CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 giugno 2016
Cassazione n. 22427/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreVALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d'appello di Napoli ha confermato lasentenza del Tribunale di Avellino con la quale [OSCURATO:PERSONA] era statocondannato, alla pena di anni uno di reclusione, in relazione al reato di cui all’art.5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché quale titolare della ditta individuale esercentecommercio all’ingrosso, al fine di evadere le imposte, non presentava ladichiarazione annuale a fini Iva, per l’anno di imposta 2015, con evasione dellasuddetta imposta per € 65.881,00. [OSCURATO:PERSONA] il 30/06/2016.2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo deldifensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciatinei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173,comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:2.1. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen.in relazione all’affermazione della responsabilità penale per avere la corteterritoriale confermato la condanna sulla scorta dell’accertamento induttivocompiuto in sede tributaria che non può valere nel processo penale per la provadel fatto, e con inversione dell’onere della prova là dove avrebbe affermato che ladifesa non aveva adotto alcun elemento per contrastare l’esito dell’accertamentotributario.2.2. Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen.,vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del dolospecifico di evasione, motivazione apparente ancorata all’entità dell’imposta evasabela consapevolezza della sottrazione all’obbligo dichiarativo.2.3. Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. inrelazione agli artt. 81 comma 2, cod.pen., 671 cod.proc.pen. mancatoriconoscimento del vincolo della continuazione come richiesto in sede di motivinuovi ex art. 585 comma 4 cod.proc.pen. e omessa motivazione sul punto avendola corte territoriale richiamato la sentenza di primo grado, non confrontandosi conla richiesta difensivo con la quale si chiedeva l’applicazione della disciplina delreato continuato con una sentenza di condanna per lo stesso reato commesso nel2016, da cui l’incongruenza della motivazione che escludeva tale disciplina tenutoconto del rilevante lasso temporale di commissione dei due reati.3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo e secondo motivo di ricorso sono inammissibili, in quanto ildifensore ricorrente si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni giàdevolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese conmotivazione del tutto coerente e adeguata.2. Va anzitutto rilevato che la difesa ha incentrato le censure in puntodimostrazione del superamento della soglia di punibilità e del metodo percalcolarla, e in punto elemento soggettivo, non essendo in discussione la materialeomissione della dichiarazione a fini Iva per l’anno di imposta 2015.Sotto un primo profilo, è indirizzo interpretativo consolidato nella giurisprudenzadi legittimità, quello secondo cui, nei reati tributari, spetta esclusivamente algiudice penale il compito di determinare l'ammontare dell'imposta evasa, daintendersi come l'intera imposta dovuta e non versata in base a una verifica chepuò venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quellaeventualmente effettuata dal giudice tributario, non essendo configurabile alcunapregiudiziale tributaria (Sez. 3, n. 50157 del 27/09/2018, Fiusco, Rv. 275439 –01).La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, per il principio di atipicitàdei mezzi di prova, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice puòavvalersi dell'accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore dagliUffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restandol'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previstidall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019,Menegoli, Rv. 277581 – 01) e, quanto alla verifica del superamento della soglia dipunibilità di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000, il giudice penale puòlegittimamente avvalersi dell'accertamento induttivo, mediante gli studi di settore,compiuto dagli Uffici finanziari per la determinazione dell'imponibile (Sez. 3, n.40992 del 14/05/2013, Ottaiano, Rv. 257619 – 01), nonché degli elementiaccertati attraverso la consultazione della banca-dati, comunemente indicatacome "spesometro", accertamento quest'ultimo avente un contenuto "materiale",essendo fondato su dati "reali" e non meramente presuntivi (cfr., in tal senso, Sez.3, n. 9999 del 30/01/2025; Sez. 3, n. 39646 del 13/06/2024, Gualano).3. I giudici del merito hanno richiamato il contenuto della verifica fiscale edegli accertamenti svolti dalla G. di F. che ricavavano i dati dallo spesometrointegrato. Dall’analisi di tali dati, in assenza di presentazione di alcunadichiarazione fiscale, risultava che la ditta individuale aveva registrato operazionidi rilevante entità, sia come cedente che come cessionario, da cui sideterminavano, mediante ricostruzione induttiva, ricavi ed un'imposta sul valoreaggiunto evasa pari a € 65.881, superiore alla soglia di punibilità.Precisano i giudici territoriali che l'accertamento veniva effettuato su dati oggettiviemergenti dallo spesometro integrato, attestanti operazioni attive passive dirilevante entità e in particolare acquisti per complessivi € 272.234 e ricaviconseguiti 161.143 e in forza di un ragionamento induttivo fondato sul dato che lamerce acquistata non poteva essere venduta ad un prezzo inferiore di quello diacquisto, venivano calcolati i ricavi per un ammontare di euro 299.457 maggioratidi un ricarico minimo del 10%, da cui veniva calcolata l'imposta evasa. Nell casoin esame, i giudici del merito hanno valorizzato, e non dunque richiamato inmaniere acritica l’accertamento fiscale, i dati oggettivi ricavati dallo spesometroche attestavano operazioni attive e passive e valorizzando l’antieconomicità dellavendita sottocosto, hanno ritenuto di applicare un minimo ricarico per ladeterminazione dei ricavi e ciò in un contesto di assenza di rilievi difensivi sulcalcolo, assenza di allegazione di avere sostenuto costi, essendosi limitato, ilricorrente, a contestare in via del tutto generica il metodo di calcolo.4. E’ parimenti inammissibile, in quanto generico e privo di confrontospecifico con la decisione, il secondo motivo di ricorso in punto dolo di evasione.La giurisprudenza di legittimità, con indirizzo interpretativo ormaiconsolidato, afferma che in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico dievasione, nel delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74), può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilitàvigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato,dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V.,Rv. 267022 – 01; Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024, Nuzzolese, Rv. 286950 - 01).L'entità di tale superamento è stata correttamente posta dalla Corted'appello a fondamento della ritenuta sussistenza del dolo specifico di evasione incapo all'imputato, unitamente alla piena consapevolezza dell’obbligo dichiarativoomesso.Osserva, il Collegio, che l’omissione dichiarativa consente al contribuentedi non versare le imposte dovute, in dipendenza dell’esercizio di attivitàeconomiche che costituisce la base per l’imposizione, che vengono “nascoste” alfisco proprio in conseguenza dell’omissione. Da cui la dimostrazione del dolospecifico del reato.5. Il terzo motivo è manifestamente infondato.Va, anzitutto, rilevato che con il motivo aggiunto in appello la difesa avevachiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato del presentegiudizio e quello del tutto analogo (art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74) giudicatocon sentenza del Tribunale di Avellino n. 1195/2022.Premesso che, in tema di giudizio di appello, la richiesta di applicazione dellacontinuazione in relazione a reato giudicato con sentenza di condanna divenutairrevocabile dopo la scadenza del termine per impugnare è ammissibile solo seavanzata con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 7132del 11/01/2024, D’Antoni, Rv. 285991 – 01), non di meno si è chiarito che il motivodeve sempre essere accompagnato dall'allegazione, precisa e completa, dellesentenze definitive rilevanti ai fini del decidere e ciò in quanto la Corte haevidenziato la natura eccezionale dell'istituto rispetto alla struttura del giudizio diappello e l'assenza di qualsiasi pregiudizio per l'imputato, che può sempre vedersiriconoscere la continuazione in sede esecutiva, ex art. 671 cod. proc. pen. (ancoraSez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, D’Antoni, Rv. 285991 – 01),Nel caso in esame, non risulta assolto tale onere non avendo il ricorrenteallegato le decisioni rilevanti, ma neppure ha indicato l’irrevocabilità della sentenzadel Tribunale di Avellino citata.6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]