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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 01722/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6129-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e dfende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 17264/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 08/11/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n.17264 del l’8 novembre 2021, c he aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso una c artell a di pagamento , sottesa ad estratto di ruolo ed emess a per infrazioni al codice della strada, dichiarando l’appello inammissibileper difetto, nell’opposizione, di interesse ad agire; in particolare il Tribunale avevarilevato che “se la prescrizione attiene al periodo intercorso tra la notifica della cartella e la notizia dell’estratto di ruolo difetta l’interesse ad agire della parte opponente in quanto occorre “l’esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella intervenga l’eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l’ente impositore non proceda alla riscossione coattiva”; l’unicomotivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione degli art. 2697 c.c.,100 e 112, 615 e 617 c.p.c., 7 D.Lgs. 150/11, in relazione all’art. 360, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile l’opposizione in quanto, in assenza di iniziative esecutive intraprese dall’amministrazione, non sussisterebbe interesse ad agire da parte del contribuente senza considerare l’illegittimità/infondatezza delle risultanze dell’estratto di ruolo e senza tener conto che, con la propria opposizione, il ricorrente fin dall’atto introduttivo del giudizio aveva contestatol’esistenza della notifica della cartella esattoriale n. 09720110130394646000 contenuta nell’estratto di ruoloe che , inoltre , la contumacia dell’ente riscossore in primo grado avevacomportato la mancata acquisizione, nei termini di rito , della prova dell’esistenza della notifica della cartella suddetta ( conseguentemente,l’impugnazione, anche seguendo la pronuncia n. 22946 del 2016, sarebbe dovuta risultare ammissibile); il ricorrente ha altresì richiamato i principi espressi da Cass.

SS.UU. n. 19704/2015 e da molte successive conformi, secondo cui è riconosciuta al debitore la possibilità di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fattiestintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo; ilmotivo è manifestamente infondato alla luce dell’art. 3-bis del D.L. 146/2021 , inserito in sede di conversione dellaL. n. 215/2021 che, novellando l’art. 12 del D.P.R. n. 602/73, ha inserito il comma 4 bis secondo cui “L’estratto di ruolo non è impugnabile … Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazionenei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1 comma 1 lett. a, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” e che tale norma riguarda la riscossione delle entrate sia pubbliche che extratributarie e dunque anche le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria; questa Corte con sentenza a SS.UU. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022,ha dichiarato applicabile la suddetta novella legislativa anche ai processi pendenti, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione della L. n. 215/2021, con il quale, novellando l’art. 12 del D.P.R. n. 602/73, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”; non avendo il ricorrente dedotto né dimostrato alcun pregiudizio deriva togli dall’iscrizione a ruolo della cartella esattoriale impugnata,non appare sussistere il suo interesse ad agire né il suo interesse ad ottenereuna tutela immediata in giudizio .

Considerato che: il ricorrente ha depositato memoria; il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando che la deduzione sollevata in memoria in ordine alla violazione da parte del giudice di appello del giudicato interno formatosi in relazione alla decisione di primo grado è inammissibile, oltre che per genericità, non indicando che la questione della impugnabilità dell’estratto di ruolo sia stata espressamente esaminata e decisa in senso favorevole dal giudice di pace, anche perché si traduce in una censura nuova nei confronti della decisione impugnata, che avrebbe dovuto essere espressamente formulata con il ricorso; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; nulla si dispone sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6129-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e dfende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 17264/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 08/11/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n.17264 del l’8 novembre 2021, c he aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso una c artell a di pagamento , sottesa ad estratto di ruolo ed emess a per infrazioni al codice della strada, dichiarando l’appello inammissibileper difetto, nell’opposizione, di interesse ad agire; in particolare il Tribunale avevarilevato che “se la prescrizione attiene al periodo intercorso tra la notifica della cartella e la notizia dell’estratto di ruolo difetta l’interesse ad agire della parte opponente in quanto occorre “l’esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella intervenga l’eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l’ente impositore non proceda alla riscossione coattiva”; l’unicomotivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione degli art. 2697 c.c.,100 e 112, 615 e 617 c.p.c., 7 D.Lgs. 150/11, in relazione all’art. 360, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile l’opposizione in quanto, in assenza di iniziative esecutive intraprese dall’amministrazione, non sussisterebbe interesse ad agire da parte del contribuente senza considerare l’illegittimità/infondatezza delle risultanze dell’estratto di ruolo e senza tener conto che, con la propria opposizione, il ricorrente fin dall’atto introduttivo del giudizio aveva contestatol’esistenza della notifica della cartella esattoriale n. 09720110130394646000 contenuta nell’estratto di ruoloe che , inoltre , la contumacia dell’ente riscossore in primo grado avevacomportato la mancata acquisizione, nei termini di rito , della prova dell’esistenza della notifica della cartella suddetta ( conseguentemente,l’impugnazione, anche seguendo la pronuncia n. 22946 del 2016, sarebbe dovuta risultare ammissibile); il ricorrente ha altresì richiamato i principi espressi da Cass. SS.UU. n. 19704/2015 e da molte successive conformi, secondo cui è riconosciuta al debitore la possibilità di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fattiestintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo; ilmotivo è manifestamente infondato alla luce dell’art. 3-bis del D.L. 146/2021 , inserito in sede di conversione dellaL. n. 215/2021 che, novellando l’art. 12 del D.P.R. n. 602/73, ha inserito il comma 4 bis secondo cui “L’estratto di ruolo non è impugnabile … Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazionenei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1 comma 1 lett. a, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” e che tale norma riguarda la riscossione delle entrate sia pubbliche che extratributarie e dunque anche le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria; questa Corte con sentenza a SS.UU. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022,ha dichiarato applicabile la suddetta novella legislativa anche ai processi pendenti, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione della L. n. 215/2021, con il quale, novellando l’art. 12 del D.P.R. n. 602/73, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”; non avendo il ricorrente dedotto né dimostrato alcun pregiudizio deriva togli dall’iscrizione a ruolo della cartella esattoriale impugnata,non appare sussistere il suo interesse ad agire né il suo interesse ad ottenereuna tutela immediata in giudizio . Considerato che: il ricorrente ha depositato memoria; il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando che la deduzione sollevata in memoria in ordine alla violazione da parte del giudice di appello del giudicato interno formatosi in relazione alla decisione di primo grado è inammissibile, oltre che per genericità, non indicando che la questione della impugnabilità dell’estratto di ruolo sia stata espressamente esaminata e decisa in senso favorevole dal giudice di pace, anche perché si traduce in una censura nuova nei confronti della decisione impugnata, che avrebbe dovuto essere espressamente formulata con il ricorso; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; nulla si dispone sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso i
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