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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32706/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29839/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona dell'amministratore unico p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA], n. 15; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] luca Giorgi, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –intimata – e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.C.

A R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; –intimate – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Bologna n. 587/18, depositata il 27 febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]., intestataria di un conto corrente presso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., convenne in giudizio quest'ultima e la propria dipendente [OSCURATO:PERSONA]- nuzzi, per sentir accertare la responsabilità della prima, in concorso con la seconda, per la sottrazione di somme posta in essere dalla Benuzzi mediante l'emissione di centotrentaquattro assegni recanti la firma falsificata del legale rappresentante della società, conla condanna al risarcimento dei danni o alla restituzione della somma complessiva di Euro 287.541,54, oltre ad Euro 80.364,00 per l'addebito d'interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto.

Si costituì la Benuzzi, ed eccepì l'invalidità della ricognizione di debito da lei compiuta con scrittura privata del 31 luglio 2003, prodotta dall'attrice, in quanto frutto di violenza morale.

Si costituì inoltre la [OSCURATO:PERSONA], ed eccepì che la falsità delle sottoscri- zioni apposte sugli assegni non era riconoscibileattraverso il confronto con lo specimenrilasciato dall'attrice, aggiungendo che quest'ultima aveva conferito alla Benuzzi una procura per l'esecuzione di operazioni sul conto corrente, ed opponendo comunque la prescrizione del diritto alla restituzione.

Su istanza della [OSCURATO:PERSONA], fu autorizzata la chiamata in causa della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:SOCIETA]. e del la [OSCURATO:PERSONA] di Verona – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,negoziatrici degli assegni, le quali si costituirono in giudizio, soste- nendo di essersi attenute alla procedura interbancaria di check truncation, che imponeva unicamente il controllo della regolarità formale dei titoli.

1.1. Con sentenza non definitiva del 30 agosto 2011, il Tribunale di Bo- logna a)rigettò la domanda di risarcimento proposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], b)accolse quella di risarcimento del danno patrimoniale proposta nei confronti della Benuzzi, condannandola al pagamento della somma di Euro 384.633,91, ivi compresa la rivalutazione monetaria, c) rigettò la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta nei confronti della stessa, d)dichiarò fondata la domanda di restituzione delle somme addebi- tate dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di interessi e commissioni di massimo scoperto e e)dichiarò estinto il giudizio nei confronti delle chiamate in causa, per ri- nuncia della [OSCURATO:PERSONA] alla domanda proposta nei confronti delle stesse.

Con separata ordinanza, dispose poi la prosecuzione dell'istruttoria per la determinazione dell'importo dovuto in restituzionedalla Banca.

2. L'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].)nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA]) è statarigettata dalla Corte d'appello di Bologna, che con sentenza del 27 febbraio 2018 ha dichia- rato assorbito l'appello incidentale condizionato proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] e ha accoltol'appello incidentale proposto dal [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di avente causa del [OSCURATO:PERSONA]. coop., a sua volta avente causa della [OSCURATO:PERSONA] di Verona, condannando l'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore della chiamata in causa.

Premesso che risultava incontestata l'avvenuta negoziazione di assegni a firma falsa, la Corte ha ritenuto che l'esclusione della responsabilità della Banca trattaria non si ponesse in contrasto con l'affermazione della respon- sabilità della stessa per l'addebito gl'interessi sul relativo importo, dal mo- mento che l'attrice non aveva riproposto la domanda di condanna al risarci- mento di tale componente del danno patrimoniale.Ha escluso inoltre la con- figurabilità di una condotta colposa della Banca in relazione al mancato con- trollo della conformità delle firme apposte sugli assegni allo specimenin suo possesso, confermando la non riconoscibilità della falsificazione da parte del funzionario al momento in cui i titoli erano stati posti all'incasso.Premesso infatti che la diligenza del banchiere attento e previdente non impone un con- trollo approfondito della firma, attuabile soltanto mediante un vero e proprio esame grafologico, ha rilevato che circa due anni dopo l'apertura del conto corrente la società attrice aveva conferito alla Benuzzi, in qualità di respon- sabile amministrativo, una procura per l'esecuzione di varie operazioni, revo- cata soltanto a seguito della scoperta della sottrazione; ha aggiunto che il conto, assistito da un affidamento garantito da una fideiussione dell'ammini- stratore unico, era affiancato da dossiertitoli personali dell'amministratore e dei suoi familiari, osservando che ad accorgersi della situazione era stata una banca diversa, a causa dell'anormale numero degl'insoluti rispetto alla mo- desta operatività che caratterizzava il rapporto.Ciò posto, e precisato che il sistema di check truncationin vigore tra le banche non incide sulla comune disciplina dei titoli di credito e del contratto di conto corrente, ha escluso che laBanca fosse tenuta ad informare la cliente della mancanza di controllo sugli assegni d'importo inferiore ad Euro 2.500,00, affermando che si tratta di una procedura interbancaria regolarmente verificata e controllata dagli organismi competenti, ed escludendo quindi che la cliente potesse rivolgersi ad un'altra banca per ottenere un trattamento diverso.

Ha rilevato che la falsità delle firme apposte sugli assegni era stata accertata soltanto a seguito di una con- sulenza grafologica disposta dal Pubblico ministero nel procedimento penale a carico della Benuzzi, dalla quale erano emerse per un verso la similarità e l'affinità delle nature grafomotorie a confronto, e per altro verso l'esistenza di diversità decisive nella gestione dell'energia scrittoria, nella modulazione del gesto grafico e nella conduzione dei movimenti.

Ha ritenuto pertanto che, quand'anche la Banca trattaria avesse eseguito un raffronto visivo tra le stesse e lo specimensottoscritto dal legale rappresentante della società, non sarebbe statain grado di avvedersi della falsificazione, ed ha conseguente- mente escluso la configurabilità di un nesso causale tra la procedura adottata ed il danno subìto dalla correntista.

In proposito, ha evidenziato anche la mancanza di qualsiasi controllo da parte dell'attrice sulla gestione ammini- strativa e la mancata contestazione da parte della stessa degli estratti conto e delle schede contabiliricevute, ritenendo invece non significativo il mancato accertamento della falsità delle firme apposte sui moduli di richiesta degli assegni, in quanto non era stato provato che gli assegni, facenti parte di un unico blocchetto ed aventi una numerazione progressiva, fossero stati emessi dalla Benuzzi in modo tale da confondersi con quelli regolarmente sottoscritti dal legale rappresentante della società.

3. Avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in diecimotivi, illustrati anche con memoria.

L'[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio della Benuzzi, i cui difensori si sono limitati a depositare in Cancelleria due procure ad litem, da essi stessi autenticate, senza provvedere alla noti- ficazione di un controricorso.

In quanto instaurato in primo grado in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'art. 83 cod. proc. civ., il giudizio in esame risulta infatti assoggettato alla disciplina det- tata dal testo originario di tale disposizione, il quale, nel disporre chela pro- cura alle liti dovesse essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ne consentiva anche il rilascio in calce o a margine di uno degli attitassativamente indicati dal terzo comma (tra i quali il controricorso) , pre- vedendo che soltanto in quest'ultimo caso l'autografia della sottoscrizione po- tesse essere certificata dal difensore.

Qualora pertanto, come previsto dallo art. 370, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ., la parte non si fosse costituita con controricorso, la procura speciale doveva essere necessaria- mente conferita nelle forme di cui alsecondo comma dell'art. 83 cit. , la cui prescrizione escludeva la possibilità dell'autenticazione da parte del difensore, espressamentelimitata all'ipotesi di apposizione a margine degli atti indicati dalla legge (cfr.Cass., Sez.

II, 19/04/2022, n. 12434; 9/08/2018, n. 20692; Cass., Sez.

III, 20/08/2009, n. 18528).

Tale disciplina non ha subìto sostan- ziali mutamenti per effetto dell'art. 45 cit., il quale, pur escludendo la tassa- tività dell'elencazione degli atti in calce o amargine dei quali può essere ap- posta la procura, non ha fatto venire meno l'esigenza che la stessa sia con- ferita in relazione ad atti che determinano l'ingresso della parte nel giudizio, dal momento che la natura processuale degli stessi rivela l'inerenzadel man- dato allo specifico processo per il quale è rilasciato,e diventa pertanto com- ponente essenziale della specialità della procura, resa così idonea a conferire al difensore gli specifici poteri previsti dall'art. 84 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez.

III, 4/11/2020, n. 24472; 19/01/2018, n. 1255).

2. Con il primo motivo d'impugnazione , la ricorrente denuncia la viola- zione dell'art. 1710, secondo comma, cod. civ., sostenendo che, nell'esclu- dere che la responsabilità della Banca, in virtù del rispetto della procedura di check truncation, la sentenza impugnata non ha considerato che l'applica- zione di tale procedura costituiva un fatto sopravvenuto, del quale la Banca, in qualità di mandataria, era tenuta ad informare il cliente.

Premesso che la predetta procedura, volta a ridurre i tempi, i costi ed i rischi connessi al tra- sferimento degli assegni, non prevede la presentazione del titolo alla banca trattaria, che non è pertanto in grado di verificare l'autenticità della firma di traenza, afferma che, se tempestivamente avvisata dell'applicabilità della stessa, essa ricorrente avrebbe certamente chiesto di essere informatain or- dine agli addebiti d'importo inferiore ad Euro 2.500,00.

3. Con il secondo motivo (indicato come I-bis), la ricorrente deduce l'o- messo esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonché l'ap- parenza e la contraddittorietà della motivazione, osservando che, ove l'appli- cabilità della procedura di check truncation fosse stata nota alla generalità dei correntisti o anche solo ad essa ricorrente, la Benuzzi non avrebbe nep- pure tentato di falsificare gli assegni, che non sarebbero sfuggiti al controllo della banca trattaria.

4. Con il terzo motivo(indicato come II) , la ricorrente lamenta la viola- zione dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nell'escludere la rico- noscibilità della falsificazione delle firme apposte sugli assegni, la Corte terri- toriale non ha spiegatole ragioni per cui ha ritenuto irrilevanti le differenze tra le stesse e lo specimensottoscritto dal legale rappresentante della società, evidenziate dal consulente incaricato dal Pubblico ministero nel procedimento penale.

Premesso che la consulenza nonera stata disposta per accertare la falsità delle sottoscrizioni, assolutamente pacifica, ma per individuare l'autore della falsificazione, afferma che la somiglianza esistente tra le firme non avrebbe impedito ai funzionari delle banche di accorgersi della frequenza con cui venivano emessi assegni d'importo inferiore ad Euro 2.500,00, tutti re- canti la firma nascosta dal timbro della società ed intestati alla medesima dipendente, ben conosciuta alla banca.

5. Con il quarto motivo(indicato come III), la ri corrente denuncia la vio- lazione e la falsa applicazione degli artt. 1176, secondo comma, 1703 e 2082 cod. civ., sostenendo che un'attenta lettura della relazione di consulenza avrebbe condotto a conclusioni opposte a quelle cui è pervenuta la sentenza impugnata, non avendo quest'ultima tenuto conto delle differenze rilevate tra le firme poste a confronto, agevolmente rilevabili da un esperto ed accorto banchiere.

6. Con il quinto motivo(indicato come IV), la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione e travisamento dei fatti, osservando che la sentenza impugnata ha attribuito alla relazione di consu- lenza un senso opposto a quello risultante dalle espressioni usate, avendo posto in risalto somiglianze tra lefirme ritenute non decisive dal consulente ed avendo considerato irrilevanti le diversità da quest'ultimo riscontrate.

Ri- badisce che, nel ritenere ininfluente l'utilizzazione della procedura di check truncation, la Corte territoriale ha erroneamente escluso l'obbligo della Banca d'informare il cliente dell'adozione della stessa e la possibilità per il cliente di rivolgersi ad un'altra banca, in tal modo esonerando la convenuta da ogni responsabilità, in contrasto con l'obbligo della stessa di agire con diligenza nel controllo delle firme.

Premesso che il parametro di riferimento della dili- genza richiesta alla banca nel predetto controllo è costituito dalla condotta dell'accorto banchiere, da valutarsi in relazione alla natura professionale della attività esercitata, afferma che nella specie la successione numerica degli as- segni posti all'incasso avrebbe dovuto insospettire i funzionari addetti al ri- scontro.7.

Con il sesto motivo(indicato come V), la ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e l'apparenza della motivazione, rilevando che, nell'escludere la riconoscibilità della falsificazione degli assegni, la sentenza impugnata ha attribuito rilievo alla regolarità for- male dei titolied alla somiglianza delle firme poste a confronto , senza tenere conto del carattere seriale della falsificazione e del parziale occultamento delle sottoscrizioni con il timbro della società emittente.

8. Con il settimo motivo ( indicato come VI) , la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per inesistenza e grave contraddittorietà della motivazione, osservando che, nell'escludere l'obbligo della Banca d'in- formare il cliente in ordine all'adozione della procedura della check truncation, la sentenza impugnata non ha considerato che, se tempestivamente infor- mata, essa ricorrente avrebbe provveduto a controllare l'esito degli assegni.

Aggiunge che, nell'attribuire rilievo all'approvazione della procedura da parte dell'ABI, la Corte territoriale non ha indicato la norma o la clausola contrat- tuale idonea ad escludere la responsabilità della banca per i danni arrecati al cliente.

9. Con l'ottavo motivo(indicato come VII), la ricorrente deduce la viola- zione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 111, sesto comma, Cost.,affermando che, ai fini dell'esclusione del nesso causale tra il danno lamentato e la condotta tenuta dalla Banca, la Corte territoriale ha fatto ricorso ad una motivazione meramente apparente, avendo ritenuto irri- levanti le differenze riscontrate tra le firme poste a confronto, in quanto ri- scontrabili solo da un esperto grafologo, senza considerare che la consulenza espletata nel procedimento penale era stata disposta soltanto al fine d'indivi- duare il responsabile della falsificazione, la cui identificazione nella Benuzzi, emergente dalla dichiarazione ricognitiva da quest'ultima rilasciata, non escludeva la condotta colposa della Banca.

Aggiunge che, nell'imputare la sottrazione all'omissione di qualsiasi controllo da parte di essa ricorrente, la sentenza impugnata non ha indicato la norma che prevede il relativo obbligo e non ha tenuto conto delle mansioni affidate alla Benuzzi, perfettamente note alla Banca.10.

Con il nono motivo(indicato come IX), la ricorrente lamenta la viola- zione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e l'omesso esame di un fatto con- troverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nell'escludere la riconosci- bilità della falsificazione degli assegni, la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica espletata nel procedimento penale, da cui emergevano il rilevante numero dei titoli falsificati e le diffe- renze tra le firme apposte sugli stessi e lo specimen sottoscritto dal legale rappresentante della società, agevolmente rilevabili da un accorto banchiere.

11. Con il decimo motivo ( indicato come XI) , la ricorrente denuncia l'o- messo esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nel ritenere irrilevante la sentenza pronunciata nei confronti della Be- nuzzi ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la Corte territoriale non ha tenuto conto della intervenuta condanna della stessa per il reato di truffa aggravata e della dichiarazione rilasciata dalla donna, in cui erano chiariti i raggiri da lei posti inessere, né della polizza di assicurazione interbancaria, avente ad og- getto proprio i danni derivanti dalla falsificazione delle firme degli assegni d'importo non superiore ad Euro 2.000,00.

12. I primi due motivi ed il settimo, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riguardanti profili diversi della medesima questione, avente ad og- getto l'obbligo della Banca d'informare la cliente in ordine al mancato con- trollo degli assegni, sono inammissibili.

In quanto imperniate sull'inidoneità della procedura di check truncation ad esonerare la Banca dalla responsabilità per il pagamento degli assegni falsificati, le censure proposte dalla ricorrente non attingono infatti la ratio decidendidella sentenza impugnata, la quale ha precisato che l'adozione della predetta procedura rileva esclusivamente nei rapporti tra le banche, esclu- dendo espressamente che la stessa comporti una modificazione dell'ordinaria disciplina dei titoli di credito e del contratto di conto corrente.

A tale rilievo, sufficiente ad escludere la rilevanza della mancata informazione in ordine alla avvenuta presentazione all'incasso degli assegni non sottoposti a controllo, la Corte territoriale ha aggiunto la considerazione, conforme alla disciplina det- tata dall'art. 1710, secondo comma, cod. civ. e rimasta sostanzialmente in- censurata dalla ricorrente, che, in quanto frutto di un accordo interbancario e non modificabile da parte di una singola banca, la procedura in questione non era configurabile come una circostanza sopravvenuta idonea a determi- narela revoca o la modifica del mandato, non essendo individuabile un'altra banca disponibile all'espletamento del servizio a condizioni diverse, con la conseguenza che la Banca non aveva l'obbligo d'informare la cliente dell'ado- zione della stessa.

L'esclusione di tale obbligo consente poi di ritenere insus- sistente il lamentato difetto di motivazione in ordine all'idoneità del suo adem- pimento a dissuadere la Benuzzi dalla falsificazione dei titoli, trattandosi di un'affermazione logicamente incompatibile con le argomentazioni svolte a fondamento della decisione, e da ritenersi pertanto implicitamente disattesa dalla sentenza impugnata.

13. Parimenti inammissibili risultano i motivi dal terzo al sesto, nonché l'ottavo e il nono, da trattarsi anch'essi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto la comune problematica riguardante la riconoscibilità della falsifica- zione degli assegnida parte della Banca.

Ai fini dell'esclusione di tale riconoscibilità, la sentenza impugnata ha in- fatti richiamato la relazione depositata dal consulente tecnico incaricato dal Pubblico ministero nel procedimento penale svoltosi a carico della Benuzzi, rilevando che dall'esame compiuto in quella sede erano emerse discordanze quantitativamente modeste, ma qualitativamente molto significative, tra le sottoscrizioni apposte sui titoli e lo specimenin possesso della Banca, riguar- danti la gestione dell'energia scrittoria, la modulazione del gesto grafico e la conduzione dei movimenti, che non escludevano tuttavia l'esistenza di simi- larità edaffinità tra le nature grafomotorie a confronto, tali da determinare un'ingannevole somiglianzatra le stesse.

E' in virtù di tale rilievo, posto in relazione anche con la particolare qualificazione professionale ed esperienza del consulente tecnico, che la Corte territoriale ha ritenuto irrilevanti le spe- cifiche differenze indicate nella relazione, affermandoche la falsità delle firme apposte sugli assegni poteva essere accertata soltanto da un esperto grafo- logico, e concludendo quindi che, quand'anche la Banca avesse eseguito, a mezzo del proprio cassiere, un raffronto visivo con lo specimen sottoscritto dal legale rappresentante della società attrice, non sarebbe stata in grado d'individuare la falsificazione.Tale apprezzamento, qualificabile come un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito esindacabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione, non risulta validamente censurato dalla ricorrente, la quale non è in grado d'indicare lacune argomentative o incongruenze talmente gravi da impedire la ricostruzione del percorsologico seguito per giungere alla de- cisione, ma si limita alamentare l'omessa o inadeguata valutazione di circo- stanze che sono state invece prese puntualmente in considerazione dalla Corte territoriale: le differenze individuate dal consulente sono state infatti considerate non determinanti ai fini della riconoscibilità della falsificazione, ritenuta non rilevabile neppure con l'impiego della diligenza professionale cui la Banca era tenuta nell'espletamento del servizio di pagamento degli asse- gni; il carattere seriale dell'illecito e la consistenza delle somme sottratte sono stati invece ritenuti ininfluenti, a fronte dell'informazione correttamente for- nita dalla Banca mediante l'invio degli estratti conto e delle schede contabili, sulla base dei quali l'attrice avrebbe potuto accorgersi tempestivamente della condotta infedele della propria dipendente.

Nell'insistere sulla rilevanza delle predette circostanze, la ricorrente mira in realtà a sollecitare, attraverso l'ap- parente deduzione dei vizi di violazionedi legge e difetto di motivazione, una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedi- mento impugnato, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie possono ancora essere fatte valere con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n.5 cod. proc. civ. ad opera dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez.

I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez.

II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez.

V, 4/08/2017,n. 19547).

T ale disposizione , limitando la deducibilità del vizio di motivazioneall'omesso esame di un fatto storico che abbia formato oggetto di discussione ed appaia determinante ai fini della de- cisione, esclude infatti l'ammissibilità di censure di contraddittorietà e insuf- ficienza della motivazione, risultando il sindacato di legittimità ormai circo- scritto alla sola verificadel mancato rispetto del «minimo costituzionale» im- posto dall'art. 111, sesto comma, Cost., configurabile esclusivamente nelle ipotesi(che determinano la nullità della sentenza, per violazione dell'art. 132, secondo comma,n. 4, cod. proc. civ.) in cui la motivazione risulti del tutto assente sotto l'aspetto materiale e grafico, oppure meramente apparente o affetta da manifesta edirriducibile contraddittorietà, o ancora perplessa od incomprensibile (cfr. Cass., Sez.

Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez.

III, 12/10/2017, n.23940; Cass., Sez.

VI, 20/11/2015, n. 23828).

14. E' infine inammissibile il decimo motivo, riguardante l'omessa valu- tazione della sentenza penale pronunciata nei confronti della Benuzzi, della dichiarazione ricognitiva dalla stessa rilasciata e della polizza di assicurazione interbancaria.

Com'è noto, infatti, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione la sentenza penale di patteggiamento non spiega efficacia di giudicato, né de- termina un'inversione dell'onere della prova, potendo invece costituire un in- dizio, utilizzabile unitamente ad altri indizi,ove ricorrano i requisiti prescritti dall'art. 2729 cod.civ. (cfr. Cass., Sez.

III, 11/03/2020, n. 7014; 30/07/ 2018, n. 20170).

L'omesso ricorso alla prova per presunzioni non è peraltro censurabile in sede di legittimità, spettando alla discrezionalità del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di avvalersene, l'individuazione dei fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e l'accertamento della rispondenza degli stessi ai requisiti di legge: il relativo apprezzamento costi- tuisce un giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione, la cui deduzione non può peraltro consistere, come nella specie, nella mera prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve far emergere l'assoluta illo gicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (cfr. Cass., Sez. lav., 5/08/ 2021, n. 22366; Cass., Sez.

VI, 26/02/2020, n. 5279; Cass., Sez.

III, 11/05/ 2007, n. 10847).

Ininfluente, ai fini dell'accertamento della responsabilità della Banca, deve invece ritenersi la dichiarazione rilasciata dalla Benuzzi, con cui la stessa aveva espressamente riconosciuto di aver sottratto le somme dal conto cor- rente intestato alla società attrice, descrivendo anche le modalità a tal fine utilizzate: nella specie, infatti, non erano in discussione né l'indebito prelievo delle somme depositate sul conto corrente né l'avvenuta falsificazione degli assegni da parte della Benuzzi, ma solo la riconoscibilità di tale falsificazione da parte della Banca, con l'impiego della diligenza professionale dovuta nell'e- spletamento del servizio di pagamento dei titoli, e quindi l'inadempimento del contratto di conto corrente, rispetto al quale la falsità delle sottoscrizioni era configurabile come un mero presupposto di fatto, la cuiesistenza non è stata in alcun modo disconosciuta dalla sentenza impugnata.

Parimenti irrilevante, ai fini del predetto accertamento, risulta infine la polizza di assicurazione interbancaria invocata dalla ricorrente, la cui stipula- zione, in quanto volta a far fronte ai rischi economici derivanti dall'omesso controllo degli assegni in conseguenza dell'adozione della procedura di check truncation, non fornisce alcun elemento in ordine alla sussistenza della rela- tiva responsabilità, per la cui affermazione era invece necessaria la verifica, nel caso concreto, dell'inadempimento da parte della Banca del dovere di di- ligenza posto a suo carico nel pagamento dell'assegno contraffatto.

15. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liqui- dano come dal dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in fa- vore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29839/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona dell'amministratore unico p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA], n. 15; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] luca Giorgi, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –intimata – e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.C. A R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; –intimate – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Bologna n. 587/18, depositata il 27 febbraio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]., intestataria di un conto corrente presso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., convenne in giudizio quest'ultima e la propria dipendente [OSCURATO:PERSONA]- nuzzi, per sentir accertare la responsabilità della prima, in concorso con la seconda, per la sottrazione di somme posta in essere dalla Benuzzi mediante l'emissione di centotrentaquattro assegni recanti la firma falsificata del legale rappresentante della società, conla condanna al risarcimento dei danni o alla restituzione della somma complessiva di Euro 287.541,54, oltre ad Euro 80.364,00 per l'addebito d'interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto. Si costituì la Benuzzi, ed eccepì l'invalidità della ricognizione di debito da lei compiuta con scrittura privata del 31 luglio 2003, prodotta dall'attrice, in quanto frutto di violenza morale. Si costituì inoltre la [OSCURATO:PERSONA], ed eccepì che la falsità delle sottoscri- zioni apposte sugli assegni non era riconoscibileattraverso il confronto con lo specimenrilasciato dall'attrice, aggiungendo che quest'ultima aveva conferito alla Benuzzi una procura per l'esecuzione di operazioni sul conto corrente, ed opponendo comunque la prescrizione del diritto alla restituzione. Su istanza della [OSCURATO:PERSONA], fu autorizzata la chiamata in causa della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:SOCIETA]. e del la [OSCURATO:PERSONA] di Verona – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,negoziatrici degli assegni, le quali si costituirono in giudizio, soste- nendo di essersi attenute alla procedura interbancaria di check truncation, che imponeva unicamente il controllo della regolarità formale dei titoli. 1.1. Con sentenza non definitiva del 30 agosto 2011, il Tribunale di Bo- logna a)rigettò la domanda di risarcimento proposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], b)accolse quella di risarcimento del danno patrimoniale proposta nei confronti della Benuzzi, condannandola al pagamento della somma di Euro 384.633,91, ivi compresa la rivalutazione monetaria, c) rigettò la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta nei confronti della stessa, d)dichiarò fondata la domanda di restituzione delle somme addebi- tate dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di interessi e commissioni di massimo scoperto e e)dichiarò estinto il giudizio nei confronti delle chiamate in causa, per ri- nuncia della [OSCURATO:PERSONA] alla domanda proposta nei confronti delle stesse. Con separata ordinanza, dispose poi la prosecuzione dell'istruttoria per la determinazione dell'importo dovuto in restituzionedalla Banca. 2. L'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].)nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA]) è statarigettata dalla Corte d'appello di Bologna, che con sentenza del 27 febbraio 2018 ha dichia- rato assorbito l'appello incidentale condizionato proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] e ha accoltol'appello incidentale proposto dal [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di avente causa del [OSCURATO:PERSONA]. coop., a sua volta avente causa della [OSCURATO:PERSONA] di Verona, condannando l'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore della chiamata in causa. Premesso che risultava incontestata l'avvenuta negoziazione di assegni a firma falsa, la Corte ha ritenuto che l'esclusione della responsabilità della Banca trattaria non si ponesse in contrasto con l'affermazione della respon- sabilità della stessa per l'addebito gl'interessi sul relativo importo, dal mo- mento che l'attrice non aveva riproposto la domanda di condanna al risarci- mento di tale componente del danno patrimoniale.Ha escluso inoltre la con- figurabilità di una condotta colposa della Banca in relazione al mancato con- trollo della conformità delle firme apposte sugli assegni allo specimenin suo possesso, confermando la non riconoscibilità della falsificazione da parte del funzionario al momento in cui i titoli erano stati posti all'incasso.Premesso infatti che la diligenza del banchiere attento e previdente non impone un con- trollo approfondito della firma, attuabile soltanto mediante un vero e proprio esame grafologico, ha rilevato che circa due anni dopo l'apertura del conto corrente la società attrice aveva conferito alla Benuzzi, in qualità di respon- sabile amministrativo, una procura per l'esecuzione di varie operazioni, revo- cata soltanto a seguito della scoperta della sottrazione; ha aggiunto che il conto, assistito da un affidamento garantito da una fideiussione dell'ammini- stratore unico, era affiancato da dossiertitoli personali dell'amministratore e dei suoi familiari, osservando che ad accorgersi della situazione era stata una banca diversa, a causa dell'anormale numero degl'insoluti rispetto alla mo- desta operatività che caratterizzava il rapporto.Ciò posto, e precisato che il sistema di check truncationin vigore tra le banche non incide sulla comune disciplina dei titoli di credito e del contratto di conto corrente, ha escluso che laBanca fosse tenuta ad informare la cliente della mancanza di controllo sugli assegni d'importo inferiore ad Euro 2.500,00, affermando che si tratta di una procedura interbancaria regolarmente verificata e controllata dagli organismi competenti, ed escludendo quindi che la cliente potesse rivolgersi ad un'altra banca per ottenere un trattamento diverso. Ha rilevato che la falsità delle firme apposte sugli assegni era stata accertata soltanto a seguito di una con- sulenza grafologica disposta dal Pubblico ministero nel procedimento penale a carico della Benuzzi, dalla quale erano emerse per un verso la similarità e l'affinità delle nature grafomotorie a confronto, e per altro verso l'esistenza di diversità decisive nella gestione dell'energia scrittoria, nella modulazione del gesto grafico e nella conduzione dei movimenti. Ha ritenuto pertanto che, quand'anche la Banca trattaria avesse eseguito un raffronto visivo tra le stesse e lo specimensottoscritto dal legale rappresentante della società, non sarebbe statain grado di avvedersi della falsificazione, ed ha conseguente- mente escluso la configurabilità di un nesso causale tra la procedura adottata ed il danno subìto dalla correntista. In proposito, ha evidenziato anche la mancanza di qualsiasi controllo da parte dell'attrice sulla gestione ammini- strativa e la mancata contestazione da parte della stessa degli estratti conto e delle schede contabiliricevute, ritenendo invece non significativo il mancato accertamento della falsità delle firme apposte sui moduli di richiesta degli assegni, in quanto non era stato provato che gli assegni, facenti parte di un unico blocchetto ed aventi una numerazione progressiva, fossero stati emessi dalla Benuzzi in modo tale da confondersi con quelli regolarmente sottoscritti dal legale rappresentante della società. 3. Avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in diecimotivi, illustrati anche con memoria. L'[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio della Benuzzi, i cui difensori si sono limitati a depositare in Cancelleria due procure ad litem, da essi stessi autenticate, senza provvedere alla noti- ficazione di un controricorso. In quanto instaurato in primo grado in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'art. 83 cod. proc. civ., il giudizio in esame risulta infatti assoggettato alla disciplina det- tata dal testo originario di tale disposizione, il quale, nel disporre chela pro- cura alle liti dovesse essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ne consentiva anche il rilascio in calce o a margine di uno degli attitassativamente indicati dal terzo comma (tra i quali il controricorso) , pre- vedendo che soltanto in quest'ultimo caso l'autografia della sottoscrizione po- tesse essere certificata dal difensore. Qualora pertanto, come previsto dallo art. 370, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ., la parte non si fosse costituita con controricorso, la procura speciale doveva essere necessaria- mente conferita nelle forme di cui alsecondo comma dell'art. 83 cit. , la cui prescrizione escludeva la possibilità dell'autenticazione da parte del difensore, espressamentelimitata all'ipotesi di apposizione a margine degli atti indicati dalla legge (cfr.Cass., Sez. II, 19/04/2022, n. 12434; 9/08/2018, n. 20692; Cass., Sez. III, 20/08/2009, n. 18528). Tale disciplina non ha subìto sostan- ziali mutamenti per effetto dell'art. 45 cit., il quale, pur escludendo la tassa- tività dell'elencazione degli atti in calce o amargine dei quali può essere ap- posta la procura, non ha fatto venire meno l'esigenza che la stessa sia con- ferita in relazione ad atti che determinano l'ingresso della parte nel giudizio, dal momento che la natura processuale degli stessi rivela l'inerenzadel man- dato allo specifico processo per il quale è rilasciato,e diventa pertanto com- ponente essenziale della specialità della procura, resa così idonea a conferire al difensore gli specifici poteri previsti dall'art. 84 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. III, 4/11/2020, n. 24472; 19/01/2018, n. 1255). 2. Con il primo motivo d'impugnazione , la ricorrente denuncia la viola- zione dell'art. 1710, secondo comma, cod. civ., sostenendo che, nell'esclu- dere che la responsabilità della Banca, in virtù del rispetto della procedura di check truncation, la sentenza impugnata non ha considerato che l'applica- zione di tale procedura costituiva un fatto sopravvenuto, del quale la Banca, in qualità di mandataria, era tenuta ad informare il cliente. Premesso che la predetta procedura, volta a ridurre i tempi, i costi ed i rischi connessi al tra- sferimento degli assegni, non prevede la presentazione del titolo alla banca trattaria, che non è pertanto in grado di verificare l'autenticità della firma di traenza, afferma che, se tempestivamente avvisata dell'applicabilità della stessa, essa ricorrente avrebbe certamente chiesto di essere informatain or- dine agli addebiti d'importo inferiore ad Euro 2.500,00. 3. Con il secondo motivo (indicato come I-bis), la ricorrente deduce l'o- messo esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonché l'ap- parenza e la contraddittorietà della motivazione, osservando che, ove l'appli- cabilità della procedura di check truncation fosse stata nota alla generalità dei correntisti o anche solo ad essa ricorrente, la Benuzzi non avrebbe nep- pure tentato di falsificare gli assegni, che non sarebbero sfuggiti al controllo della banca trattaria. 4. Con il terzo motivo(indicato come II) , la ricorrente lamenta la viola- zione dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nell'escludere la rico- noscibilità della falsificazione delle firme apposte sugli assegni, la Corte terri- toriale non ha spiegatole ragioni per cui ha ritenuto irrilevanti le differenze tra le stesse e lo specimensottoscritto dal legale rappresentante della società, evidenziate dal consulente incaricato dal Pubblico ministero nel procedimento penale. Premesso che la consulenza nonera stata disposta per accertare la falsità delle sottoscrizioni, assolutamente pacifica, ma per individuare l'autore della falsificazione, afferma che la somiglianza esistente tra le firme non avrebbe impedito ai funzionari delle banche di accorgersi della frequenza con cui venivano emessi assegni d'importo inferiore ad Euro 2.500,00, tutti re- canti la firma nascosta dal timbro della società ed intestati alla medesima dipendente, ben conosciuta alla banca. 5. Con il quarto motivo(indicato come III), la ri corrente denuncia la vio- lazione e la falsa applicazione degli artt. 1176, secondo comma, 1703 e 2082 cod. civ., sostenendo che un'attenta lettura della relazione di consulenza avrebbe condotto a conclusioni opposte a quelle cui è pervenuta la sentenza impugnata, non avendo quest'ultima tenuto conto delle differenze rilevate tra le firme poste a confronto, agevolmente rilevabili da un esperto ed accorto banchiere. 6. Con il quinto motivo(indicato come IV), la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione e travisamento dei fatti, osservando che la sentenza impugnata ha attribuito alla relazione di consu- lenza un senso opposto a quello risultante dalle espressioni usate, avendo posto in risalto somiglianze tra lefirme ritenute non decisive dal consulente ed avendo considerato irrilevanti le diversità da quest'ultimo riscontrate. Ri- badisce che, nel ritenere ininfluente l'utilizzazione della procedura di check truncation, la Corte territoriale ha erroneamente escluso l'obbligo della Banca d'informare il cliente dell'adozione della stessa e la possibilità per il cliente di rivolgersi ad un'altra banca, in tal modo esonerando la convenuta da ogni responsabilità, in contrasto con l'obbligo della stessa di agire con diligenza nel controllo delle firme. Premesso che il parametro di riferimento della dili- genza richiesta alla banca nel predetto controllo è costituito dalla condotta dell'accorto banchiere, da valutarsi in relazione alla natura professionale della attività esercitata, afferma che nella specie la successione numerica degli as- segni posti all'incasso avrebbe dovuto insospettire i funzionari addetti al ri- scontro.7. Con il sesto motivo(indicato come V), la ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e l'apparenza della motivazione, rilevando che, nell'escludere la riconoscibilità della falsificazione degli assegni, la sentenza impugnata ha attribuito rilievo alla regolarità for- male dei titolied alla somiglianza delle firme poste a confronto , senza tenere conto del carattere seriale della falsificazione e del parziale occultamento delle sottoscrizioni con il timbro della società emittente. 8. Con il settimo motivo ( indicato come VI) , la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per inesistenza e grave contraddittorietà della motivazione, osservando che, nell'escludere l'obbligo della Banca d'in- formare il cliente in ordine all'adozione della procedura della check truncation, la sentenza impugnata non ha considerato che, se tempestivamente infor- mata, essa ricorrente avrebbe provveduto a controllare l'esito degli assegni. Aggiunge che, nell'attribuire rilievo all'approvazione della procedura da parte dell'ABI, la Corte territoriale non ha indicato la norma o la clausola contrat- tuale idonea ad escludere la responsabilità della banca per i danni arrecati al cliente. 9. Con l'ottavo motivo(indicato come VII), la ricorrente deduce la viola- zione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 111, sesto comma, Cost.,affermando che, ai fini dell'esclusione del nesso causale tra il danno lamentato e la condotta tenuta dalla Banca, la Corte territoriale ha fatto ricorso ad una motivazione meramente apparente, avendo ritenuto irri- levanti le differenze riscontrate tra le firme poste a confronto, in quanto ri- scontrabili solo da un esperto grafologo, senza considerare che la consulenza espletata nel procedimento penale era stata disposta soltanto al fine d'indivi- duare il responsabile della falsificazione, la cui identificazione nella Benuzzi, emergente dalla dichiarazione ricognitiva da quest'ultima rilasciata, non escludeva la condotta colposa della Banca. Aggiunge che, nell'imputare la sottrazione all'omissione di qualsiasi controllo da parte di essa ricorrente, la sentenza impugnata non ha indicato la norma che prevede il relativo obbligo e non ha tenuto conto delle mansioni affidate alla Benuzzi, perfettamente note alla Banca.10. Con il nono motivo(indicato come IX), la ricorrente lamenta la viola- zione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e l'omesso esame di un fatto con- troverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nell'escludere la riconosci- bilità della falsificazione degli assegni, la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica espletata nel procedimento penale, da cui emergevano il rilevante numero dei titoli falsificati e le diffe- renze tra le firme apposte sugli stessi e lo specimen sottoscritto dal legale rappresentante della società, agevolmente rilevabili da un accorto banchiere. 11. Con il decimo motivo ( indicato come XI) , la ricorrente denuncia l'o- messo esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nel ritenere irrilevante la sentenza pronunciata nei confronti della Be- nuzzi ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la Corte territoriale non ha tenuto conto della intervenuta condanna della stessa per il reato di truffa aggravata e della dichiarazione rilasciata dalla donna, in cui erano chiariti i raggiri da lei posti inessere, né della polizza di assicurazione interbancaria, avente ad og- getto proprio i danni derivanti dalla falsificazione delle firme degli assegni d'importo non superiore ad Euro 2.000,00. 12. I primi due motivi ed il settimo, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riguardanti profili diversi della medesima questione, avente ad og- getto l'obbligo della Banca d'informare la cliente in ordine al mancato con- trollo degli assegni, sono inammissibili. In quanto imperniate sull'inidoneità della procedura di check truncation ad esonerare la Banca dalla responsabilità per il pagamento degli assegni falsificati, le censure proposte dalla ricorrente non attingono infatti la ratio decidendidella sentenza impugnata, la quale ha precisato che l'adozione della predetta procedura rileva esclusivamente nei rapporti tra le banche, esclu- dendo espressamente che la stessa comporti una modificazione dell'ordinaria disciplina dei titoli di credito e del contratto di conto corrente. A tale rilievo, sufficiente ad escludere la rilevanza della mancata informazione in ordine alla avvenuta presentazione all'incasso degli assegni non sottoposti a controllo, la Corte territoriale ha aggiunto la considerazione, conforme alla disciplina det- tata dall'art. 1710, secondo comma, cod. civ. e rimasta sostanzialmente in- censurata dalla ricorrente, che, in quanto frutto di un accordo interbancario e non modificabile da parte di una singola banca, la procedura in questione non era configurabile come una circostanza sopravvenuta idonea a determi- narela revoca o la modifica del mandato, non essendo individuabile un'altra banca disponibile all'espletamento del servizio a condizioni diverse, con la conseguenza che la Banca non aveva l'obbligo d'informare la cliente dell'ado- zione della stessa. L'esclusione di tale obbligo consente poi di ritenere insus- sistente il lamentato difetto di motivazione in ordine all'idoneità del suo adem- pimento a dissuadere la Benuzzi dalla falsificazione dei titoli, trattandosi di un'affermazione logicamente incompatibile con le argomentazioni svolte a fondamento della decisione, e da ritenersi pertanto implicitamente disattesa dalla sentenza impugnata. 13. Parimenti inammissibili risultano i motivi dal terzo al sesto, nonché l'ottavo e il nono, da trattarsi anch'essi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto la comune problematica riguardante la riconoscibilità della falsifica- zione degli assegnida parte della Banca. Ai fini dell'esclusione di tale riconoscibilità, la sentenza impugnata ha in- fatti richiamato la relazione depositata dal consulente tecnico incaricato dal Pubblico ministero nel procedimento penale svoltosi a carico della Benuzzi, rilevando che dall'esame compiuto in quella sede erano emerse discordanze quantitativamente modeste, ma qualitativamente molto significative, tra le sottoscrizioni apposte sui titoli e lo specimenin possesso della Banca, riguar- danti la gestione dell'energia scrittoria, la modulazione del gesto grafico e la conduzione dei movimenti, che non escludevano tuttavia l'esistenza di simi- larità edaffinità tra le nature grafomotorie a confronto, tali da determinare un'ingannevole somiglianzatra le stesse. E' in virtù di tale rilievo, posto in relazione anche con la particolare qualificazione professionale ed esperienza del consulente tecnico, che la Corte territoriale ha ritenuto irrilevanti le spe- cifiche differenze indicate nella relazione, affermandoche la falsità delle firme apposte sugli assegni poteva essere accertata soltanto da un esperto grafo- logico, e concludendo quindi che, quand'anche la Banca avesse eseguito, a mezzo del proprio cassiere, un raffronto visivo con lo specimen sottoscritto dal legale rappresentante della società attrice, non sarebbe stata in grado d'individuare la falsificazione.Tale apprezzamento, qualificabile come un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito esindacabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione, non risulta validamente censurato dalla ricorrente, la quale non è in grado d'indicare lacune argomentative o incongruenze talmente gravi da impedire la ricostruzione del percorsologico seguito per giungere alla de- cisione, ma si limita alamentare l'omessa o inadeguata valutazione di circo- stanze che sono state invece prese puntualmente in considerazione dalla Corte territoriale: le differenze individuate dal consulente sono state infatti considerate non determinanti ai fini della riconoscibilità della falsificazione, ritenuta non rilevabile neppure con l'impiego della diligenza professionale cui la Banca era tenuta nell'espletamento del servizio di pagamento degli asse- gni; il carattere seriale dell'illecito e la consistenza delle somme sottratte sono stati invece ritenuti ininfluenti, a fronte dell'informazione correttamente for- nita dalla Banca mediante l'invio degli estratti conto e delle schede contabili, sulla base dei quali l'attrice avrebbe potuto accorgersi tempestivamente della condotta infedele della propria dipendente. Nell'insistere sulla rilevanza delle predette circostanze, la ricorrente mira in realtà a sollecitare, attraverso l'ap- parente deduzione dei vizi di violazionedi legge e difetto di motivazione, una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedi- mento impugnato, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie possono ancora essere fatte valere con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n.5 cod. proc. civ. ad opera dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017,n. 19547). T ale disposizione , limitando la deducibilità del vizio di motivazioneall'omesso esame di un fatto storico che abbia formato oggetto di discussione ed appaia determinante ai fini della de- cisione, esclude infatti l'ammissibilità di censure di contraddittorietà e insuf- ficienza della motivazione, risultando il sindacato di legittimità ormai circo- scritto alla sola verificadel mancato rispetto del «minimo costituzionale» im- posto dall'art. 111, sesto comma, Cost., configurabile esclusivamente nelle ipotesi(che determinano la nullità della sentenza, per violazione dell'art. 132, secondo comma,n. 4, cod. proc. civ.) in cui la motivazione risulti del tutto assente sotto l'aspetto materiale e grafico, oppure meramente apparente o affetta da manifesta edirriducibile contraddittorietà, o ancora perplessa od incomprensibile (cfr. Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 12/10/2017, n.23940; Cass., Sez. VI, 20/11/2015, n. 23828). 14. E' infine inammissibile il decimo motivo, riguardante l'omessa valu- tazione della sentenza penale pronunciata nei confronti della Benuzzi, della dichiarazione ricognitiva dalla stessa rilasciata e della polizza di assicurazione interbancaria. Com'è noto, infatti, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione la sentenza penale di patteggiamento non spiega efficacia di giudicato, né de- termina un'inversione dell'onere della prova, potendo invece costituire un in- dizio, utilizzabile unitamente ad altri indizi,ove ricorrano i requisiti prescritti dall'art. 2729 cod.civ. (cfr. Cass., Sez. III, 11/03/2020, n. 7014; 30/07/ 2018, n. 20170). L'omesso ricorso alla prova per presunzioni non è peraltro censurabile in sede di legittimità, spettando alla discrezionalità del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di avvalersene, l'individuazione dei fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e l'accertamento della rispondenza degli stessi ai requisiti di legge: il relativo apprezzamento costi- tuisce un giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione, la cui deduzione non può peraltro consistere, come nella specie, nella mera prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve far emergere l'assoluta illo gicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (cfr. Cass., Sez. lav., 5/08/ 2021, n. 22366; Cass., Sez. VI, 26/02/2020, n. 5279; Cass., Sez. III, 11/05/ 2007, n. 10847). Ininfluente, ai fini dell'accertamento della responsabilità della Banca, deve invece ritenersi la dichiarazione rilasciata dalla Benuzzi, con cui la stessa aveva espressamente riconosciuto di aver sottratto le somme dal conto cor- rente intestato alla società attrice, descrivendo anche le modalità a tal fine utilizzate: nella specie, infatti, non erano in discussione né l'indebito prelievo delle somme depositate sul conto corrente né l'avvenuta falsificazione degli assegni da parte della Benuzzi, ma solo la riconoscibilità di tale falsificazione da parte della Banca, con l'impiego della diligenza professionale dovuta nell'e- spletamento del servizio di pagamento dei titoli, e quindi l'inadempimento del contratto di conto corrente, rispetto al quale la falsità delle sottoscrizioni era configurabile come un mero presupposto di fatto, la cuiesistenza non è stata in alcun modo disconosciuta dalla sentenza impugnata. Parimenti irrilevante, ai fini del predetto accertamento, risulta infine la polizza di assicurazione interbancaria invocata dalla ricorrente, la cui stipula- zione, in quanto volta a far fronte ai rischi economici derivanti dall'omesso controllo degli assegni in conseguenza dell'adozione della procedura di check truncation, non fornisce alcun elemento in ordine alla sussistenza della rela- tiva responsabilità, per la cui affermazione era invece necessaria la verifica, nel caso concreto, dell'inadempimento da parte della Banca del dovere di di- ligenza posto a suo carico nel pagamento dell'assegno contraffatto. 15. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liqui- dano come dal dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in fa- vore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cent
Sentenza Cassazione n. 32706/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris