CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 12625/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 2035-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N13 INT 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 575 SPANO' ANTONINO, domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Credit' I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con 'mandato - avverso la sentenza n. 659/2017 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 485/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.2035/2018 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n.659 del 2017 la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza con cui il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso ruolo esattoriale relativo a debito previdenziale Inps oggetto di pregressa cartella; 2. la Corte territoriale fondava la decisione sul rilievo del maturarsi del termine prescrizionale quinquennale dopo l'intervenuta notifica della cartella, in assenza di atti interruttivi; 3. avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate Riscossione sulla base di due motivi; 4. resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, mentre l'Inps è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] 5. con il primo motivo la parte ricorrente deduce violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 Cod.proc.civ. per avere la Corte di merito disatteso, senza fornire motivazione alcuna, l'eccezione di inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire di cui all'art. 100 cod.proc.civ., osservando che in sede di appello era stato posto in evidenza che il ricorrente non aveva impugnato alcun atto di accertamento o esecutivo ma aveva ottenuto dagli uffici dell'Agente per !a riscossione un estratto di ruolo, atto non impugnabile se non unitamente alle cartelle esattoriali ivi riportate che non gli fossero state mai notificate; 6. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 co. 9 L. 335/95 nonché degli artt. 2953 e 2946 cod.civ., per avere ritenuto la prescrizione quinquennale piuttosto che decennale; 7. con ordinanza interlocutoria n. 23603 del 2019 la sesta sezione della Corte ha ritenuto la questione posta con il primo motivo di valenza nomofilattica richiedendo un più approfondito vaglio dell'orientamento espresso da questa Corte, da ultimo con sentenza n. 6723 dei 2019, secondo cui «In materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva»; 8. il primo motivo è infondato per avere questa Corte chiarito, in epoca coeva all'ordinanza interlocutoria, che, in materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice (Cass. n. 29294 del 2019 alla cui motivazione si rinvia, e numerose successive conformi); 9. del pari è da rigettare il secondo motivo in continuità con il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 23397 del 2016 (e numerose successive conformi alle quali le Sezioni sesta e quarta della Corte hanno dato continuità), nel senso che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del digs, n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impuonazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod.civ. (disposizione applicabile soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato); 10. lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS che, dal 10 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (d.l. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010) (v., fra le più recenti, Cass. n. 2528 del 2020); 11. in conclusione, il ricorso è da rigettare; 12. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario; 13. non si provvede alla regolazione delle spese per la parte che non ha svolto attività difensiva; 14. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento, da distrarsi in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.p.r.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 16 febbraio 2022