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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 33104/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile di concorso nel delitto tentato di furto aggravato; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è estremamente generico e meramente "contestativo", perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e, in presenza di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta - che ha illustrato lo stratagemma utilizzato dalla prevenuta per eludere il transito dalle casse del supermercato - non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata e in virtù dei quali la sentenza dovrebbe essere travolta, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2023 Il consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile di concorso nel delitto tentato di furto aggravato; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è estremamente generico e meramente "contestativo", perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e, in presenza di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta - che ha illustrato lo stratagemma utilizzato dalla prevenuta per eludere il transito dalle casse del supermercato - non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata e in virtù dei quali la sentenza dovrebbe essere travolta, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2023 Il consigliere es
Sentenza Cassazione n. 33104/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris