CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32951/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TTA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE d'APPELLO di NAPOLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]1ERI, che si è riportato ai motivi di ricorso e alle memorie depositate e ne ha chiesto raccoglimento, per sé e per l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha sostituitoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Noia ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti sub a) della rubrica [delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 216, 223 primo e secondo comma n. 2 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 perché - in concorso fra loro e singolarmente - per il periodo in cui hanno svolto le cariche societarie sotto indicate, con riferimento alla società [OSCURATO:SOCIETA]., costituita in data 02/09/2005, posta in liquidazione in data 30/10/2007 e dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli in data 27/06/2013: - i primi due quali gerenti di fatto dalla data di costituzione sino al fallimento; - il terzo come amministratore dalla data della costituzione e poi liquidatore, dal 2007 sino al 20/02/2008; - la quarta come liquidatore dal 20/02/2008 sino al fallimento ed altresì come socio unico dal 21/01/2008; allo scopo di procurare a sé e ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori: a) i primi due, in concorso con il terzo, costituivano la società al solo scopo di creare liquidità alle altre società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], mediante la fittizia effettuazione, da parte della società [OSCURATO:SOCIETA], di acquisti di capi di abbigliamento in favore delle altre società del gruppo, dedite invece alla loro commercializzazione, come testimoniato dall'elevatissima movimentazione di affari, non congrua rispetto al capitale sociale (come risultante dall'ultimo bilancio depositato in data 31/12/2006, da cui emergeva un fatturato di C 15.901.134,00 non essendo stati più depositati bilanci per gli anni successivi), acquisti effettuati senza assolvimento degli obblighi IVA, venendo tale ingente risparmio d'imposta riversato sulle altre società, residuando alla società [OSCURATO:SOCIETA] solo un attivo pari a zero, a fronte di un passivo accertato in sede fallimentare pari a C 33.644.325,43 (costituito quasi interamente da oneri tributari ed in piccola parte da oneri previdenziali) cagionando con tali operazioni dolose il dissesto della società ed il suo conseguente fallimento; tutti: sottraevano e/o distruggevano in tutto i libri e le altre scritture contabili, non essendo la loro mancanza giustificata dalle denunce di furto presentate da [OSCURATO:PERSONA] alla Stazione dei Carabinieri di Cimitile in data 28/01/2008 e con successiva integrazione del 29/01/2008, in quanto non veritiera, né comunque essendosi proceduto successivamente alla ricostituzione della documentazione. Con l'aggravante di avere commesso più fatti di bancarotta], in esso assorbito il reato contestato sub b) e per l'effetto - riconosciute alla sola [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, computate con il criterio dell'equivalenza rispetto alla contestata aggravante - ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ciascuno e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione. Il Tribunale ha dichiarato tutti gli imputati interdetti dai pubblici uffici 2per la durata di anni cinque, oltre che inabilitati all'esercizio di un'impresa commerciale e incapaci di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per la durata di anni dieci. 1.1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18/05/2022 - in parziale riforma della suddetta sentenza - ha rideterminato la pena accessoria dell'inabilitazione dall'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, fissandola in misura pari alla pena principale; i Giudici di secondo grado, poi, hanno confermato le residue statuizioni contenute nella sentenza appellata. 1.2. La Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza del 27/09/2023, ha annullato la sentenza della Corte di appello di Napoli del 18/05/2022, in accoglimento: a) dei primi due motivi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che rispettivamente si dolevano: - il primo, del diniego di rinnovazione istruttoria formulata in sede di gravame, volta all'acquisizione, ex art. 238-bis cod. proc. pen., della sentenza del 15/10/2019 del Tribunale di Noia (pronuncia che aveva escluso che i germani [OSCURATO:PERSONA] avessero ricoperto il ruolo di amministratori di fatto della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., ossia di due società che, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbero fatto parte del cd. gruppo [OSCURATO:PERSONA]), nonché della sentenza del Tribunale di Noia del 02/07/2020 (pronuncia che aveva escluso che i germani [OSCURATO:PERSONA] avessero svolto il ruolo di amministratori di fatto della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e, prima ancora, DE.BI . S.P.A., ossia della società che sarebbe stata al vertice del menzionato gruppo societario) e, infine della annotazione di p.g. del 06/11/2014, redatta dal maresciallo [OSCURATO:PERSONA] e dell'allegato verbale di s.i.t. rese da [OSCURATO:PERSONA], dalle quali risultava l'assenza del ruolo di amministratori di fatto a carico dei [OSCURATO:PERSONA], come pure del provvedimento del 31/04/2010, con cui il Tribunale di Noia aveva disatteso l'istanza finalizzata alla estensione del fallimento di una delle società del cd. gruppo, ossia la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], nella ritenuta veste di amministratori di fatto; - il secondo, della sussistenza di vizi motivazionali e violazione di legge, in punto di ritenuta sussistenza della qualifica di amministratori di fatto ricoperta dai ricorrenti; b) del terzo motivo proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], mediante il quale la difesa lamentava vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte di appello ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, mancando però di approfondire la ricorrenza nella ricorrente - imputata nella veste di semplice 3prestanome - di una effettiva consapevolezza, quanto alla tenuta delle scritture contabili. 1.3. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha revocato la sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, applicata a [OSCURATO:PERSONA], riducendo ad anni tre la durata delle pene accessorie fallimentari applicate alla medesima imputata ed ha ridotto ad anni cinque la durata delle sanzioni accessorie fallimentari applicate ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza gravata quanto al resto. 2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un atto unico a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e deducendo un solo motivo, a mezzo del quale viene denunciata violazione dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen., per elusione dei principi di diritto fissati dalla sentenza rescindente, oltre che vizio di motivazione e travisamento per omissione. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] - con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo unico, mediante il quale deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen., per violazione dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 603 comma 2, 238-bis e 546 cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione, per inosservanza ed elusione dei principi di diritto fissati dalla sentenza rescindente. 4. La difesa ha presentato memorie nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ribadendo la fondatezza delle doglianze sussunte nell'impugnazione e specificando l'impossibilità - per il Giudice del rinvio - di eludere il mandato valutativo conferito mediante la sentenza rescindente, non essendo nemmeno consentito trasformare l'acquisizione di prove sopravvenute in un adempimento meramente formale. Secondo la difesa, la sentenza impugnata sarebbe addivenuta alla conferma della condanna a carico dei ricorrenti, senza però riuscire a sciogliere i nodi evidenziati dalla Corte di Cassazione, ossia: - rapporto tra giudicati e incidenza del c.d. "teorema del gruppo" in punto di responsabilità: - incidenza delle prove nuove e tenuta delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controllo circa la sussistenza degli indici rivelatori dell'amministrazione di fatto. 5. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. 4CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] merita accoglimento, mentre deve essere disattesa l'impugnazione presentata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa, viene in rilievo una vicenda di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, a carico dei due fratelli [OSCURATO:PERSONA], chiamati in qualità di gestori di fatto, nonché di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratrice e liquidatrice della società fallita. Vi è stata condanna a carico dei tre imputati in primo e secondo grado, poi seguita dall'annullamento con rinvio ad opera della Quinta Sezione di questa Corte; tale decisione è stata assunta - nei confronti dei due [OSCURATO:PERSONA] - in ragione della mancata acquisizione di documentazione sopravvenuta (documentazione la cui natura è stata sopra già indicata dettagliatamente), atta a comprovare l'inesistenza del supposto gruppo [OSCURATO:PERSONA] e - quanto alla [OSCURATO:PERSONA] - per non esser stato adeguatamente chiarito il tema della consapevolezza, da parte della stessa, circa la reale essenza delle operazioni poste in essere. Tanto brevemente precisato - in punto di ricostruzione storica e processuale dei fatti per i quali si procede - si può passare all'analisi delle doglianze formulate dagli imputati, tenendo necessariamente separate le posizioni, rispettivamente, della [OSCURATO:PERSONA] e dei due [OSCURATO:PERSONA]. 3. La difesa della [OSCURATO:PERSONA] ha censurato, in primo luogo, il ricorso alla tecnica della redazione per relationem, adottata dalla Corte territoriale in sede di giudizio di rinvio, essendosi essa asseritamente limitata ad esprimere condivisione per la decisione assunta dal Tribunale. La motivazione della sentenza impugnata, inoltre, non offrirebbe alcuna soddisfacente spiegazione, quanto al profilo della consapevolezza, da parte della ricorrente, in ordine all'esistenza delle operazioni illecite poste in essere (dovendosi prescindere dalla mera veste formale da ella ricoperta, di liquidatrice della società fallita). Tale consapevolezza sarebbe ancorata, nella sentenza impugnata, al semplice dato oggettivo rappresentato dalla protrazione temporale dell'incarico; questa è però, secondo la difesa, una affermazione illogica, potendo tale dato dimostrare, al più, che la ricorrente non avesse contezza della gestione della società. Illogico sarebbe ritenere sussistente, altresì, una volontà di concorrere in capo alla [OSCURATO:PERSONA], per avere ella presentato una falsa denuncia di smarrimento o furto delle scritture contabili; ciò non terrebbe conto, infatti, del bassissimo livello culturale dell'imputata. 53.1. Noto è, in primo luogo, il principio di diritto secondo il quale la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziario deve essere considerata pienamente legittima, allorquando: «1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione» (Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839 - 01; nello stesso senso si è espressa Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252 - 01). 3.2. Ciò ricordato - al solo fine dell'inquadramento in diritto della censura - ritiene questo Collegio che la struttura motivazionale della avversata decisione resista a ogni obiezione difensiva; la Corte distrettuale, infatti, ha fondato il convincimento della piena consapevolezza, in capo alla ricorrente, circa le operazioni societarie poste in essere: - sulla sussistenza di un dato di oggettiva valenza, costituito dal ragguardevole periodo in cui l'imputata è stata amministratrice e liquidatrice; - sull'impossibilità logica di reputare che la [OSCURATO:PERSONA] possa realmente non aver compreso quanto accadeva, dal momento che, proprio in vista dell'assunzione delle cariche societarie sopra menzionate, ella deve essere comparsa dinanzi a un notaio e anche in considerazione del fatto che lei stessa presentò una falsa denuncia di smarrimento delle scritture contabili. Aggiunge la Corte territoriale che - pur a voler tenere debitamente conto della dedotta sua scarsa competenza, nella specifica materia - risulti impensabile che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia compreso quali fossero i doveri correlati alla carica che aveva assunto. In ragione di ciò, ella deve esser ritenuta responsabile - secondo la Corte di appello - di una condotta quantomeno di tipo omissivo. La tematica, in definitiva, è stata congruamente affrontata dalla Corte territoriale, la quale - adottando un apparato argomentativo ampio ed esaustivo, oltre che privo del pur minimo spunto di contraddittorietà e, in quanto tale, meritevole di restare al riparo da ogni stigma, in sede di legittimità - ha evidenziato una serie di elementi, di carattere fattuale e logico, ritenuti atti a dimostrare la consapevolezza, in capo alla ricorrente, della effettiva natura delle operazioni che si andavano realizzando. Tale struttura motivazionale, infine, non 6risulta efficacemente contrastata dalle deduzioni - di mero tenore confutativo - proposte dalla difesa. 4. A difformi conclusioni deve giungersi, per quanto attiene alle posizioni dei due [OSCURATO:PERSONA], dovendosi per essi procedere, invece, a un nuovo annullamento, con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio. 4.1. Stando alle osservazioni difensive, la sentenza impugnata non avrebbe proceduto al compimento dell'analisi che era stata demandata in forza della pronuncia rescindente, ricorrendo ad una sterile motivazione per relationem rispetto alla sentenza del Tribunale. La Cassazione aveva affermato, infatti, come le prove nuove presentassero un carattere di decisività, quanto al postulato accusatorio della sussistenza di un gruppo societario e il Tribunale aveva desunto la qualifica di amministratori di fatto, a carico dei [OSCURATO:PERSONA], proprio muovendo dalla ritenuta esistenza di tale gruppo di società, tutte sostanzialmente da loro stessi gestite. Sul punto, erano state valorizzate le testimonianze rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che l'interrogatorio dell'imputato in procedimento connesso Annbrosio. La Corte territoriale avrebbe però fornito, sul punto, una motivazione di carattere solo apparente, evitando di confrontarsi in modo approfondito e sostanziale con le prove nuove addotte dalla difesa. Ulteriore contraddittorietà si anniderebbe - in ipotesi difensiva - laddove si è reputata irrilevante l'esistenza di una costellazione di società riconducibili ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], per poi affermare come la [OSCURATO:SOCIETA] fosse niente altro, se non il cardine di un complesso sistema fraudolento, che vedeva coinvolte molte altre società. La sentenza impugnata, inoltre, non si confronterebbe con le critiche che erano state mosse all'apporto testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], già dipendente delle società, affermandone tautologicamente la sufficienza. Eppure - prosegue la difesa - la sentenza rescindente aveva disposto la rivalutazione di tali dichiarazioni, considerando la breve durata del lavoro svolto dal [OSCURATO:PERSONA] alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA], peraltro in epoca prossima alla messa in liquidazione della stessa ed alla nomina, quale liquidatrice, della [OSCURATO:PERSONA]. Parimenti inesistente, infine, sarebbe il necessario confronto con i rilievi mossi dalla sentenza rescindente, rispetto alla ritenuta idoneità probatoria dell'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Giova precisare, in diritto, che la posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici in materia di bancarotta fraudolenta, va determinata con riferimento alle disposizioni civilistiche che - regolando l'attribuzione della qualifica di imprenditore e di amministratore di diritto, oltre che 7quella di amministratore di fatto, mediante l'estensione delle qualifiche soggettive disciplinata dall'art. 2639 cod. civ. - rappresentano la parte precettiva di norme che sono sanzionate dalla legge penale. La disciplina sostanziale si traduce - in sede processuale - nell'accertamento di elementi sintomatici di poteri concreti di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale intraneus in grado di svolgere funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento del meccanismo di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare (si veda, fra tante, Sez. 1, n. 18464 del 12/05/2006, Ponciroli, Rv. 234254 — 01; in questi termini si sono espresse anche Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534 - 01; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 - 01 e, infine, Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850 - 01, a mente della quale: «In tema di reati societari, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, può essere valorizzato l'esercizio, in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione o anche soltanto di alcuni di essi, ipotesi, quest'ultima, in cui spetta al giudice di merito valutare la pregnanza, ai fini dell'attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati»). La ricostruzione del profilo di amministratore di fatto deve dunque condursi, in ambito penalistico, alla stregua di specifici indicatori, individuati non soltanto rapportandosi alle qualifiche formali, ovvero alla mera rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (ex multis, Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 268273) bensì sulla base delle concrete attività dispiegate, in riferimento alla società oggetto d'analisi, riconducibili - secondo validate massime di esperienza - ad elementi evocativi, quali la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la generalizzata identificazione nelle funzioni amministrative da parte dei dipendenti e dei terzi, l'intervento nella declinazione delle strategie d'impresa e nelle fasi nevralgiche dell'ente economico. Non si pone pertanto l'accento unicamente sulla formale assegnazione della qualifica di amministratore, ma anche sulla sostanziale allocazione interna all'organizzazione societaria delle competenze proprie di tale figura. 4.3. Nella concreta fattispecie i giudici di merito, nel ricostruire la qualifica di amministratori di fatto attribuita ai ricorrenti, hanno fatto riferimento: - al contenuto della testimonianza resa da un ufficiale di p.g., il maresciallo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di aver fatto accesso nella sede occulta della società e di aver ivi ha identificato il solo [OSCURATO:PERSONA] e alcuni soggetti, i quali formalmente figuravano quali dipendenti di altre società del gruppo; 8- alle dichiarazioni rese da un ex dipendente della società fallita, il succitato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ricondotto poteri gestori ai due imputati (trattasi di un dichiarante ritenuto degno della massima attendibilità, per aver egli ricoperto anche un ruolo di rilievo nelle vicende societarie, essendo stato incaricato di reperire una nuova sede, all'indomani dell'inizio delle indagini; viene giudicato, quindi, un soggetto perfettamente al corrente degli accadimenti inerenti alla società). 4.4. Ebbene, emerge anzitutto la natura sommaria della descrizione contenuta in sentenza, circa il ruolo gestorio in concreto attribuito ai due imputati dal [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo, infatti - attenendosi a quanto riportato in sentenza - si limita a descrivere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quale dirigenti, rispettivamente, del reparto amministrativo e di quello logistico della fallita, senza però dettagliare la materialità delle funzioni gestorie svolte dagli stessi. Coglie poi nel segno, soprattutto, l'osservazione difensiva in ordine all'esistenza di una chiara aporia logica, che si annida nella avversata decisione e che ne mina la saldezza logica e la coerenza descrittiva. La sentenza del Tribunale, infatti, aveva desunto la veste di gestori di fatto in capo ai [OSCURATO:PERSONA], muovendo dall'assunto dell'esistenza di un vero e proprio gruppo societario. Ebbene, tra la nuova documentazione acquisita agli atti nel corso del giudizio rescissorio - all'indomani appunto della già detta pronuncia rescindente - figurano anche sentenze ormai passate in giudicato, che dimostrano l'inesistenza di tale gruppo. E la Quinta Sezione di questa Corte, dunque, ha disposto l'annullamento della precedente sentenza di condanna, proprio ritenendo che si dovesse sviscerare meglio la problematica attinente al rapporto fra la società fallita (e quindi, fra i due pretesi amministratori di fatto) e le altre società del gruppo. Con la sentenza ora al vaglio di questo Collegio, la Corte di appello ha completamente mutato l'impostazione teorica che sorregge la decisione, nel senso che ha affermato di voler prescindere del tutto dalla (prima supposta) esistenza del gruppo, onde occuparsi esclusivamente delle vicende afferenti alla singola società, ossia della [OSCURATO:SOCIETA]. Nello sviluppo argomentativo della sentenza, però, tale nuovo approccio metodologico è restato fermo al mero stadio delle enunciazioni di principio, atteso che - in molteplici passaggi ed in maniera evidentemente incisiva, ai fini della decisione finale - si continua a considerare la fallita quale centro di una galassia di società fittizie. Tale impostazione - sebbene sia, in astratto, pienamente rispettosa dei principi di diritto dettati nella sentenza rescindente - risulta purtuttavia declinata in maniera intrinsecamente contraddittoria, nel passaggio in cui si insiste a fare riferimento alla sussistenza di un gruppo di società. A tale problematica il Giudice 9del rinvio dovrà dare risposta, elidendo tale forma di incoerenza logico-argomentativa (ovviamente, con piena libertà negli esiti). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, devono essere accolti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre deve essere rigettato quello di [OSCURATO:PERSONA]; segue ex lege la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annull P.Q.M