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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20106/2026

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vocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]Italia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Trissino-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.1538/2024depositata il 03/09/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;Numero registro generale 27000/2024Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 20106/2026Data pubblicazione 16/06/2026ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 15/06/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]Italia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Trissino-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.1538/2024depositata il 03/09/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;Numero registro generale 27000/2024Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 20106/2026Data pubblicazione 16/06/2026ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 15/06/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 20106/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris