CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 ottobre 2021
Cassazione n. 29068/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Catania in sede di riesame cautelare con la ordinanza impugnata confermava la ordinanza de libertate pronunciata dal Gip del Tribunale di Catania, resa in data 30 Ottobre 2021 con la quale veniva applicata a DRAGO Gregorio la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato di partecipare ad una associazione dedita al commercio di sostanza stupefacente nel comune di Catania organizzata da FICHERA Michele, MUSUMECI Orazio, BATTAGLIA Antonino (inteso nino ca lenti), BATTAGLIA [OSCURATO:PERSONA], che coinvolgeva numerosi altri sodali. Allo stesso era ascritta inoltre l'ipotesi di detenzione e di commercializzazione in concorso di sostanze stupefacenti, quale espressione delle finalità delittuose dell'ente, atteso che il DRAGO era stato altresì tratto in arresto in data 27 Agosto 2018 nel possesso di 242 kg di hashish che trasportava unitamente a MUSUMECI Orazio presso l'abitazione dei fratelli MISSIATO [OSCURATO:PERSONA] e MISSIATO Carmelo all'interno di autoveicolo preso a noleggio da BATTAGLIA [OSCURATO:PERSONA], fattispecie in relazione al quale era stato promosso separato giudizio. 2. Il giudice del riesame specificava le fonti da cui erano state acquisite le evidenze relative al sodalizio criminoso evocando l'attività di intercettazione telefoniche, le riprese operate nei pressi del luoghi di detenzione dello stupefacente e presso l'abitazione del FICHERA, i servizi di osservazione e controllo, le perquisizioni, i sequestri e gli arresti, ivi compreso quello del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in relazione a episodio di trasporto di hashish ed indicava altresì la veste di SICALI Santo quale abituale fornitore del sodalizio sulla base del denaro e degli appunti rinvenuti all'interno della propria abitazione in occasione di perquisizione domiciliare e a pagine 3 dell'ordinanza evidenziava i caratteri strutturali dell'organizzazione in parola, la ripartizione dei compiti, i canali di rifornimento, l'impiego di veicoli presi a noleggio, l'assiduità dei contatti tra associati e l'aiuto economico fornito ai sodali in stato di detenzione nonché gli elementi di riscontro rappresentati dalle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia. 3. In relazione poi alla partecipazione del DRAGO al sodalizio criminoso il Tribunale del riesame, nel richiamare gli elementi evidenziati nell'ordinanza genetica a pag.55 ss, contrastava gli argomenti difensivi sviluppati in apposta memoria difensiva valorizzando il contenuto di una serie di conversazioni ambientali intercettate presso il luogo di reclusione ove il DRAGO interloquiva con prossimi congiunti (moglie e suoceri), dalle quali traeva l'inferenza della ricorrenza di una particolare relazione tra l'indagato con i vertici del sodalizio (in particolare con BATTAGLIA Antonino), che avevano promesso, e in parte, offerto assistenza economica, morale e legale al ricorrente e ai suoi congiunti e nelle quali il DRAGO mostrava di essere ancora legato al sodalizio, dal quale reclamava un contributo economico per sé e per i familiari, ammettendo di vantare un credito di denaro e di riconoscenza dagli stessi che, in una circ:ostanza appellava come "fratuzzi". Tale inferenza veniva in particolare tratta da quelle conversazioni in cui si faceva espresso riferimento alla dazione ovvero alla promessa di somme di denaro, alla cadenza con cui le stesse erano state corrisposte nel passato e avrebbero dovuto essere corrisposte nel futuro e alla presenza di alcuni dei sodali & processo celebrato nei confronti del DRAGO in relazione ai fatti di cui all'arresto. Il Tribunale del Riesame valorizzava ancora la ricorrenza di intense relazioni intrattenute con taluni dei sodali negli anni immediatamente precedenti a quelli dell'arresto. In relazione alle esigenze cautelari, a prescindere dalle presunzioni di adeguatezza della misura custodiale, poneva in rilievo la rilevanza delle forniture di stupefacente di regola trattate dal sodalizio anche attraverso la collaborazione del DRAGO, l'articolazione del sodalizio criminoso, il ruolo fiduciario assunto dal prevenuto quale trasportatore dello stupefacente, nonché la personalità del prevenuto con precedenti penali della stessa specie (plurimi), nonché per episodi di furto, evasione e resistenza che corroboravano la presunzione juris tantum di adeguatezza. Con riferimento al tempo decorso dall'arresto per uno degli episodi criminosi di cui all'editto accusatorio associativo e al fatto che non fossero seguite ulteriori restrizioni della libertà ma che, al contrario in relazione a detto episodio lo stesso, in sede esecutiva, fosse stato assegnato ai servizi sociali, evidenziava che per lungo tempo il DRAGO era stato sottoposto a misura custodiale e che il Tribunale di Sorveglianza non aveva potuto considerare la ricorrenza della gravità indiziaria in relazione a delitto associativo. 3. Proposto ricorso per la cassazione avverso la suddetta ordinanza, la difesa del DRAGO con una prima articolazione deduce violazione di legge e manifesta illogicità contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova ex art.606 comma 1 lett.e) cod.proc.pen. in relazione alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza con violazione degli art.73 e 74 Dpr 309. Assume che il preliminare riferimento alla motivazione per relationem nascondeva in realtà una mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice di appello delle fonti di prova ai fini della valutazione del panorama indiziario, soprattutto in relazione alla totale pretermissione delle deduzioni difensive avanzate con memoria difensiva nel giudizio di riesame, con particolare riferimento alla sussistenza di una organizzazione criminosa e agli indici di emersione della partecipazione del DRAGO alla stessa. Al contempo rappresentava l'assoluta carenza motivazionale con riferimento alla indicazione degli elementi fattuali da cui avrebbe dovuto riconoscersi un coinvolgimento strutturale e non episodico del DRAGO all'organismo dedito al traffico di stupefacente, laddove gli elementi di indagine avevano consentito di riconoscere un collegamento dell'indagato con le finalità dell'ente limitatamente ad un unico episodio, laddove gli elementi inferenziali da cui erano stati riconosciuti rapporti più strutturati e organici erano sprovvisti del requisito di univocità in quanto erano privi di puntuale riferimento a fatti e a circostanze che indicassero il suo coinvolgimento negli illeciti traffici, laddove gli aiuti economici riconducibili al BATTAGLIA Antonino potevano costituire un aiuto economico temporaneo determinato da ragioni di amicizia personale o di solidarietà familiare. Con una seconda articolazione denuncia motivazione assente o difetto di motivazione in relazione alla riconosciuta sussistenza delle esigenze cautelari e della proporzionalità e della adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere quale unica misura coerente con le esigenze da salvaguardare, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione circa il mancato superamento della presunzione iuris tantum della adeguatezza della custodia in carcere per il delitto associativo. Evidenziava che l'asserita appartenenza al sodalizio era riconosciuta in epoca coeva agli 2018 ed infatti in tale anno lo stesso era stato arrestato in relazione al trasporto dell'hashish, ma che era decorso un lungo periodo rispetto a tale episodio e tale tempo silente aveva fornito evidenza dell'interruzione delle relazioni criminali con il sodalizio tanto che il DRAGO era stato ammesso a godere di esecuzione pena con assegnazione ai servizi sociali, di talchè doveva ritenersi l'esclusione di esigenze cautelari da soddisfare ovvero avrebbe dovuta essere considerata l'opportunità di misura cautelare meno invasiva.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato nonché privo di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata, la quale ha del tutto adeguatamente argomentato sulla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto associativo. Come questa Corte ha ripetutamente affermato in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente "i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari" (Fattispecie relativa a ricorso avverso misura di coercizione personale cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino; sez.2, 20.2.1998 n. Martorana n.1083). In particolare è stato affermato dal giudice di legittimità, in relazione alla impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez.5, 8.10.2008 n.46124 Pagliaro; sez.6, 8.3.2012 n.11194; Sez.2, 16 gennaio 2014, Kazarian). 2. In particolare il giudice del riesame ha evidenziato come la gravità indiziaria si fondava sul fatto che il DRAGO, seppure privo di compiti apicali, svolgesse compiti di movimentazione di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente nell'interesse del sodalizio c:ostituito da FICHERA, dal MUSUMECI e dal BATTAGLIA non solo attingendo all'episodio dell'Agosto 2018 nel quale il prevenuto veniva tratto in arresto in occasione di un trasporto di 240 kg di hashish, ma sulla base delle relazioni da questi intrattenute con taluni dei sodali ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i fratelli Missiato) tutti coinvolti nello specifico episodio criminoso da cui era scaturito l'arresto del DRAGO e dalla medesirnezza del modus operandi dell'organizzazione, i cui caratteri distintivi venivano rappresentati a pag.3 dell'ordinanza, che vedeva il Sicali nel ruolo di fornitore, i fratelli Missiato quali destinatari delle partite di droga, che ne avrebbero curato la custodia e BATTAGLIA e FICHERA quali organizzatori dei traffici, di cui il primo era soggetto (Nino co' lenti) in intima relazione con il DRAGO, con il quale questi si era rapportato in epoca anteriore e prossima all'arresto. 2.1 La ricorrenza di una relazione organica del prevenuto con l'organizzazione criminale diretta dal FICHERA era poi tratta dall'inferenza, riconducibile alle intercettazioni ambientali in carcere, secondo cui il DRAGO era stipendiato a "settimana", che in relazione ai rapporti pregressi intrattenuti con "loro" (in distinte intercettazioni venivano espressamente indicati con gli appellativi di "carusi", compagni e "fratuzzi") il DRAGO aveva maturato dei crediti e che pertanto la solidarietà e l'aiuto economico immediatamente riconosciuti dai sodali alla moglie dell'indagato, costituivano espressione di obblighi solidaristici di mantenimento e di assistenza legale riconducibili all'opera prestata dal DRAGO nel loro interesse quando era libero, traendo pertanto il convincimento che tale contributo non potesse essersi limitato, secondo la prospettazione difensiva, ad una occasionale attività di collaborazione nel settore degli stupefacenti, ma che disvelasse il suo organico e stabile inserimento in una prospettiva di ausilio più ampia e duratura. Inequivoche risultano sul punto le conversazioni nelle quali emerge che al DRAGO non solo viene riconosciuta dai sodali un'adeguata e gratuita assistenza legale, ma un contributo economico per la ristrutturazione dell'appartamento già programmata dal prevenuto. 2.2 In termini logici e coerenti il giudice del riesame ha attribuito a tale condotta gli elementi tipici dell'adesione ad un accordo criminoso stabile ed organizzato, fondato su equilibri e ruoli ben definiti, cui corrispondono responsabilità diversificate e, in relazione al ruolo operativo rivestito dal DRAGO una forma di collaborazione organica e strutturata, adeguatamente riconosciuta e ricompensata dai vertici. In definitiva il provvedimento impugnato ha fornito coerente evidenza delle ragioni per cui ha ritenuto il DRAGO consapevole delle dinamiche associative e degli illeciti traffici posti in essere dall'organizzazione criminale dedita al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, del suo apporto fornito all'ente (trasportatore di carichi di sostanza stupefacente, intimamente collegato ad uno dei vertici dell'ente ([OSCURATO:PERSONA]) e in tale veste e in tale consapevolezza risultava del tutto adesivo alle finalità del sodalizio.2.3 Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione alle emergenze relative all'ascolto di intercettazioni ambientali in cui risultano evidenti i riferimenti ad una attività strutturata e ben retribuita a favore di un gruppo di soggetti da cui era derivata la restrizione della libertà personale del ricorrente. Invero va ribadito che secondo il costante insegnamento del S.C. in tema di valutazione del materiale captativo, cui il giudice del riesame si è del tutto conformato, viene riconosciuta agli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche ... fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato che non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano; a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (sez.VI, 4.11.2011 n.3882; sez.I, 18.6.2014 n.37588). Tale principio vale anche con riferimento alle intercettazioni captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei c:onfronti dell'indagato, le quali possono costituire fonte di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art.192 comma terzo, cod.proc.pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (sez.V, 12.7.2016, Cigliola, Rv.268414; 3.10.2013, Farinella e altri, Rv.257519). 2.4 II Tribunale del riesame invero con motivazione logica ed aderente al contenuto e al senso dei dialoghi intercettati ha ravvisato elementi di riscontro alla prospettazione accusatoria in ragione dell'inequivoco riferimento al supporto economico fornito e promesso dai "fratuzzi" alla famiglia del DRAGO. 2.5 In merito al significato attribuito alle intercettazioni il giudice di legittimità ha affermato che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, 26.2.2015,Sebbar, rv 263715) che potrà realizzarsi solo per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.II, 4.10.2016, D'Andrea e altri, Rv 268389). Invero in tema di associazione a delinquere finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti, la prova dell'appartenenza al sodalizio criminoso può essere desunta anche dall'accertamento dell'assistenza legale fornita ad un partecipe e dell'aiuto economico assicurato ai suoi familiari, una volta che costui sia tratto in arresto, consistendo in condotte prestate a vantaggio dell'intera consorteria e non solo della persona assistita. (In motivazione, la Corte ha precisato che, al fine del consolidamento dell'organizzazione criminale assume una importanza vitale la circostanza che l'associato abbia consapevolezza di poter contare, in caso di arresto, sulla continuità del vincolo associativo e sul rapporto di solidarietà tra gli associati sez.3, n.12705 del 15 Febbraio 2019, [OSCURATO:PERSONA], 275478). 3. Inondato è poi il motivo di ricorso relativo alla riconosciuta ricorrenza di esigenze cautelari da salvaguardare e in relazione alla adeguatezza e proporzionalità della misura applicata. Sulle esigenze cautelari l'ordinanza impugnata richiama la presunzione di cui all'art.275 III comma cod.proc.pen. in relazione al delitto associativo secondo cui "il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione" (sez.I, 21.10.2015, Calandrino, Rv.265986), laddove anche a seguito della novella attuata con legge 47/2015, l'art.275 comma terzo cod.proc.pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze e con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che in presenza di gravi indizi di colpevolezza di partecipazione ad un'associazione volta alla commercializzazione di stupefacente il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei 'pericula libertatis" ma deve soltanto apprezzare l'eventuale presenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere (sez.II, 3.2.2017, Cocciolo, Rv. 270062). 3.1 Nella specie il Tribunale del Riesame ha poi considerato la questione della distanza temporale (circa tre anni) intercorrente tra la sottoposizione del DRAGO alla prima ordinanza cautelare in relazione ad uno dei reati fine del programma associativo (Agosto 2018), e l'adozione della seconda misura cautelare in relazione al delitto associativo e agli altri reati fine (Ottobre 2021), valutando adeguatamente la rilevanza del "tempo silente" ai fini dell'accertamento del mantenimento, ovvero della elisione del vincolo associativo, a fronte di soggetto pluripregiudicato per reati della stessa specie, della ricorrenza di precedenti penali per il reato di evasione, di talchè ha ritenuto inadeguata una custodia meramente domiciliare, considerando altresì che il DRAGO, già cautelato per un tempo non indifferente in relazione ai fatti per cui era intervenuto arresto e sottoposto a condanna penale per gli stessi fatti, era stato assegnato a misura alternativa alla detenzione prima che venisse data esecuzione alla misura cautelare per il delitto associativo, la cui contestazione forniva una rinnovata dimensione di pericolosità e di gravità alle condotte del prevenute, dilatando la portata delle esigenze cautelari in aderenza alla presunzione di cui all'art.275 comma 3 cod.proc.pen. 3.2 A tale proposito la Corte Suprema rileva come in tema di misure cautelari per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori c:ondotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cit. (sez.1, n.13044, del 6.12.2020, P., Rv.280983; sez.2, 12.2.2021, Rv.280889). Il giudice cautelare ha fornito adeguata giustificazione dell'assenza di un tempo silente intermedio da cui potesse ritenersi realizzata la recisione dei legami del prevenuto con l'ambiente criminale di riferimento (sez.6, 20 Settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279780). 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. Seguono da dispositivo i provvedimenti conseguenti PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle