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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 32566/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Campobasso ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 6 cod. pen., commesso in Isernia il 6 ottobre 2016 in danno di [OSCURATO:PERSONA], quanto alla sola misura della pena inflitta; - che il ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza è affidata dagli imputati, tramite il comune difensore, a quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo e il secondo motivo, con i quali si censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione degli artt. 624 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, l'operata valutazione delle prove quanto alla responsabilità degli imputati per il fatto loro ascritto, sono affidati a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr, pag. 2 della parte motiva della sentenza impugnata), e dissimulano mere censure in fatto, peraltro protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, i ricorrenti non si sono criticamente confrontati limitandosi a contestarli (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019 - dep. 29/01/2020, Rv. 278237); - che il terzo e il quarto motivo, con i quali si contesta l'omessa motivazione in ordine alle aggravanti contestate, sono generici, perché non aggrediscono la ratio decidendi della statuizione che ad esse si riferisce, ossia il loro regime di subvalenza rispetto alle concesse attenuanti generiche: va sul punto fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato preordinata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante quando la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti (Sez. 1, n. 43269 del 25/09/2019, Rv. 277144; Sez. 5, n. 2311 del 13/10/2015 - dep. 20/01/2016, Rv. 266056); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Campobasso ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 6 cod. pen., commesso in Isernia il 6 ottobre 2016 in danno di [OSCURATO:PERSONA], quanto alla sola misura della pena inflitta; - che il ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza è affidata dagli imputati, tramite il comune difensore, a quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo e il secondo motivo, con i quali si censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione degli artt. 624 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, l'operata valutazione delle prove quanto alla responsabilità degli imputati per il fatto loro ascritto, sono affidati a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr, pag. 2 della parte motiva della sentenza impugnata), e dissimulano mere censure in fatto, peraltro protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, i ricorrenti non si sono criticamente confrontati limitandosi a contestarli (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019 - dep. 29/01/2020, Rv. 278237); - che il terzo e il quarto motivo, con i quali si contesta l'omessa motivazione in ordine alle aggravanti contestate, sono generici, perché non aggrediscono la ratio decidendi della statuizione che ad esse si riferisce, ossia il loro regime di subvalenza rispetto alle concesse attenuanti generiche: va sul punto fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato preordinata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante quando la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti (Sez. 1, n. 43269 del 25/09/2019, Rv. 277144; Sez. 5, n. 2311 del 13/10/2015 - dep. 20/01/2016, Rv. 266056); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estenso
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