CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26955/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 12/04/2021 della Corte di appello di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 12 aprile 2021 la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza in data 18 gennaio 2017 del Tribunale di Brindisi, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni uno di reclusione per una serie di violazioni tributarie di cui agli art. 10-bis e 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000. 2. L'imputata presenta cinque motivi di ricorso. Con il primo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al reato dell'art. 10-ter per l'anno d'imposta 2010, perché il modello 770 era stato compilato dal curatore fallimentare. Lamenta che i Giudici non avevano esaminato con scrupolo la suddetta dichiarazione dei redditi, da cui risultava che l'imposta dovuta era pari a euro 563.046,00 (quadro VL3), che erano stati effettuati versamenti periodicì (quadro VL 29) da ravvedimento e interessi di mora per un ammontare complessivo di euro 538.290,00, che era pertanto residuato un debito IVA pari a euro 23.544,00. Sostiene che la decisione era contraddittoria perché i Giudici avevano immotivatamente preferito la testimonianza del direttore dell'Agenzia delle entrate, il quale aveva negato i versamenti, alla dichiarazione dei redditi presentata dalla parte. Insiste sul fatto che non era stata superata la soglia di punibilità. Con il secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento al periodo d'imposta 2011, perché l'imposta evasa ammontava a euro 144.871,00, sotto la soglia di punibilità. Peraltro, dal processo verbale di constatazione era risultato che le ritenute operate e non versate nel 2011 ammontavano a complessivi euro 123.205,00. Con il terzo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento al periodo d'imposta 2012, dal momento che il debito tributario era dipeso dalla gestione del commissario giudiziale in carica dall'agosto 2012 per seguire la procedura di concordato preventivo. Con il quarto lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'entità della pena. Con il quinto denuncia la violazione di legge, perché il reato dell'art. 10-ter per l'annualità 2010 era prescritto, per cui doveva essere revocata la confisca disposta dal Giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. I primi tre motivi consistono in generiche censure di fatto che non si confrontano con la decisione impugnata. La Corte territoriale ha accertato, in base alle dichiarazioni del direttore dell'Agenzia delle entrate, che la contribuente non aveva eseguito alcun versamento, per cui l'Ufficio aveva provveduto a iscrivere a ruolo l'intero importo. La difesa non ha confutato tale affermazione, riferendo a esempio della pendenza di un contenzioso tributario, ma, per un verso, ha evidenziato che la dichiarazione era stata presentata dal commissario giudiziale - circostanza correttamente reputata irrilevante - e, per altro verso, ha lamentato che era stata valorizzata una prova dichiarativa a discapito di una prova documentale - circostanza inconsistente, dal momento che i Giudici hanno motivatamente ritenuto affidabile il direttore dell'Agenzia delle entrate. La Corte territoriale poi ha esaustivamente spiegato, con riferimento al secondo motivo, che bisognava considerare la complessiva cifra evasa, come rilevabile al 27 dicembre 2012, pari a euro 197.869,00, mentre, con riferimento al terzo motivo, che la ricorrente era stata la liquidatrice della società fino al 2014 e in tale qualità obbligata agli incombenti di legge (si veda tra le più recenti, Cass., Sez. 3, n. 20188 del 12/02/2021, Gianotti, Rv. 281340-01). Immune da censure è la motivazione sul trattamento sanzionatorio, perché il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato per l'assenza di elementi positivi a favore, per la ripetitività delle condotte illecite, per i precedenti a carico, mentre la pena per il reato base è stata calcolata in misura inferiore al medio edittale, per cui non necessita di soverchie motivazioni (Cass., Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01). Anche gli aumenti per i reati satellite sono stati specificamente individuati. Infine, va disatteso anche il quinto motivo relativo alla prescrizione, poiché la Corte territoriale ha calcolato tutte le sospensioni non specificamente contestate in ricorso. Ne deriva l'impossibilità di statuire in merito alla confisca come richiesto. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amme