174; Cass. (ord.) 15.6.2023, n. 17184; Cass.(ord.) 13.12.2021, n. 39421, secondo cui, in tema di risarcimento del danno derivante da tardiva ed incompleta attuazione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE concernenti il compenso spettante ai medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, è manifestamente infondata la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea della questione se il termine di prescrizione del diritto al risarcimento debba decorrere non dall’entrata in vigore della l. n. 370 del 1999 (vale a dire, dal 19 ottobre 1999), ma dalla successiva data in cui la giurisprudenza di legittimità ha individuato con certezza il soggetto passivamente legittimato ed il giudice interno munito di giurisdizione in ordine alla relativa domanda; infatti, anche prima di tale data non vi erano dubbi sulla legittimazione passiva dello Stato e, comunque, qualsiasi controversia in materia di giurisdizione poteva essere risolta mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione). 14. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed altri del pari è inammissibile. 15.Si premette che, con specifico riferimento alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la Corte di L’Aquila ha reputato che,con l’esperito gravame, l’appellante si era limitata ad evidenziare l’ “assonanza lessicale” tra il corso di specializzazione frequentato – “Analisi cliniche e di laboratorio” – ed il corso – “Patologia diagnostica di laboratorio” – di cui all’art. 7 della direttiva, ma non aveva individuato “gli esami e le attività pratiche attraverso le quali si articolano l’uno e l’altro corso di studi” (così sentenza d’appello, pag. 5). 16.Innegabilmente il motivo in disamina non reca puntuale censura della “ratio in parte qua decidendi”(cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952). Più esattamente, il secondo mezzo di impugnazione non reca contestazione dell’ulterioreconseguenziale affermazione della corte distrettuale , secondo cui risultava preclusa la valutazione della sostanziale corrispondenza degli insegnamenti dell’uno e all’altro corso di specializzazione, in dipendenza dell’omessa individuazione degli esami e delle attività pratiche proprie dell’uno e dell’altro corso. 17. L a [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri , il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministero dell’Economia e delle Finanzenon hanno svolto difese. Pertanto, nonostante la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta. 18.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali sia per il versamento, con vincolo solidale, da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri sia per il versamento da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibilii ricorsi; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali sia per il versamento, con vincolo solidale, da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri sia per il versamento da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai
Sentenza Cassazione n. 28556/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris