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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09946/2026

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ati [OSCURATO:PERSONA] e Francesco FarricontroAgenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Statoavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.251/08/2021 depositatail 03/03/2021, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione;Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia delladomanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previstodall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento;considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1,comma 200, della L. n. 197/2022;che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto,fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restanoa carico della parte che le ha anticipateDICHIARA [OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ati [OSCURATO:PERSONA] e Francesco FarricontroAgenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Statoavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.251/08/2021 depositatail 03/03/2021, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione;Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia delladomanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previstodall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento;considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1,comma 200, della L. n. 197/2022;che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto,fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restanoa carico della parte che le ha anticipateDICHIARA [OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09946/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris