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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08964/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 178, 420-quater e 598 cod. proc. pen., per non essere stato possibile per l'odierno ricorrente avere conoscenza del procedimento a suo carico, a seguito della espulsione dallo Stato italiano, risulta manifestamente infondato, poiché dagli atti processuali emerge come lo stesso avesse proceduto ad eleggere domicilio presso lo studio del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, presso cui si era proceduto a regolare notifica; a fronte di ciò, risulta meramente assertiva l'affermazione secondo la quale l'imputato sarebbe stato espulso dal territorio dello Stato e risulta, per altro verso, del tutto generica l'affermazione secondo la quale il ricorrente non avrebbe avuto conoscenza del processo, non essendo stato dedotto alcunché di specifico in merito alle ragioni di tale mancata conoscenza; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto, a fronte del rinvenimento del ricorrente su di una imbarcazione in assenza di alcun documento che lo abilitasse all'utilizzo della stessa e senza che fosse in grado di fornire alcuna plausibile giustificazione in ordine alla provenienza del bene, la Corte territoriale, con congrua motivazione conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si vedano le pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza), ha correttamente ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi del reato di ricettazione (cfr. Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334 - 01; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028 - 0; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 3 feb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 178, 420-quater e 598 cod. proc. pen., per non essere stato possibile per l'odierno ricorrente avere conoscenza del procedimento a suo carico, a seguito della espulsione dallo Stato italiano, risulta manifestamente infondato, poiché dagli atti processuali emerge come lo stesso avesse proceduto ad eleggere domicilio presso lo studio del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, presso cui si era proceduto a regolare notifica; a fronte di ciò, risulta meramente assertiva l'affermazione secondo la quale l'imputato sarebbe stato espulso dal territorio dello Stato e risulta, per altro verso, del tutto generica l'affermazione secondo la quale il ricorrente non avrebbe avuto conoscenza del processo, non essendo stato dedotto alcunché di specifico in merito alle ragioni di tale mancata conoscenza; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto, a fronte del rinvenimento del ricorrente su di una imbarcazione in assenza di alcun documento che lo abilitasse all'utilizzo della stessa e senza che fosse in grado di fornire alcuna plausibile giustificazione in ordine alla provenienza del bene, la Corte territoriale, con congrua motivazione conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si vedano le pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza), ha correttamente ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi del reato di ricettazione (cfr. Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334 - 01; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028 - 0; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 feb
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