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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 19780/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18252/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], in Messina, via Cadorna n. 14 che la rappresenta e difende; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -intimata- avverso la sentenza della Co rte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Messina, n. 1403/2023 depositata il13/02/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La C.G.T. di secondo grado della Sicilia ha accolto il gravame interposto dall’odierna ricorrente avverso la decisione della CTP di Messina n. 5303/2015 e, per quel che ancora rileva in questa sede, ha condannato l’agenzia delle entrate - riscossione al pagamento delle spese processuali, quantificate nella misura complessiva in euro 500,00 per entrambi i gradi di giudizio revocando al contempo la condanna alle spese della fase cautelare.

La sentenza è impugnata dalla contribuente con un motivo mentre l’Agenzia non si è costituita.

In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c., come trasfuso nell’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in combinato con la violazione dell’art. 2233, comma 2, c.c. nonché del d.m. n. 55, 5 aprile 2014, artt. 1, 4, e 5, recanti i parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per la professione forense (ai sensi del sesto comma dell’art. 13 della l. n. 247 del 2012) in ragione della “insufficiente liquidazione delle spese processuali per due gradi di merito in cui si è articolato l’intero giudizio, operata in misura sensibilmente inferiore agli importi (pur ridotti nella misura massima prevista) di cui alla tabella n. 23 ( per il primo grado) allegata al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 ed alla Tabella n. 24 (per il secondo grado) allegata al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022.” Con il medesimo motivo si censura la sentenza per nullità della sentenza per motivazione inesistente ed omessa su un punto decisivo del giudizio per non aver motivato in punto di quantificazione delle spese processuali.

Il motivo è complessivamente fondato.

Il ricorso pone il problema della derogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ciascuna fase processuale dal nuovo testo dell’art. 4, comma primo, D.M. 55/2014, come dapprima modificato dal D.M. 37/2018 – e successivamente dal D.M. n. 147 del 2022 - che disponeva che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.

Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento.

La questione è stata risolta da questa Corte con sentenza n. 9815/2023, il cui iter motivazionale integralmente si condivide e si fa proprio in questa sede.

L’art. 13, comma sesto, della l. n. 247 del 2012 rimette, com’è noto, ad un apposito decreto del Ministero della Giustizia, l’aggiornamento con cadenza biennale dei parametri medi, provvedimento da adottare d’intesa con in Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'art. 1, comma 3, precisando che i nuovi parametri “si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

La novellata previsione dell’art. 4, comma primo, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%.

Sulla scorta di tale ultimo elemento testuale e alla luce del ritenuto carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, questa Corte era giunta a sostenere che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un’apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass. 10343/2020).

A tale approdo interpretativo, valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014, questa Corte ha escluso che possa darsi continuità anche per quelli sottoposti al regime introdotto dal D.M. 37/2018: non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso –o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l’uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.

La suddetta ratio legis è esplicitamente evidenziata nel parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703/2017 del 27 dicembre 2017, che aveva giudicato inadeguato, rispetto al dichiarato scopo di “limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare, l’utilizzo di una formula normativa suscettibile di avallare “approdi interpretativi in merito all’applicazione della locuzione “di regola” anche alle riduzioni percentuali dei valori parametrici di base, mentre tale possibilità doveva più incisivamente essere limitata agli incrementi dei parametri e non alla riduzione”.

La previsione è quindi volta proprio a specificare “con maggiore chiarezza l’inderogabilità delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base da parte degli organi giudicanti, e ciò anche in considerazione del fatto che l’art. 13, comma 7 della legge n. 247 del 2012 prevede fra i criteri cui si deve attenere l’Amministrazione quello della “trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali”.

La previsione di minimi tabellari in tema di compensi professionali non si pone in contrasto con la disciplina euro-unitaria in tema di tutela della concorrenza, accesso al mercato, restrizioni alla libera prestazione dei servizi (articolo 101, paragrafo 1, TFUE): l’ammissibilità della previsione di tariffe professionali inderogabili era stata già affermata dalla Corte di Giustizia (sentenza 19.2.2000, cause C-35/1999) ed è stata ripetutamente confermata anche per altri settori sempre che le tariffe siano fissate da un organismo pubblico nel rispetto dei criteri di interesse pubblico definiti dalla legge (ma la disciplina può comunque rivestire natura statale quando i membri dell'organizzazione di categoria siano esperti indipendenti dagli operatori economici interessati e siano tenuti dalla legge a fissare le tariffe prendendo in considerazione non solo gli interessi delle imprese o delle associazioni di imprese nel settore che li ha designati, ma anche l'interesse generale e gli interessi delle imprese degli altri settori o degli utenti dei servizi di cui trattasi: Corte di giustizia 427/2017; Corte di Giustizia UE 5.12.2006 C- 94/2004 e C - 202/2004; in tema di tariffe in settore dei trasporti: Corte di giustizia 9.9.2004 C-184/02 e C- 223/2002).

Va evidenziato, al riguardo, che i nuovi parametri risultano predisposti dal CNF ma adottati dal Ministero della giustizia, previo parere del Consiglio di Stato e pertanto da un organo statale per scopi di interesse generale correlati all’esigenza di garantire la trasparenza e l’unitarietà nella determinazione dei compensi professionali.

Tali parametri non appaiono discriminatori, avendo portata generale (ex art. 15, comma 2, lettera g) Direttiva 2006/123/CE; Corte di giustizia 4.7.2019 C- 377/2017) ed inoltre l’intervento normativo lascia impregiudicata la possibilità che le parti stabiliscano un compenso inferiore a quello risultante dalla massima riduzione prevista, per cui l’introduzione dei minimi finisce per incidere in misura non sproporzionata sulle dinamiche concorrenziali tra professionisti.

I nuovi criteri rispondono inoltre all’interesse generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello della prestazione adeguato nell’interesse del cliente, secondo un principio ed esigenze comuni ad altri settori professionali (cfr.

Corte di giustizia UE 4.7.2019 C-377/17, in tema di tariffe per gli architetti e gli ingegneri), assicurando standard di diligenza appropriati alla natura e al decoro delle attività svolte.

In assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può quindi scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass. n. 9815/2023; in questo senso altresì Cass. n. 11788 del 2023).

A seguito della entrata in vigore del d.m. n. 147 del 2022, i parametri forensi civili sono stati oggetto di ulteriore modificazione ed anche in relazione ai nuovi parametri sussiste la dedotta violazione,avendo il giudice di merito liquidato le spese al di sotto dei valori minimi e con l’attribuzione di un importo onnicomprensivo senza distinzione per fasi (Cass. 6518/2022; Cass. 23873/2021; Cass. 19482/2018; Cass. 6306/2016).

E’ – in conclusione-accolto l’unico motivo di ricorso; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese d el giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18252/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], in Messina, via Cadorna n. 14 che la rappresenta e difende; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -intimata- avverso la sentenza della Co rte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Messina, n. 1403/2023 depositata il13/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La C.G.T. di secondo grado della Sicilia ha accolto il gravame interposto dall’odierna ricorrente avverso la decisione della CTP di Messina n. 5303/2015 e, per quel che ancora rileva in questa sede, ha condannato l’agenzia delle entrate - riscossione al pagamento delle spese processuali, quantificate nella misura complessiva in euro 500,00 per entrambi i gradi di giudizio revocando al contempo la condanna alle spese della fase cautelare. La sentenza è impugnata dalla contribuente con un motivo mentre l’Agenzia non si è costituita. In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c., come trasfuso nell’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in combinato con la violazione dell’art. 2233, comma 2, c.c. nonché del d.m. n. 55, 5 aprile 2014, artt. 1, 4, e 5, recanti i parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per la professione forense (ai sensi del sesto comma dell’art. 13 della l. n. 247 del 2012) in ragione della “insufficiente liquidazione delle spese processuali per due gradi di merito in cui si è articolato l’intero giudizio, operata in misura sensibilmente inferiore agli importi (pur ridotti nella misura massima prevista) di cui alla tabella n. 23 ( per il primo grado) allegata al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 ed alla Tabella n. 24 (per il secondo grado) allegata al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022.” Con il medesimo motivo si censura la sentenza per nullità della sentenza per motivazione inesistente ed omessa su un punto decisivo del giudizio per non aver motivato in punto di quantificazione delle spese processuali. Il motivo è complessivamente fondato. Il ricorso pone il problema della derogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ciascuna fase processuale dal nuovo testo dell’art. 4, comma primo, D.M. 55/2014, come dapprima modificato dal D.M. 37/2018 – e successivamente dal D.M. n. 147 del 2022 - che disponeva che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento. La questione è stata risolta da questa Corte con sentenza n. 9815/2023, il cui iter motivazionale integralmente si condivide e si fa proprio in questa sede. L’art. 13, comma sesto, della l. n. 247 del 2012 rimette, com’è noto, ad un apposito decreto del Ministero della Giustizia, l’aggiornamento con cadenza biennale dei parametri medi, provvedimento da adottare d’intesa con in Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'art. 1, comma 3, precisando che i nuovi parametri “si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. La novellata previsione dell’art. 4, comma primo, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Sulla scorta di tale ultimo elemento testuale e alla luce del ritenuto carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, questa Corte era giunta a sostenere che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un’apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass. 10343/2020). A tale approdo interpretativo, valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014, questa Corte ha escluso che possa darsi continuità anche per quelli sottoposti al regime introdotto dal D.M. 37/2018: non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso –o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l’uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. La suddetta ratio legis è esplicitamente evidenziata nel parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703/2017 del 27 dicembre 2017, che aveva giudicato inadeguato, rispetto al dichiarato scopo di “limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare, l’utilizzo di una formula normativa suscettibile di avallare “approdi interpretativi in merito all’applicazione della locuzione “di regola” anche alle riduzioni percentuali dei valori parametrici di base, mentre tale possibilità doveva più incisivamente essere limitata agli incrementi dei parametri e non alla riduzione”. La previsione è quindi volta proprio a specificare “con maggiore chiarezza l’inderogabilità delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base da parte degli organi giudicanti, e ciò anche in considerazione del fatto che l’art. 13, comma 7 della legge n. 247 del 2012 prevede fra i criteri cui si deve attenere l’Amministrazione quello della “trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali”. La previsione di minimi tabellari in tema di compensi professionali non si pone in contrasto con la disciplina euro-unitaria in tema di tutela della concorrenza, accesso al mercato, restrizioni alla libera prestazione dei servizi (articolo 101, paragrafo 1, TFUE): l’ammissibilità della previsione di tariffe professionali inderogabili era stata già affermata dalla Corte di Giustizia (sentenza 19.2.2000, cause C-35/1999) ed è stata ripetutamente confermata anche per altri settori sempre che le tariffe siano fissate da un organismo pubblico nel rispetto dei criteri di interesse pubblico definiti dalla legge (ma la disciplina può comunque rivestire natura statale quando i membri dell'organizzazione di categoria siano esperti indipendenti dagli operatori economici interessati e siano tenuti dalla legge a fissare le tariffe prendendo in considerazione non solo gli interessi delle imprese o delle associazioni di imprese nel settore che li ha designati, ma anche l'interesse generale e gli interessi delle imprese degli altri settori o degli utenti dei servizi di cui trattasi: Corte di giustizia 427/2017; Corte di Giustizia UE 5.12.2006 C- 94/2004 e C - 202/2004; in tema di tariffe in settore dei trasporti: Corte di giustizia 9.9.2004 C-184/02 e C- 223/2002). Va evidenziato, al riguardo, che i nuovi parametri risultano predisposti dal CNF ma adottati dal Ministero della giustizia, previo parere del Consiglio di Stato e pertanto da un organo statale per scopi di interesse generale correlati all’esigenza di garantire la trasparenza e l’unitarietà nella determinazione dei compensi professionali. Tali parametri non appaiono discriminatori, avendo portata generale (ex art. 15, comma 2, lettera g) Direttiva 2006/123/CE; Corte di giustizia 4.7.2019 C- 377/2017) ed inoltre l’intervento normativo lascia impregiudicata la possibilità che le parti stabiliscano un compenso inferiore a quello risultante dalla massima riduzione prevista, per cui l’introduzione dei minimi finisce per incidere in misura non sproporzionata sulle dinamiche concorrenziali tra professionisti. I nuovi criteri rispondono inoltre all’interesse generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello della prestazione adeguato nell’interesse del cliente, secondo un principio ed esigenze comuni ad altri settori professionali (cfr. Corte di giustizia UE 4.7.2019 C-377/17, in tema di tariffe per gli architetti e gli ingegneri), assicurando standard di diligenza appropriati alla natura e al decoro delle attività svolte. In assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può quindi scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass. n. 9815/2023; in questo senso altresì Cass. n. 11788 del 2023). A seguito della entrata in vigore del d.m. n. 147 del 2022, i parametri forensi civili sono stati oggetto di ulteriore modificazione ed anche in relazione ai nuovi parametri sussiste la dedotta violazione,avendo il giudice di merito liquidato le spese al di sotto dei valori minimi e con l’attribuzione di un importo onnicomprensivo senza distinzione per fasi (Cass. 6518/2022; Cass. 23873/2021; Cass. 19482/2018; Cass. 6306/2016). E’ – in conclusione-accolto l’unico motivo di ricorso; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese d el giudizio di cassazione. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al