Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26374/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari, all'esito della rinuncia da parte dell'odierno ricorrente a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio e della presentazione di una richiesta di applicazione di pena concordata con il Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 599 bis cod proc pen, ha determinato la pena in termini richiesti dalle parti con sentenza emessa in data 29/10/2020.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Valentino lamenta, come unico motivo di impugnazione, la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lettere a), b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e 27 e 101 Cost. relativamente alla congruità della pena.

3. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi ( senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23/06/2017 n. 103.

La Corte di legittimità ha infatti avuto più volte modo di rilevare che la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano.

Ciò implica che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato (da valutarsi con esclusivo riferimento al momento in cui la stessa è stata manifestata - cfr. Sez. 6, Sentenza n. 16765 del 18/11/2019 Rv. 279418 - 13), ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a vizi attinenti ad elementi circostanziali ed alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Rv. 278170 - 01)).

Infatti, come già affermato da questa stessa Corte, nel cd. patteggiamento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020 Rv. 279504 - 01, Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 15 ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari, all'esito della rinuncia da parte dell'odierno ricorrente a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio e della presentazione di una richiesta di applicazione di pena concordata con il Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 599 bis cod proc pen, ha determinato la pena in termini richiesti dalle parti con sentenza emessa in data 29/10/2020. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Valentino lamenta, come unico motivo di impugnazione, la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lettere a), b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e 27 e 101 Cost. relativamente alla congruità della pena. 3. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi ( senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23/06/2017 n. 103. La Corte di legittimità ha infatti avuto più volte modo di rilevare che la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano. Ciò implica che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato (da valutarsi con esclusivo riferimento al momento in cui la stessa è stata manifestata - cfr. Sez. 6, Sentenza n. 16765 del 18/11/2019 Rv. 279418 - 13), ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a vizi attinenti ad elementi circostanziali ed alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Rv. 278170 - 01)). Infatti, come già affermato da questa stessa Corte, nel cd. patteggiamento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020 Rv. 279504 - 01, Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15 ap
Sentenza Cassazione n. 26374/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris