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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1306/2019

ECLI:EU:T:2019:880
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0295_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2019 – Grecia / Commissione (causa T‑295/18) «FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese effettuate dalla Grecia – Sviluppo rurale – Aiuti diretti disaccoppiati – Controlli chiave – Rettifiche finanziarie forfettarie»

1. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Liquidazione dei conti – Limitazione del diniego di finanziamento – Periodo di ventiquattro mesi – Dies a quo – Comunicazione da parte della Commissione dei risultati delle verifiche – Data di pagamento dell’aiuto da prendere in considerazione per il calcolo del termine – Data del pagamento definitivo dell’aiuto [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, § 4, a) e c)] (v. punti 49‑52, 64, 66)

2. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Ammissibilità delle operazioni e delle spese – Fissazione delle regole di ammissibilità a livello nazionale – Potere discrezionale degli Stati membri – Limiti – Selezione effettiva dei progetti da parte dell’autorità di gestione (Regolamento del Consiglio n. 1698/2005, considerando 61 e art. 71, §§ 2 e 3) (v. punti 79, 83, 84)

3. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria forfettaria disposta dalla Commissione conformemente agli orientamenti interni adottati in materia – Carattere lacunoso o insoddisfacente dei controlli chiave istituiti dallo Stato membro – Ammissibilità dell’applicazione di un’aliquota forfettaria del 5% in caso di carenze accertate nella valutazione delle domande di aiuto, nel controllo di gestione dei compiti di valutazione nonché nel controllo della ragionevolezza dei costi (Regolamento della Commissione n. 65/2011, art. 24, § 2) (v. punti 121‑123, 138)

4. Atti delle istituzioni – Scelta della base giuridica – Normativa dell’Unione – Requisito di chiarezza e di prevedibilità – Indicazione espressa della base giuridica – Limite – Continuità tra il vecchio e il nuovo quadro normativo (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013; regolamento del Consiglio n. 485/2008) (v. punti 146‑148, 150) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2018/304 della Commissione, del 27 febbraio 2018, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( GU 2018, L 59, pag. 3 ).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0295_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2019 – Grecia / Commissione (causa T‑295/18) «FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese effettuate dalla Grecia – Sviluppo rurale – Aiuti diretti disaccoppiati – Controlli chiave – Rettifiche finanziarie forfettarie» 1. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Liquidazione dei conti – Limitazione del diniego di finanziamento – Periodo di ventiquattro mesi – Dies a quo – Comunicazione da parte della Commissione dei risultati delle verifiche – Data di pagamento dell’aiuto da prendere in considerazione per il calcolo del termine – Data del pagamento definitivo dell’aiuto [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, § 4, a) e c)] (v. punti 49‑52, 64, 66) 2. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Ammissibilità delle operazioni e delle spese – Fissazione delle regole di ammissibilità a livello nazionale – Potere discrezionale degli Stati membri – Limiti – Selezione effettiva dei progetti da parte dell’autorità di gestione (Regolamento del Consiglio n. 1698/2005, considerando 61 e art. 71, §§ 2 e 3) (v. punti 79, 83, 84) 3. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria forfettaria disposta dalla Commissione conformemente agli orientamenti interni adottati in materia – Carattere lacunoso o insoddisfacente dei controlli chiave istituiti dallo Stato membro – Ammissibilità dell’applicazione di un’aliquota forfettaria del 5% in caso di carenze accertate nella valutazione delle domande di aiuto, nel controllo di gestione dei compiti di valutazione nonché nel controllo della ragionevolezza dei costi (Regolamento della Commissione n. 65/2011, art. 24, § 2) (v. punti 121‑123, 138) 4. Atti delle istituzioni – Scelta della base giuridica – Normativa dell’Unione – Requisito di chiarezza e di prevedibilità – Indicazione espressa della base giuridica – Limite – Continuità tra il vecchio e il nuovo quadro normativo (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013; regolamento del Consiglio n. 485/2008) (v. punti 146‑148, 150) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2018/304 della Commissione, del 27 febbraio 2018, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( GU 2018, L 59, pag. 3 ). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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