Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:779
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CO0504
ORDINANZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
20 settembre 2024 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 4
bis
– Procedura di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri – Motivi di non esecuzione facoltativa – Articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritti della difesa – Direttiva 2012/13/UE – Articolo 6 – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Direttiva 2013/48/UE – Articolo 3 – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Decisione emessa al termine di un processo senza comparizione dell’imputato né rappresentanza da parte di un avvocato – Normativa nazionale che non consente di rifiutare la consegna dell’interessato – Conformità al diritto dell’Unione»
Nella causa C‑504/24 PPU [Anacco] (
i
),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte d’appello di Roma (Italia), con decisione del 18 luglio 2024, pervenuta in cancelleria il 19 luglio 2024, nel procedimento penale a carico di
RT,
con l’intervento della:
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Roma,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, T. von Danwitz, P.G. Xuereb, A. Kumin (relatore) e I. Ziemele, giudici,
avvocato generale: N. Emiliou
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6 TUE, dell’articolo 48, paragrafo 2, e dell’articolo 52, paragrafi 3 e 4, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), dell’articolo 1, paragrafo 3, e dell’articolo 4
bis
della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri (
GU 2002, L 190, pag. 1
), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (
GU 2009, L 81, pag. 24
) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»), dell’articolo 6 della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (
GU 2012, L 142, pag. 1
), nonché dell’articolo 3 della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (
GU 2013, L 294, pag. 1
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione, in Italia, di un mandato d’arresto europeo emesso il 29 aprile 2024 dal procureur du Roi de Bruxelles (Procura della Corona di Bruxelles) (Belgio) ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà pronunciata nei confronti di RT dal tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio).
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Decisione quadro 2002/584
3
I considerando 6 e 12 della decisione quadro 2002/584 così recitano:
«(6)
Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.
(…)
(12)
La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 [TUE] e contenuti nella [Carta], segnatamente il capo VI. (…)».
4
L’articolo 1 di detta decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», nei suoi paragrafi 2 e 3 così dispone:
«2. [OSCURATO:PERSONA] membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.
3. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificata per effetto della presente decisione quadro».
5
L’articolo 4
bis
di detta decisione quadro, dal titolo «Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente», prevede quanto segue:
«1. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente:
a)
a tempo debito:
i)
è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato dì fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato;
e
ii)
è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;
o
b)
essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;
o
c)
dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:
i)
ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;
o
ii)
non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;
o
d)
non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma:
i)
riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria;
e
ii)
sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d’arresto europeo pertinente.
2. Qualora il mandato d’arresto europeo sia emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d), e l’interessato non sia stato precedentemente informato ufficialmente dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico, questi può, una volta informato del contenuto del mandato d’arresto europeo, chiedere che gli sia trasmessa copia della sentenza prima della consegna. Non appena ricevuta informazione della richiesta, l’autorità emittente fornisce all’interessato copia della sentenza per il tramite dell’autorità di esecuzione. La richiesta dell’interessato non ritarda la procedura di consegna né la decisione di eseguire il mandato d’arresto europeo. La sentenza è trasmessa all’interessato a soli fini informativi; la trasmissione non costituisce notificazione ufficiale della sentenza né fa decorrere i termini applicabili per la richiesta di un nuovo processo o per la presentazione di un ricorso in appello.
3. Qualora la persona sia consegnata alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d), e abbia chiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello, la detenzione della persona in attesa di tale processo o appello è riesaminata, fino alla conclusione del procedimento, conformemente al diritto dello Stato membro di emissione, a intervalli regolari o su richiesta dell’interessato. Il riesame verte in particolare sulla possibilità di sospensione o interruzione della detenzione. Il nuovo processo o l’appello hanno inizio in tempo utile dalla consegna».
Decisione quadro 2009/299
6
I considerando 1, 14 e 15 della decisione quadro 2009/299 così recitano:
«(1)
Il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo rientra nel diritto a un equo processo previsto dall’articolo 6 della [CEDU], secondo l’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo. La Corte ha affermato inoltre che il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo non è assoluto e che a determinate condizioni l’imputato può, di sua spontanea volontà, esplicitamente o tacitamente ma in modo inequivocabile, rinunciarvi.
(…)
(14)
La presente decisione quadro si limita a precisare la definizione dei motivi di non riconoscimento negli strumenti che danno attuazione al principio del reciproco riconoscimento. Pertanto, disposizioni quali quelle relative al diritto a un nuovo processo hanno un ambito di applicazione limitato alla definizione di detti motivi di non riconoscimento. Esse non mirano ad armonizzare le legislazioni nazionali. La presente decisione quadro lascia impregiudicati i futuri strumenti dell’Unione europea volti a ravvicinare le legislazioni in materia penale degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
(15)
I motivi di non riconoscimento sono opzionali. Tuttavia, la discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri nel recepire tali motivi nella legislazione nazionale è determinata in particolare dal diritto ad un processo equo, tenendo conto dell’obiettivo generale della presente decisione quadro di rafforzare i diritti processuali delle persone e di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale».
7
L’articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Obiettivi e ambito di applicazione», prevede al suo paragrafo 1 quanto segue:
«La presente decisione quadro ha lo scopo di rafforzare i diritti processuali delle persone sottoposte a procedimento penale, di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale e, in particolare, di migliorare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri».
Direttiva 2012/13
8
L’articolo 6 della direttiva 2012/13, intitolato «Diritto all’informazione sull’accusa», è del seguente tenore:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa.
(…)
3. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell’accusato.
(…)».
Direttiva 2013/48
9
L’articolo 3 della direttiva 2013/48, intitolato «Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale», è così formulato:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che gli indagati e imputati abbiano diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere agli interessati di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo.
(…)
4. [OSCURATO:PERSONA] membri si impegnano a rendere disponibili informazioni generali per aiutare gli indagati e imputati a trovare un difensore.
Fatte salve le disposizioni del diritto nazionale relative alla presenza obbligatoria di un difensore, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare che gli indagati e imputati che sono privati della libertà personale siano in grado di esercitare in modo effettivo il loro diritto di avvalersi di un difensore, a meno che non abbiano rinunciato a tale diritto ai sensi dell’articolo 9.
(...)».
Direttiva (UE) 2016/343
10
L’articolo 8 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (
GU 2016, L 65, pag. 1
), intitolato «Diritto di presenziare al processo», prevede quanto segue:
«(...)
2. [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che:
a)
l’indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure
b)
l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato.
(...)
4. Qualora gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell’indagato o imputato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo perché l’indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono consentire comunque l’adozione di una decisione e l’esecuzione della stessa. In tal caso, gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, in particolare quando siano arrestati, siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell’articolo 9.
(...)».
11
Ai sensi dell’articolo 9 di tale direttiva, intitolato «Diritto a un nuovo processo»:
«[OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che, laddove gli indagati o imputati non siano stati presenti al processo e non siano state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, questi abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l’esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria. In tale contesto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che tali indagati o imputati abbiano il diritto di presenziare, di partecipare in modo efficace, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale e di esercitare i diritti della difesa».
Diritto nazionale
Diritto italiano
12
Ai sensi dell’articolo 24 della Costituzione italiana:
«Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
(...)».
13
L’articolo 2 della legge del 22 aprile 2005, n. 69 – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri (GURI n. 98 del 29 aprile 2005; in prosieguo: la «legge n. 69/2005»), intitolato «Rispetto dei diritti fondamentali e garanzie costituzionali», prevede quanto segue:
«(…) L’esecuzione del mandato d’arresto europeo non può, in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] o dei diritti fondamentali garantiti dalla [CEDU] e dai Protocolli addizionali alla stessa».
14
L’articolo 6 della legge n. 69/2005, intitolato «Contenuto del mandato d’arresto europeo nella procedura passiva di consegna» dispone ai commi 1, 1
bis
e 2:
«1. Il mandato d’arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:
a)
identità e cittadinanza del ricercato;
b)
nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell’autorità giudiziaria emittente;
c)
indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge;
d)
natura e qualificazione giuridica del reato;
e)
descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;
f)
pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;
g)
per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.
1
bis
. Quando è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale applicate all’esito di un processo in cui l’interessato non è comparso personalmente, il mandato di arresto europeo deve altresì contenere l’indicazione di almeno una delle seguenti condizioni:
a)
l’interessato è stato tempestivamente citato a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire inequivocabilmente che lo stesso era a conoscenza della data e del luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata in sua assenza e del fatto che tale decisione avrebbe potuto esser presa anche in sua assenza;
b)
l’interessato, informato del processo a suo carico, è stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d’ufficio;
c)
l’interessato, ricevuta la notifica della decisione di cui si chiede l’esecuzione e informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facoltà di dare inizio al giudizio di appello, al quale abbia il diritto di partecipare e che consenta il riesame del merito della decisione, nonché, anche a mezzo dell’allegazione di nuove prove, la possibilità di una sua riforma, ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione o non ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto appello nei termini stabiliti;
d)
l’interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la riceverà personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e sarà espressamente informato sia del diritto di ottenere un nuovo processo o di proporre impugnazione per un giudizio di appello, al quale abbia diritto di partecipare e che consenta il riesame nel merito, nonché, anche a mezzo dell’allegazione di nuove prove, la possibilità di una riforma di detta decisione, sia dei termini entro i quali egli potrà richiedere un nuovo processo o proporre impugnazione per un giudizio di appello.
2. Se il mandato d’arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1, o l’indicazione della esistenza di almeno una delle condizioni di cui al comma 1
bis
, l’autorità giudiziaria provvede ai sensi dell’articolo 16. Analogamente provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18, 18
bis
, 18
ter
e 19».
15
L’articolo 18
ter
di tale legge, intitolato «Decisioni pronunciate in assenza» prevede quanto segue:
«1. Quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza applicata all’esito di un processo in cui l’interessato non è comparso personalmente, la corte di appello può altresì rifiutare la consegna se il mandato di arresto europeo non contiene l’indicazione di alcuna delle condizioni di cui all’articolo 6, comma 1
bis
, e lo Stato di emissione non ha fornito indicazioni su tali condizioni neppure a seguito della richiesta inoltrata ai sensi dell’articolo 16.
2. Nei casi di cui al comma 1, la corte di appello può, comunque, dar luogo alla consegna se risulta provato con certezza che l’interessato era a conoscenza del processo o che si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo.
3. Quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 6, comma 1
bis
, lettera d), la persona della quale è domandata la consegna, che non sia stata precedentemente informata del procedimento penale svoltosi nei suoi confronti, può chiedere la trasmissione di copia della sentenza su cui il mandato di arresto europeo si fonda. La richiesta non costituisce, in alcun caso, causa di differimento della procedura di consegna o della decisione di eseguire il mandato di arresto europeo. La corte di appello provvede all’immediato inoltro della richiesta all’autorità emittente».
Diritto belga
16
Ai sensi dell’articolo 186 del code d’instruction criminelle (codice di procedura penale) belga:
«Se la persona citata, o l’avvocato che la rappresenta, non compare nel giorno e nell’ora indicati nell’atto di citazione, ella sarà giudicata in contumacia».
17
L’articolo 187, paragrafo 1, di tale codice così dispone:
«La persona condannata in contumacia potrà proporre opposizione alla sentenza entro quindici giorni dalla notificazione di quest’ultima.
Il condannato in contumacia, quando la sentenza non gli sia stata notificata, può proporre opposizione, per quanto riguarda le condanne penali, entro quindici giorni dalla data in cui avrà avuto conoscenza della notificazione.
Qualora ne sia venuto a conoscenza mediante la notificazione di un mandato d’arresto europeo o di una domanda di estradizione o qualora il termine in corso di quindici giorni non sia ancora scaduto al momento del suo arresto all’estero, egli potrà opporsi entro quindici giorni dalla sua consegna o dalla sua rimessa in libertà all’estero.
Se non è dimostrato che ha avuto conoscenza della notificazione, il condannato in contumacia potrà proporre opposizione fino alla scadenza dei termini di prescrizione della pena. Egli potrà proporre opposizione, per quanto riguarda le condanne civili, fino all’esecuzione della sentenza.
(...)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
18
Il 29 aprile 2024, la Procura della Corona di Bruxelles ha emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti di RT (in prosieguo: il «mandato d’arresto europeo di cui trattasi»), cittadina francese e maliana titolare di un passaporto diplomatico maliano, ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà di due anni alla quale quest’ultima era stata condannata dal tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese), con sentenza del 18 ottobre 2023, sulla base degli articoli 100
ter
, 432, paragrafo 1, primo e secondo comma, e paragrafo 3, nonché 432, paragrafo 2, primo comma, del code pénal (codice penale) belga, per la mancata restituzione di un minore e il suo trattenimento all’estero per più di cinque giorni (in prosieguo: la «sentenza del 18 ottobre 2023»).
19
Dalla decisione di rinvio risulta che la sentenza del 18 ottobre 2023 è stata pronunciata in contumacia al termine di un processo svoltosi senza che l’atto di imputazione sia stato effettivamente notificato a RT e, pertanto, senza che quest’ultima né un avvocato da lei incaricato o nominato d’ufficio abbiano presenziato all’udienza tenutasi nell’ambito di tale procedimento.
20
I fatti che hanno portato alla sentenza del 18 ottobre 2023, quali risultanti dalla decisione di rinvio, possono essere così riassunti: a seguito della rottura del suo rapporto con JG durante il 2018, RT si sarebbe trasferita in Mali con la loro figlia, UMTG, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 novembre 2015. Procedendo in tal modo, RT avrebbe violato le sentenze del tribunal de première instance de Bruxelles, tribunal de la famille (Tribunale di primo grado di Bruxelles, Tribunale della famiglia, Belgio), del 26 giugno e del 24 settembre 2019, da cui risulta, in particolare, che UMTG doveva essere ospitata, in via principale, da JG in Belgio.
21
Il 20 giugno 2024, RT è stata arrestata al momento del suo arrivo in Italia e posta in custodia cautelare ai fini dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo di cui trattasi. Il 22 giugno 2024, la Corte d’appello di Roma (Italia), giudice del rinvio, ha proceduto all’audizione di RT, che non ha acconsentito alla consegna alle autorità belghe. Quest’ultima ha affermato, in particolare, che i giudici maliani le avrebbero concesso l’affidamento di UMTG e che JG avrebbe espresso il suo accordo al trasferimento di quest’ultima verso il Mali. In occasione di un’udienza del 2 luglio 2024, RT ha chiesto, in particolare, che fosse rifiutata l’esecuzione di tale mandato d’arresto e che fosse disposta la revoca del suo collocamento in custodia cautelare.
22
Facendo seguito a una domanda del giudice del rinvio, il ministère de la Justice (Ministero della Giustizia, Belgio) ha comunicato, con lettera dell’8 luglio 2024, che RT era stata citata a comparire, con lettera raccomandata, all’udienza del 4 ottobre 2023 del tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese), nell’ambito del procedimento terminato con la sentenza del 18 ottobre 2023. Poiché RT non è comparsa a tale udienza né vi è stata rappresentata da un difensore, tale sentenza è stata pronunciata in contumacia, a seguito di un procedimento non svoltosi in contraddittorio. Peraltro, il giudice del rinvio precisa che da tale lettera e dal mandato d’arresto europeo di cui trattasi risulta che, in caso di consegna alle autorità belghe, RT potrebbe proporre opposizione avverso la sentenza del 18 ottobre 2023, entro un termine di quindici giorni dalla sua notificazione, dinanzi al tribunal de première instance francophone de Bruxelles e che tale opposizione, qualora fosse dichiarata ricevibile, comporterebbe sia l’annullamento di detta sentenza sia lo svolgimento di un nuovo processo nell’ambito del quale ella beneficerebbe degli stessi diritti di cui avrebbe goduto nel corso del procedimento che ha dato luogo alla sentenza in questione. Inoltre RT, entro 30 giorni dalla sua notificazione, avrebbe facoltà di interporre appello avverso la sentenza del 18 ottobre 2023 dinanzi alla cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio). In entrambi i casi ella sarebbe obbligatoriamente assistita da un difensore da lei nominato o da un difensore d’ufficio del Servizio gratuito patrocinio, disporrebbe di un termine adeguato per predisporre la sua difesa e potrebbe chiedere di essere rimessa in libertà.
23
Con ordinanza dell’11 luglio 2024, il giudice del rinvio, da un lato, ha respinto la domanda di RT diretta alla revoca della sua custodia cautelare e, dall’altro, ha disposto la fissazione di un’udienza il 24 settembre 2024 per statuire sul merito riguardo all’esecuzione del mandato d’arresto europeo di cui trattasi.
24
Poiché la legge n. 69/2005, che dà esecuzione alla decisione quadro 2002/584, non prevederebbe la facoltà di rifiutare la consegna di RT in un caso come quello di cui al procedimento principale, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla compatibilità di tale legge sia con il diritto costituzionale italiano sia con il diritto dell’Unione. Infatti, come risulterebbe dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (Italia) e della Corte suprema di cassazione (Italia), in Italia non sarebbe possibile celebrare un processo penale senza che l’imputato sia rappresentato da un avvocato, e ciò anche quando tale imputato non compaia personalmente. Si tratterebbe di un principio di ordine costituzionale che, secondo il giudice del rinvio, è confermato dall’articolo 48 della Carta nonché dall’articolo 6 CEDU e che, letto alla luce dell’articolo 6 TUE e dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, osta all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta senza che l’imputato sia rappresentato da un avvocato e, pertanto, in violazione dei suoi diritti della difesa.
25
In questo contesto, il giudice del rinvio menziona la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione italiana, con ordinanza del 19 dicembre 2023, nella causa pendente C‑40/24, Derterti, che riguarda segnatamente la stessa problematica di quella di cui trattasi nel procedimento principale.
26
Ciò premesso, la Corte d’appello di Roma ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se
a.
l’articolo 6 [TUE], gli articoli 48, paragrafo 2 e 52, paragrafi 3 e 4 della [Carta],
b.
l’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della [CEDU],
c.
gli articoli 1, paragrafo 3, e 4
bis
della decisione quadro [2002/584],
d.
l’articolo 6 della direttiva [2012/13] e
e.
l’articolo 3 della direttiva [2013/48]
debbano essere interpretati, nel loro complesso, nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale quale quella italiana, prevista dagli articoli 2, 6 e 18
ter
della [legge n. 69/2005], che non consente alla Corte di appello, quale organo giudiziario competente dello Stato richiesto, di rifiutare la consegna di una persona allo Stato emittente in esecuzione di un [mandato d’arresto europeo] emesso in base ad una sentenza di condanna ad una pena detentiva pronunciata, nello Stato emittente, a seguito di un processo penale che si è svolto in assenza di un difensore nominato di fiducia dall’imputato o nominato di ufficio dal Tribunale, e in ogni caso senza una difesa effettiva anche nel casi in cui – dopo l’esecuzione del [mandato d’arresto europeo] – il condannato abbia diritto a ricevere la notificazione della sentenza di condanna e possa presentare opposizione ovvero appello contro la stessa sentenza».
Sulla domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza
27
Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto dall’articolo 23
bis
, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.
28
A sostegno di tale domanda, il giudice del rinvio rileva che RT si trova in stato di custodia cautelare dal 20 giugno 2024.
29
A questo proposito, occorre ricordare, in primo luogo, che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della decisione quadro 2002/584, della direttiva 2012/13 e della direttiva 2013/48, che rientrano nel titolo V della parte terza del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il presente rinvio può pertanto essere sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza.
30
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il requisito dell’urgenza, detto requisito è soddisfatto, in particolare, quando la persona coinvolta nel procedimento principale è attualmente privata della libertà e il suo mantenimento in custodia dipende dalla soluzione della controversia principale, fermo restando che la situazione di tale persona dev’essere valutata quale si presenta alla data d’esame della domanda diretta ad ottenere che il rinvio pregiudiziale sia sottoposto al procedimento d’urgenza (sentenza del 14 maggio 2024, Stachev,
C‑15/24 PPU
,
EU:C:2024:399
, punto
42
e giurisprudenza ivi citata).
31
Nel caso di specie, da un lato, dalla decisione di rinvio risulta che RT è effettivamente privata della libertà dal 20 giugno 2024 e che si trovava in tale condizione alla data di esame della domanda diretta a sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza.
32
Dall’altro lato, il giudice del rinvio ha affermato, in sostanza, che, secondo la risposta che la Corte fornirà alla questione pregiudiziale, esso potrebbe essere indotto a rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo di cui trattasi, dovendo, pertanto, disporre la liberazione di RT.
33
Alla luce di tali circostanze, la Prima Sezione della Corte ha deciso, il 1
o
agosto 2024, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di accogliere la domanda del giudice del rinvio di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza.
Sulla questione pregiudiziale
34
Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando la risposta ad una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a tale questione non dà adito ad alcun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
35
Occorre applicare tale disposizione nell’ambito della presente causa.
36
Con la sua unica questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4
bis
della decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell’articolo 6 TUE, dell’articolo 48, paragrafo 2, e dell’articolo 52, paragrafi 3 e 4, della Carta, dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), CEDU, dell’articolo 1, paragrafo 3, di detta decisione quadro, dell’articolo 6 della direttiva 2012/13, nonché dell’articolo 3 della direttiva 2013/48, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che non consente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare la consegna di un interessato, in forza di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà pronunciata nei confronti di tale interessato nello Stato di emissione, se quest’ultimo non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, senza essere rappresentato da un avvocato da lui incaricato o nominato d’ufficio e, in ogni caso, in assenza di una difesa effettiva, in una situazione in cui, dopo tale consegna, la sentenza pronunciata in contumacia venga notificata a detto interessato ed egli possa proporre opposizione o appello avverso tale sentenza.
37
In via preliminare, risulta da costante giurisprudenza della Corte che tanto il principio di fiducia reciproca tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, quanto il principio di riconoscimento reciproco, che si fonda a sua volta sulla fiducia reciproca tra questi ultimi, rivestono un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Più specificamente, il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di tali [OSCURATO:PERSONA], segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di ritenere che, salvo circostanze eccezionali, tutti gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo [sentenze del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑158/21
,
EU:C:2023:57
, punto
93
, e del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore),
C‑261/22
,
EU:C:2023:1017
, punto
33
e giurisprudenza ivi citata].
38
Pertanto, quando attuano il diritto dell’Unione gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a presumere il rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, sicché essi non possono né esigere da un altro Stato membro un livello di tutela nazionale dei diritti fondamentali più elevato di quello garantito dal diritto dell’Unione né, salvo casi eccezionali, verificare se l’altro Stato membro abbia effettivamente rispettato, in un caso concreto, i diritti fondamentali garantiti dall’Unione [parere 2/13, (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014,
EU:C:2014:2454
, punto
192
, e sentenza del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore),
C‑261/22
,
EU:C:2023:1017
, punto
34
e giurisprudenza ivi citata].
39
In tale contesto, la decisione quadro 2002/548 è diretta, mediante l’istituzione di un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria, al fine di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri [sentenza del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore),
C‑261/22
,
EU:C:2023:1017
, punto
35
e giurisprudenza ivi citata].
40
Il principio del riconoscimento reciproco, che, secondo il considerando 6 della decisione quadro 2002/584, trova la sua prima concretizzazione nel mandato d’arresto europeo, previsto da tale decisione quadro, costituisce la «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria in materia penale. Tale principio trova espressione all’articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione quadro, il quale sancisce la regola secondo cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a dare esecuzione a qualsiasi mandato d’arresto europeo in base a tale principio e conformemente alle disposizioni di detta decisione quadro [sentenze del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore),
C‑261/22
,
EU:C:2023:1017
, punto
36
e giurisprudenza ivi citata, e del 21 dicembre 2023, G.K. e a. (Procura europea),
C‑281/22
,
EU:C:2023:1018
, punto
59
e giurisprudenza ivi citata].
41
Ne consegue, da un lato, che le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo soltanto per motivi fondati sulla decisione quadro 2002/584, così come interpretata dalla Corte. Dall’altro lato, mentre l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che deve essere interpretata restrittivamente [sentenza del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore),
C‑261/22
,
EU:C:2023:1017
, punto
37
e giurisprudenza ivi citata].
42
In particolare, l’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 costituisce un’eccezione alla regola che impone all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di consegnare la persona ricercata allo Stato membro emittente e deve, pertanto, essere oggetto di un’interpretazione restrittiva [v., in tal senso, sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (revoca della sospensione),
C‑514/21 e C‑515/21
,
EU:C:2023:235
, punto
55
].
43
Orbene, in primo luogo, si evince dalla formulazione stessa di tale disposizione che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha la facoltà di rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, a meno che il mandato d’arresto europeo indichi che sono soddisfatte le condizioni enunciate, rispettivamente, alle lettere da a) a d) di tale disposizione [sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (revoca della sospensione),
C‑514/21 e C‑515/21
,
EU:C:2023:235
, punto
48
e giurisprudenza ivi citata].
44
In proposito, va rilevato che tale articolo 4
bis
limita in tal modo la possibilità di rifiutare l’esecuzione del mandato di arresto europeo stabilendo, in maniera dettagliata e uniforme, le condizioni alle quali il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo al quale l’interessato non è comparso personalmente non possono essere rifiutati [sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (revoca della sospensione),
C‑514/21 e C‑515/21
,
EU:C:2023:235
, punto
49
e giurisprudenza ivi citata].
45
Di conseguenza, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a procedere all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, nonostante l’assenza dell’interessato al processo terminato con la decisione, in presenza di una delle circostanze previste all’articolo 4
bis
, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), della decisione quadro 2002/584 (sentenza del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA],
C‑416/20 PPU
,
EU:C:2020:1042
, punto
41
).
46
Quanto all’articolo 4
bis
, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2002/584 – pertinente nel caso di specie poiché dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che RT non è comparsa personalmente al processo terminato con la decisione, vale a dire con la sentenza del 18 ottobre 2023, né ha ricevuto personalmente la notifica di tale sentenza, e che il mandato d’arresto europeo di cui trattasi indica che ella potrà opporsi a detta sentenza o proporre un ricorso in appello contro la stessa entro, rispettivamente, quindici o trenta giorni dalla sua notifica – tale disposizione non fa riferimento all’assistenza di un avvocato durante tale processo.
47
In particolare, dal tenore letterale di tale articolo 4
bis
, paragrafo 1, lettera d), non si evince che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo quando la persona è destinataria di tale mandato a seguito di un processo al quale non è comparsa personalmente, in quanto non è stata rappresentata da un avvocato da essa designato o nominato d’ufficio. Pertanto, sostenere una tesi diversa equivarrebbe ad aggiungere alla decisione quadro 2002/584 una condizione per l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo che il legislatore dell’Unione non ha previsto.
48
In secondo luogo, per quanto riguarda la genesi e gli obiettivi dell’articolo 4
bis
della decisione quadro 2002/584, la Corte ha già constatato che tale disposizione mira a garantire un livello elevato di tutela e a consentire all’autorità dell’esecuzione di procedere alla consegna dell’interessato nonostante la sua assenza nel processo terminato con la sua condanna, pur rispettando pienamente i suoi diritti della difesa. Più in particolare, come si evince espressamente dall’articolo 1 della decisione quadro 2009/299, letto alla luce dei considerando 1 e 15 di quest’ultima, tale articolo 4
bis
è stato inserito nella decisione quadro 2002/584 al fine di tutelare il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo penale avviato a suo carico, migliorando al contempo il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri [sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione),
C‑514/21 e C‑515/21
,
EU:C:2023:235
, punto
50
e giurisprudenza ivi citata].
49
Parallelamente, la decisione quadro 2009/299 ha soppresso l’articolo 5, punto 1, della decisione quadro 2002/584, che, nel caso di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una sentenza pronunciata in contumacia e qualora l’interessato non fosse stato informato della data e del luogo dell’udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia, consentiva all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di subordinare la consegna alla condizione che l’autorità giudiziaria emittente le fornisse assicurazioni considerate sufficienti a garantire che tale persona avrebbe avuto la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente e di essere presente al giudizio.
50
È quindi al fine di garantire la tutela dei diritti della difesa e di avvalersi di un difensore che l’articolo 4
bis
, paragrafo 1, lettera d), i), della decisione quadro 2002/584 richiede che la persona condannata in contumacia abbia diritto «a un nuovo processo o a un ricorso in appello, cui [ella] ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria».
51
È inoltre importante rilevare, da un lato, che la decisione quadro 2002/584 introduce un sistema di riconoscimento reciproco basato sul principio della fiducia reciproca e che, come risulta dal considerando 14 della decisione quadro 2009/299, non mira ad armonizzare le legislazioni nazionali.
52
Dall’altro lato, va osservato che questo requisito del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello che consenta di riesaminare il merito della causa corrisponde a quello contenuto nell’articolo 8, paragrafo 4, e nell’articolo 9 della direttiva 2016/343 nei casi in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell’indagato o dell’imputato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, in particolare la condizione che la persona sia stata informata del processo, perché non può essere rintracciata nonostante i ragionevoli sforzi profusi a tal fine.
53
Da quanto precede risulta che l’articolo 4
bis
, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2002/584 non può essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo per il motivo che l’interessato non è stato rappresentato da un difensore da esso designato o nominato d’ufficio nel processo terminato con la decisione né,
a fortiori
, nel senso che tale disposizione osta alla normativa italiana di cui trattasi nel procedimento principale, in quanto essa non consente un tale rifiuto, e ciò sebbene tale normativa preveda che in Italia non può essere pronunciata una sentenza in contumacia in assenza di un difensore nominato d’ufficio.
54
In terzo luogo, tale interpretazione non è inficiata né dalla direttiva 2012/13 né dalla direttiva 2013/48, anch’esse citate dal giudice del rinvio, senza che quest’ultimo abbia spiegato i dubbi che nutriva al riguardo. Nei limiti in cui tale giudice si chiede se dette direttive impongano agli [OSCURATO:PERSONA] membri un obbligo di assicurarsi che gli indagati o imputati siano assistiti da un difensore nominato d’ufficio in un processo che può portare alla loro condanna in contumacia, tale questione non è pertinente per determinare i casi in cui il rifiuto di esecuzione di un mandato d’arresto europeo è autorizzato ai sensi dell’articolo 4
bis
della decisione quadro 2002/584.
55
È sufficiente infatti ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, un’eventuale non conformità del diritto nazionale dello Stato membro emittente alle disposizioni di una direttiva non può costituire un motivo idoneo a comportare il rifiuto di eseguire il mandato d’arresto europeo. Infatti, invocare le disposizioni di una direttiva per ostacolare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo consentirebbe di aggirare il sistema istituito dalla decisione quadro 2002/584, che prevede in maniera esaustiva i motivi di non esecuzione (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA],
C‑416/20 PPU
,
EU:C:2020:1042
, punti
46
e
47
).
56
In quarto luogo, l’articolo 4
bis
della decisione quadro 2002/584 deve, inoltre, essere interpretato e applicato in modo conforme all’articolo 47, commi secondo e terzo, nonché all’articolo 48 della Carta che, come precisano le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (
GU 2007, C 303, pag. 17
), corrispondono all’articolo 6 della CEDU. La Corte deve, pertanto, sincerarsi che l’interpretazione da essa fornita dell’articolo 47, commi secondo e terzo, e dell’articolo 48 della Carta assicuri un livello di tutela che non si discosti da quello garantito dall’articolo 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo [sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione),
C‑514/21 e C‑515/21
,
EU:C:2023:235
, punto
51
e giurisprudenza ivi citata].
57
Orbene, conformemente a tale giurisprudenza, la Corte ha già dichiarato che, in ciascuna delle situazioni di cui all’articolo 4
bis
, paragrafo 1, lettere da a) a d), della decisione quadro 2002/584, l’esecuzione del mandato d’arresto europeo non lede i diritti della difesa dell’interessato o il diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, come sanciti dall’articolo 47 e dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta [v., in tal senso, sentenze del 26 febbraio 2013, Melloni,
C‑399/11
,
EU:C:2013:107
, punti da
47
a
54
, e del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione),
C‑514/21 e C‑515/21
,
EU:C:2023:235
, punto
73
e giurisprudenza ivi citata].
58
La Corte ha altresì constatato che l’adozione della decisione quadro 2009/299, la quale ha inserito tale disposizione nella decisione quadro 2002/584, mirava a rimediare alle difficoltà del riconoscimento reciproco delle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al suo processo, che derivano dall’esistenza, negli [OSCURATO:PERSONA] membri, di differenze nella tutela dei diritti fondamentali. A tal fine, tale decisione quadro procede a un’armonizzazione delle condizioni di esecuzione di un mandato d’arresto europeo in caso di condanna in contumacia, che riflette il consenso raggiunto dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nel loro insieme a proposito della portata da attribuire, ai sensi del diritto dell’Unione, ai diritti processuali di cui godono le persone condannate in contumacia raggiunte da un mandato d’arresto europeo (v., in tale senso, sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni,
C‑399/11
,
EU:C:2013:107
, punto
62
).
59
Deve essere pertanto respinto l’argomento invocato dal giudice del rinvio secondo cui l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali, quali sanciti dall’articolo 6 TUE, autorizzerebbe le autorità giudiziarie dell’esecuzione a rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo, anche nell’ipotesi di cui all’articolo 4
bis
, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2002/584, quando l’interessato non è stato rappresentato da un avvocato nel processo terminato con la decisione di condanna in contumacia, che equivale, in realtà, a interrogarsi sulla compatibilità di tale disposizione con i diritti fondamentali tutelati nell’ordinamento giuridico dell’Unione.
60
Infine, laddove il giudice del rinvio sembra ritenere che il diritto italiano garantisca uno standard di protezione dei diritti della difesa, e in particolare del diritto all’assistenza di un difensore, superiore a quello derivante dai diritti fondamentali definiti dal diritto dell’Unione, in particolare dall’articolo 47 e dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, occorre tenere presente che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione può subordinare la consegna della persona interessata da un mandato d’arresto europeo all’autorità giudiziaria emittente solo al rispetto dei requisiti derivanti da queste ultime disposizioni e non al rispetto di quelli derivanti dal suo diritto nazionale. Infatti, la soluzione contraria, rimettendo in discussione l’uniformità dello standard di tutela dei diritti fondamentali definiti dal diritto dell’Unione, finirebbe per pregiudicare i principi della fiducia e del riconoscimento reciproci che la decisione quadro 2002/584 mira a sostenere e, dunque, per comprometterne l’effettività (v., in tal senso, sentenze del 26 febbraio 2013, Melloni,
C‑399/11
,
EU:C:2013:107
, punto
63
, e del 15 ottobre 2019, Dorobantu,
C‑128/18
,
EU:C:2019:857
, punto
79
).
61
Alla luce di tutti i motivi sin qui illustrati occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 4
bis
della decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell’articolo 6 TUE nonché dell’articolo 47 e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che non consente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare la consegna di un interessato, in forza di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà pronunciata nei confronti di tale interessato nello Stato di emissione, se quest’ultimo non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, senza essere rappresentato da un avvocato da lui incaricato o nominato d’ufficio, e se le condizioni previste in tale articolo 4
bis
, paragrafo 1, lettera d), sono soddisfatte.
Sulle spese
62
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’articolo 4
bis
della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letto alla luce dell’articolo 6 TUE, nonché dell’articolo 47 e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
dev’essere interpretato nel senso che:
esso non osta a una normativa nazionale che non consente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare la consegna di un interessato, in forza di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà pronunciata nei confronti di tale interessato nello Stato di emissione, se quest’ultimo non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, senza essere rappresentato da un avvocato da lui incaricato o nominato d’ufficio, e se le condizioni previste in tale articolo 4
bis
, paragrafo 1, lettera d), sono soddisfatte.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’italiano.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.