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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 44503/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI Oto avviso àlrp—anl, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 26 maggio 2021 la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza emessa il 3.6.2019 dal GM presso il Tribunale di Noia ed ha disposto l'esecuzione del provvedimento impugnato.

In motivazione, la Corte sottolinea che nell'atto di appello la Difesa si è limitata a riproporre, senza alcuna concreta censura alla motivazione dell'impugnato provvedimento, l'assoluzione ex art. 131bis e l'applicazione delle generiche e della conversione della pena nelle sanzioni sostitutive ex L. 689/91.

La Corte evidenzia, altresì, che le richieste avanzate sono formulate in termini assolutamente astratti, generici, carenti di qualsiasi motivo a sostegno della richiesta, ovvero di concreti riferimenti sia alla fattispecie concretamente giudicata, che alla motivazione contenuta nella sentenza gravata.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CASTALDO Luigi deducendo inosservanza o erronea applicazione degli artt. 178, co. 1, lett. c), 179 cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto di citazione in appello all'imputato.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente, oltre la decorrenza dei termini di legge (scadenza dei termini in data 15 ottobre 2021; atto depositato il 9 novembre 2021).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI Oto avviso àlrp—anl, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 26 maggio 2021 la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza emessa il 3.6.2019 dal GM presso il Tribunale di Noia ed ha disposto l'esecuzione del provvedimento impugnato. In motivazione, la Corte sottolinea che nell'atto di appello la Difesa si è limitata a riproporre, senza alcuna concreta censura alla motivazione dell'impugnato provvedimento, l'assoluzione ex art. 131bis e l'applicazione delle generiche e della conversione della pena nelle sanzioni sostitutive ex L. 689/91. La Corte evidenzia, altresì, che le richieste avanzate sono formulate in termini assolutamente astratti, generici, carenti di qualsiasi motivo a sostegno della richiesta, ovvero di concreti riferimenti sia alla fattispecie concretamente giudicata, che alla motivazione contenuta nella sentenza gravata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CASTALDO Luigi deducendo inosservanza o erronea applicazione degli artt. 178, co. 1, lett. c), 179 cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto di citazione in appello all'imputato. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente, oltre la decorrenza dei termini di legge (scadenza dei termini in data 15 ottobre 2021; atto depositato il 9 novembre 2021). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 44503/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris