Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1306/2019
ECLI:EU:T:2019:880
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0295_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2019 – Grecia / Commissione
(causa T‑295/18)
«FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese effettuate dalla Grecia – Sviluppo rurale – Aiuti diretti disaccoppiati – Controlli chiave – Rettifiche finanziarie forfettarie»
1.
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Liquidazione dei conti – Limitazione del diniego di finanziamento – Periodo di ventiquattro mesi – Dies a quo – Comunicazione da parte della Commissione dei risultati delle verifiche – Data di pagamento dell’aiuto da prendere in considerazione per il calcolo del termine – Data del pagamento definitivo dell’aiuto
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, § 4, a) e c)]
(v. punti 49‑52, 64, 66)
2.
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Ammissibilità delle operazioni e delle spese – Fissazione delle regole di ammissibilità a livello nazionale – Potere discrezionale degli Stati membri – Limiti – Selezione effettiva dei progetti da parte dell’autorità di gestione
(Regolamento del Consiglio n. 1698/2005, considerando 61 e art. 71, §§ 2 e 3)
(v. punti 79, 83, 84)
3.
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria forfettaria disposta dalla Commissione conformemente agli orientamenti interni adottati in materia – Carattere lacunoso o insoddisfacente dei controlli chiave istituiti dallo Stato membro – Ammissibilità dell’applicazione di un’aliquota forfettaria del 5% in caso di carenze accertate nella valutazione delle domande di aiuto, nel controllo di gestione dei compiti di valutazione nonché nel controllo della ragionevolezza dei costi
(Regolamento della Commissione n. 65/2011, art. 24, § 2)
(v. punti 121‑123, 138)
4.
Atti delle istituzioni – Scelta della base giuridica – Normativa dell’Unione – Requisito di chiarezza e di prevedibilità – Indicazione espressa della base giuridica – Limite – Continuità tra il vecchio e il nuovo quadro normativo
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013; regolamento del Consiglio n. 485/2008)
(v. punti 146‑148, 150)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2018/304 della Commissione, del 27 febbraio 2018, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (
GU 2018, L 59, pag. 3
).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica ellenica è condannata alle spese.