CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 51327/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CALTANISSETTAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 del TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Caltanissetta applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione reato di concorso in tentata rapina validando l'accordo intervenuto tra le parti 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 444 cod. porc. pen., art. 62, n. 6 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio con specifico riguardo alla concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62, comma 6, cod. pen. ed al bilanciamento tra circostanze. 3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 9 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]