CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01871/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28462/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - attinente alla sussistenza della responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulato in modo generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulato in termini generici, è meramente riproduttivo di doglianza già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pag. 8, 9); Rilevato che il terzo motivo di ricorso, ove si contesta il bilanciamento in termini di equivalenza anziché di prevalenza fra le attenuanti generiche e la recidiva è inconferente dal momento che la Corte territoriale ha escluso la recidiva, operando una diminuzione della base in ragione delle già riconosciute attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d