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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12197/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 luglio 2020 dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato — anche a fini civili — [OSCURATO:PERSONA] per una serie di furti pluriaggravati di materiale in rame e di oggetti vari presso alcuni cimiteri, nonché per la ricettazione di un veicolo.

Il Tribunale aveva altresì riconosciuto la continuazione con il fatto giudicato con una sentenza del Tribunale di Ferrara.

2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 192, comma 2, cod. pen. (verosimilmente si tratta del cod. proc. pen.) e dell'art. 530 cod. proc. pen.

Dopo aver elencato gli elementi che la Corte di appello ha valorizzato per condannarlo, Iordache afferma che: - non era soddisfatto il requisito della perfetta localizzazione dell'utenza dell'imputato, ma semplicemente si parlava della zona limitrofa al luogo dei furti; - la presenza della vettura dell'imputato fuori dai cimiteri non sarebbe concludente, laddove il ricorrente non era mai stato visto entrarvi o uscirvi; - egualmente probatoriamente inconferente era il furto commesso, con le stesse modalità, due mesi dopo; - il tempo lungo il quale vi erano stati i furti era molto esiguo.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e difetto di motivazione quanto al furto presso il cimitero di Forlinpopoli (capo 10).

Il cellulare di Iordache avrebbe potuto trovarsi lì perché l'imputato aveva prestato a qualcuno la sua autovettura e il rame non era stato ritrovato, nonostante la Corte territoriale abbia affermato che Iordache era alla guida del furgone utilizzato per trasportarlo.

A dispetto di un motivo di appello ad hoc, la Corte di merito ha ricollegato l'episodio in discorso a quello successivo dell'arresto in flagranza.

2.3. Il terzo motivo di ricorso — che si riferisce al furto di cui al capo 3 — lamenta gli stessi vizi. [OSCURATO:PERSONA] non aveva detto che gli operanti avevano agganciato l'autovettura dopo qualche minuto, ma che ciò era avvenuto nella mattinata, allorché avevano individuato Iordache.

Sarebbe una congettura collegare la presenza dell'auto in loco alla presenza fisica del ricorrente.

2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta gli stessi vizi in ordine al reato di cui al capo

4. La Corte di merito avrebbe solo ricalcato pedissequamente la motivazione del Tribunale, senza spiegare perché la ricettazione del furgone andrebbe attribuita proprio a Iordache.

2.5. Il quinto motivo di ricorso deduce gli stessi vizi con riferimento al reato sub capo

5. Gli unici elementi a carico del prevenuto sono l'intestazione a lui dell'autovettura e il tragitto compiuto da casa sua a casa del fratello coimputato e poi al cimitero.

2.6. Il sesto motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto ai furti di cui ai capi 8 e

9. L'unico elemento a carico del prevenuto è la presenza della sua autovettura fuori dai cimiteri.3.

Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto versato in fatto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. In premessa va osservato che, come più volte osservato da questa Corte — e di recente ribadito dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) — non è consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza.

Aggiunge il Collegio che la teorizzazione di questo principio ben si attaglia anche alla denunzia della violazione delle altre norme processuali agitate nel ricorso, quelle, cioè, di cui agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen.

Fatta questa premessa, il Collegio osserva che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto pare censurare alcuni argomenti adoperati dalla Corte territoriale, ma senza concentrare l'attenzione su uno specifico tratto del ragionamento probatorio.

2. Il secondo motivo di ricorso — concernente il reato di cui al capo 10 — è inammissibile siccome aspecifico giacché non si confronta non solo con la presenza del cellulare dell'imputato e della sua autovettura nei pressi del cimitero, ma anche e soprattutto con il dato eclatante dell'avvistamento di Iordache alla guida del furgone che trasportava il rame, partito proprio dal cimitero e diretto prima al podere di un coimputato e poi presso un raccoglitore di materiale ferroso, lo stesso del fatto del 22 settembre, che vide l'arresto in flagranza del prevenuto.

La circostanza che vi sia stato il furto quella notte e che il furgone sia visto spostarsi dal cimitero presso il raccoglitore di materiale ferroso costituisce prova logica che a bordo vi fosse il rame sottratto e le censure del ricorrente non sono altro che un tentativo di ottenere un'inammissibile revisione del materiale probatorio, organicamente e razionalmente ricostruito dalla Corte territoriale.3.

Il terzo motivo di ricorso — che riguarda il reato di cui al capo 3 — è inammissibile in quanto propone una rilettura delle fonti di prova, anche allegando uno stralcio del verbale della deposizione del [OSCURATO:PERSONA], ma senza denunziare correttamente un travisamento della prova — unica ipotesi in cui questa Corte potrebbe sindacare la lettura della fonte di prova da parte del Giudice di merito.

Infatti, dal testo della sentenza impugnata, non si ricava il dato che si assume travisato, vale a dire che l'autovettura con a bordo Iordache era stata avvistata, grazie al satellitare sulla medesima installato, immediatamente dopo l'allontanamento dal cimitero, ma solo che ciò era avvenuto dopo qualche minuto da detto allontanamento, quando l'imputato era stato visualizzato dagli operanti.

Il riferimento alla "mattinata" fatto dal teste nel verbale allegato al ricorso non appare un dato confliggente con quello recepito in sentenza, ma, piuttosto, come un passaggio legato alla necessità di chiarire al pubblico ministero — che si stava occupando di sondare le condizioni di visibilità in cui era avvenuta la visualizzazione dell'imputato — che l'avvistamento ed il conseguente riconoscimento erano avvenuti di giorno.

Per il resto la qualificazione come "congetturale" del ragionamento della Corte territoriale non coglie nel segno laddove è del tutto razionale ricavare dalla presenza dell'autovettura intestata al prevenuto, per tutta la notte, dinanzi al cimitero dove era stato tentato il furto, combinata alla conferma che il veicolo fosse nella disponibilità del ricorrente tratta dall'avvistamento avvenuto poco dopo il recupero del veicolo dal luogo ove era parcheggiato, che egli si trovasse nel cimitero dove era avvenuto il tentativo di furto.

4. Il quarto motivo di ricorso — che concerne la ricettazione del [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 4 — è inammissibile in quanto rinunzia al confronto con la sentenza impugnata laddove la Corte territoriale, in termini del tutto razionali, ha tratto dalle condizioni del veicolo adoperato (senza chiavi e con la rottura del blocco di accensione) la dimostrazione che l'imputato, o direttamente o mediante uno dei correi, si era procurato il bene di provenienza delittuosa, conscio di quest'ultima.

Il ragionamento è perfettamente logico: tre sono le ipotesi praticabili, tutte conducenti nel senso della sua responsabilità ed evincibili dalla pur stringata motivazione sul punto.

O il furgone — lo si ripete, con caratteristiche tali da rivelarne la provenienza furtiva — era stato procurato da Iordache, che lo aveva poi offerto al gruppo; o lo avevano procurato i correi d'intesa con lui, o Iordache lo aveva ricevuto dai complici.

5. Il quinto motivo di ricorso — che attiene al reato di cui al capo 5 — è inammissibile siccome manifestamente infondato e aspecifico.

Il ragionamento della Corte di merito è improntato a rigore logico-argomentativo laddove ha tratto dal percorso effettuato dalla 147 intestata a Iordache, sia prima che dopo il furto, la dimostrazione del coinvolgimento del suo utilizzatore, utilizzatore identificato nel ricorrente.

Quanto a quest'ultimo aspetto, che è l'unico su cui si attarda il ricorrente, l'autovettura — intestata a Iordache — era stata monitorata spostarsi dall'abitazione del ricorrente a casa del fratello e poi al cimitero, il che, in uno al dato della proprietà del veicolo ed a quello della provenienza da un luogo certamente riferibile al prevenuto, ha dato corpo ad un coacervo utile a ritenerlo presente su quella vettura e, quindi, responsabile del furto avvenuto in quella occasione.

6. Il sesto motivo di ricorso — riguardante i reati di cui ai capi 8 e 9 — è inammissibile siccome manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha ben contestualizzato il dato della presenza dell'autovettura fuori ai due cimiteri sede dei furti nell'intero coacervo probatorio.

E stata così valorizzata la disponibilità accertata del veicolo in capo a Iordache, sia in occasione dei fatti del 25 giugno, sia in quelli del 9 e del 22 settembre, quando venne arrestato in flagranza, ma anche nei normali servizi di osservazione, che non avevano mai rivelato l'affidamento dell'autovettura a terzi.

Non solo: la coincidenza della tipologia di furti (obiettivamente piuttosto singolari), rispetto a quelli per cui pure è stata accertata la sua responsabilità costituisce riscontro logico all'indizio dell'autovettura.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 luglio 2020 dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato — anche a fini civili — [OSCURATO:PERSONA] per una serie di furti pluriaggravati di materiale in rame e di oggetti vari presso alcuni cimiteri, nonché per la ricettazione di un veicolo. Il Tribunale aveva altresì riconosciuto la continuazione con il fatto giudicato con una sentenza del Tribunale di Ferrara. 2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 192, comma 2, cod. pen. (verosimilmente si tratta del cod. proc. pen.) e dell'art. 530 cod. proc. pen. Dopo aver elencato gli elementi che la Corte di appello ha valorizzato per condannarlo, Iordache afferma che: - non era soddisfatto il requisito della perfetta localizzazione dell'utenza dell'imputato, ma semplicemente si parlava della zona limitrofa al luogo dei furti; - la presenza della vettura dell'imputato fuori dai cimiteri non sarebbe concludente, laddove il ricorrente non era mai stato visto entrarvi o uscirvi; - egualmente probatoriamente inconferente era il furto commesso, con le stesse modalità, due mesi dopo; - il tempo lungo il quale vi erano stati i furti era molto esiguo. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e difetto di motivazione quanto al furto presso il cimitero di Forlinpopoli (capo 10). Il cellulare di Iordache avrebbe potuto trovarsi lì perché l'imputato aveva prestato a qualcuno la sua autovettura e il rame non era stato ritrovato, nonostante la Corte territoriale abbia affermato che Iordache era alla guida del furgone utilizzato per trasportarlo. A dispetto di un motivo di appello ad hoc, la Corte di merito ha ricollegato l'episodio in discorso a quello successivo dell'arresto in flagranza. 2.3. Il terzo motivo di ricorso — che si riferisce al furto di cui al capo 3 — lamenta gli stessi vizi. [OSCURATO:PERSONA] non aveva detto che gli operanti avevano agganciato l'autovettura dopo qualche minuto, ma che ciò era avvenuto nella mattinata, allorché avevano individuato Iordache. Sarebbe una congettura collegare la presenza dell'auto in loco alla presenza fisica del ricorrente. 2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta gli stessi vizi in ordine al reato di cui al capo 4. La Corte di merito avrebbe solo ricalcato pedissequamente la motivazione del Tribunale, senza spiegare perché la ricettazione del furgone andrebbe attribuita proprio a Iordache. 2.5. Il quinto motivo di ricorso deduce gli stessi vizi con riferimento al reato sub capo 5. Gli unici elementi a carico del prevenuto sono l'intestazione a lui dell'autovettura e il tragitto compiuto da casa sua a casa del fratello coimputato e poi al cimitero. 2.6. Il sesto motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto ai furti di cui ai capi 8 e 9. L'unico elemento a carico del prevenuto è la presenza della sua autovettura fuori dai cimiteri.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto versato in fatto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. In premessa va osservato che, come più volte osservato da questa Corte — e di recente ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) — non è consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. Aggiunge il Collegio che la teorizzazione di questo principio ben si attaglia anche alla denunzia della violazione delle altre norme processuali agitate nel ricorso, quelle, cioè, di cui agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen. Fatta questa premessa, il Collegio osserva che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto pare censurare alcuni argomenti adoperati dalla Corte territoriale, ma senza concentrare l'attenzione su uno specifico tratto del ragionamento probatorio. 2. Il secondo motivo di ricorso — concernente il reato di cui al capo 10 — è inammissibile siccome aspecifico giacché non si confronta non solo con la presenza del cellulare dell'imputato e della sua autovettura nei pressi del cimitero, ma anche e soprattutto con il dato eclatante dell'avvistamento di Iordache alla guida del furgone che trasportava il rame, partito proprio dal cimitero e diretto prima al podere di un coimputato e poi presso un raccoglitore di materiale ferroso, lo stesso del fatto del 22 settembre, che vide l'arresto in flagranza del prevenuto. La circostanza che vi sia stato il furto quella notte e che il furgone sia visto spostarsi dal cimitero presso il raccoglitore di materiale ferroso costituisce prova logica che a bordo vi fosse il rame sottratto e le censure del ricorrente non sono altro che un tentativo di ottenere un'inammissibile revisione del materiale probatorio, organicamente e razionalmente ricostruito dalla Corte territoriale.3. Il terzo motivo di ricorso — che riguarda il reato di cui al capo 3 — è inammissibile in quanto propone una rilettura delle fonti di prova, anche allegando uno stralcio del verbale della deposizione del [OSCURATO:PERSONA], ma senza denunziare correttamente un travisamento della prova — unica ipotesi in cui questa Corte potrebbe sindacare la lettura della fonte di prova da parte del Giudice di merito. Infatti, dal testo della sentenza impugnata, non si ricava il dato che si assume travisato, vale a dire che l'autovettura con a bordo Iordache era stata avvistata, grazie al satellitare sulla medesima installato, immediatamente dopo l'allontanamento dal cimitero, ma solo che ciò era avvenuto dopo qualche minuto da detto allontanamento, quando l'imputato era stato visualizzato dagli operanti. Il riferimento alla "mattinata" fatto dal teste nel verbale allegato al ricorso non appare un dato confliggente con quello recepito in sentenza, ma, piuttosto, come un passaggio legato alla necessità di chiarire al pubblico ministero — che si stava occupando di sondare le condizioni di visibilità in cui era avvenuta la visualizzazione dell'imputato — che l'avvistamento ed il conseguente riconoscimento erano avvenuti di giorno. Per il resto la qualificazione come "congetturale" del ragionamento della Corte territoriale non coglie nel segno laddove è del tutto razionale ricavare dalla presenza dell'autovettura intestata al prevenuto, per tutta la notte, dinanzi al cimitero dove era stato tentato il furto, combinata alla conferma che il veicolo fosse nella disponibilità del ricorrente tratta dall'avvistamento avvenuto poco dopo il recupero del veicolo dal luogo ove era parcheggiato, che egli si trovasse nel cimitero dove era avvenuto il tentativo di furto. 4. Il quarto motivo di ricorso — che concerne la ricettazione del [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 4 — è inammissibile in quanto rinunzia al confronto con la sentenza impugnata laddove la Corte territoriale, in termini del tutto razionali, ha tratto dalle condizioni del veicolo adoperato (senza chiavi e con la rottura del blocco di accensione) la dimostrazione che l'imputato, o direttamente o mediante uno dei correi, si era procurato il bene di provenienza delittuosa, conscio di quest'ultima. Il ragionamento è perfettamente logico: tre sono le ipotesi praticabili, tutte conducenti nel senso della sua responsabilità ed evincibili dalla pur stringata motivazione sul punto. O il furgone — lo si ripete, con caratteristiche tali da rivelarne la provenienza furtiva — era stato procurato da Iordache, che lo aveva poi offerto al gruppo; o lo avevano procurato i correi d'intesa con lui, o Iordache lo aveva ricevuto dai complici. 5. Il quinto motivo di ricorso — che attiene al reato di cui al capo 5 — è inammissibile siccome manifestamente infondato e aspecifico. Il ragionamento della Corte di merito è improntato a rigore logico-argomentativo laddove ha tratto dal percorso effettuato dalla 147 intestata a Iordache, sia prima che dopo il furto, la dimostrazione del coinvolgimento del suo utilizzatore, utilizzatore identificato nel ricorrente. Quanto a quest'ultimo aspetto, che è l'unico su cui si attarda il ricorrente, l'autovettura — intestata a Iordache — era stata monitorata spostarsi dall'abitazione del ricorrente a casa del fratello e poi al cimitero, il che, in uno al dato della proprietà del veicolo ed a quello della provenienza da un luogo certamente riferibile al prevenuto, ha dato corpo ad un coacervo utile a ritenerlo presente su quella vettura e, quindi, responsabile del furto avvenuto in quella occasione. 6. Il sesto motivo di ricorso — riguardante i reati di cui ai capi 8 e 9 — è inammissibile siccome manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha ben contestualizzato il dato della presenza dell'autovettura fuori ai due cimiteri sede dei furti nell'intero coacervo probatorio. E stata così valorizzata la disponibilità accertata del veicolo in capo a Iordache, sia in occasione dei fatti del 25 giugno, sia in quelli del 9 e del 22 settembre, quando venne arrestato in flagranza, ma anche nei normali servizi di osservazione, che non avevano mai rivelato l'affidamento dell'autovettura a terzi. Non solo: la coincidenza della tipologia di furti (obiettivamente piuttosto singolari), rispetto a quelli per cui pure è stata accertata la sua responsabilità costituisce riscontro logico all'indizio dell'autovettura. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
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