CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13094/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 9152-2022, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrentee intimata [OSCURATO:PERSONA] Paolo ( c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentat o e difes o da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che dichiarano voler ricevere tutte le comunicazioni presso i rispettivi indirizz i pec e [OSCURATO:EMAIL], presso cui eleggonoil proprio domicilio telematico - Ricorrenteincidentale e controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1076/01/2021della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 5.10.2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 22novembre 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Operaz. sogg. inesistenti –Prova RGN 9152/2022 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate notificò aNocchi Paolo l’avviso d’accertamento, con cui, relativamente all’anno d’imposta 2013, recuperòl’iva indebitamente detratta dal contribuente, nella misura complessiva di € 474.099,00. L’atto impositivo era fondatosu elementi, raccolti in sede di verifica, da cui era emerso, secondo la prospettazione erariale, la messa in atto di un sistema fraudolento, finalizzato a generare l’indebitadetrazione di crediti iva mediante operazioni soggettivamente inesistenti, nelle quali erano coinvolte la [OSCURATO:PERSONA] - I.C.I. (successivamente denominata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), e la [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] alla prima delle suddette societàil [OSCURATO:PERSONA] era stato legale rappresentante, esuccessivamente era stato ritenuto amministratore di fatto; quanto alla seconda , era ancora nell’esercizio della carica rappresentativa.Le operazioni inesistenti coinvolgevano anche la [OSCURATO:SOCIETA]., anch’essa riconducibil e alla famiglia Nocchi , operante nella coltivazione ed estrazione di inerti. Nel contenzioso seguitone, avente ad oggetto sia la contestazione della inesistenza delle operazioni fatturate, sia la sussistenza in capo al [OSCURATO:PERSONA] della qualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA], la Commissione tributaria provinciale di Siena, reputando fondato l’atto impositivo emesso dall’Agenzia delle entrate,con sentenza n. 101/02/2019 rigettòle ragioni del contribuente. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del la Toscana , adita dal contribuente soccombente, con sentenza n. 1076/01/2021 ha “confermato” la sentenza di primo grado, ed ha “condannato” l’Agenzia delle entrate a rifondere le spese del grado d’appello. Il giudice regionale, dopo aver illustrato i fatti attinenti alla vicenda processuale, ha sviluppato una motivazione afferente a questioni ed a soggetti totalmente estranei alla controversia, così giungendo alla inconciliabile contraddittorietà di conferma della pronuncia di primo grado, favorevole all’Agenzia delle entrate, ma di condanna del medesimo ufficio alle spese processuali. L’Amministrazione finanziaria ha censurato la sentenza ed ha chiesto la sua cassazione, affidandosi ad un unico motivo. Parimenti, con autonomo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione della decisione, articolando un solo motivo.RGN 9152/2022 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] causa è stata trattata e decisa all’esito dell’adunanza camerale del 22 novembre 2023. Considerato che Preliminarmente va rilevato che la decisione è stata impugnata da entrambe le parti.Poiché gli atti hanno assunto il medesimo numero di ruolo, il primo di essi ricevuto, quello dell’ufficio, va qualificato come ricorso principale, quello del contribuente come ricorsoincidentale. Quest’ultimo ha anche resistito con controricorso al ricorso principale dell’Agenzia delle entrate. Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate ha denunciato la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 53 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La sentenza è affetta da carenza assoluta di motivazione per il contrasto insanabile tra la vicenda oggetto di controversia, riportata correttamente nella parte dedicata allo svolgimento del fatto, e le ragioni della decisione, attinenti a persone ed a fatti del tutto estranei al giudizio. Anche il Nocchi, con l’unicomotivo di ricorso, ha denunciato l’inesistenza della sentenza, per violazione dell’art. 36, comma 2, nn. 4 e 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 112 e 132, secondo comma, nn. 4 e 5, nonché dell’art. 156, secondo comma, 161 cod. proc. civ., 24 e 111 Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Le censure delle parti trovano accoglimento. Come evidenziato, la pronuncia impugnata ha dedicato le prime tre facciate alla vicenda processuale, con chiaro riferimento all’oggetto della controversia. Nella sezione dedicata invece ai motivi della decisione, ossia nelle ultimedue pagine, ha trattato di questioni del tutto estranee, neppure afferenti alla tematica delle operazioni inesistenti, bensì alle tariffe agevolate disciplinate dal D.M. 19 febbraio 2007, per installazione di impianto fotovoltaico. Trattasi con palese evidenza di sentenza affetta da nullità radicale, per motivazione inconciliabile con le questioni proposte dall’appellante e totalmente estranee ai fatti di causa ed alla vicenda processuale. La sentenza va pertanto cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Toscana, cui è demandato, in diversa RGN 9152/2022 Consigliere rel. Federici composizione, oltre che la liquidazione delle spese del presente giudizio, l’esame delle ragioni d’appello. P.Q.M. Accoglie i ricorsi, cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Toscana, cui demanda, in diversa composizione,