CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2023
Cassazione n. 26762/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al secondo motivo di ricorso e la declaratoria di inammissibilità, nel resto, del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21 febbraio 2022 la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, esclusa la recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e riconosciute, in favore di quest'ultimo e del coimputato [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, ha rideterminato la pena inflitta in relazione ai reati di furto in abitazione così come attribuiti nei capi 2) e 3) e al reato di ricettazione di cui al capo 4). 2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità per non avere affrontato la Corte territoriale in termini razionali, al contrario facendo riferimento ad ipotesi congetturali, le incongruenze segnalate con l'atto di appello e ricavate proprio dalla lettura dei tabulati telefonici. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali per avere la Corte d'appello omesso di esaminare la censura con la quale si contestava la sussistenza del delitto di cui al capo n. 4) e si invocava, comunque, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge, in relazione al calcolo della riduzione discendente dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione al silenzio serbato dalla Corte territoriale rispetto al beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio in relazione al motivo concernente il reato di cui al capo 4), con declaratoria di inammissibilità nel resto. 3. All'udienza del 11 aprile 2023 si è svolta la trattazione orale del processo. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile poiché, attraverso l'assertiva reiterazione della prospettazione argomentatamente disattesa dai giudici di appello, sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede, e, in ogni caso, si traduce in un frazionamento dei dati probatori, laddove la Corte territoriale ha operato una valutazione unitaria dei molteplici elementi che caratterizzano la posizione dei ricorrente, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il giudice, nell'apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071). 2. Il secondo motivo è fondato, dal momento che agli specifici motivi dell'appello con il quale si contestava il delitto di ricettazione e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. (motivi dei quali la medesima sentenza impugnata dà atto), la Corte territoriale non ha fornito risposta alcuna. 3. L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento dei restanti motivi, che attengono alla dosimetria della pena e alla sospensione condizionale della pena e che sono destinati a rimanere influenzati dalla decisione che verrà assunta in sede di rinvio. 4. Ne segue, nei limiti sopra indicati, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di ricettazione ed alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara in