CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 27394/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso;letta la comparsa conclusionale del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Bruttapasta, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto del ricorsodepositando anche nota spese;letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con laquale è stato chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato lasentenza del Tribunale di Napoli, emessa il 28 maggio 2024, che avevacondannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno neiconfronti della parte civile in relazione al reato di appropriazione indebita disvariate somme di danaro (per un totale di circa venticinquemila euro)appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società che gestiva un centro scommesse;delitto aggravato dall’abuso di prestazione d’opera, essendo l’imputato undipendente della società.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) violazione di legge per non avere la Corte rilevato l’intervenutaprescrizione del reato prima della sentenza impugnata, non essendo stati indicatii periodi di sospensione del termine rispetto ad una condotta commessa il 4gennaio 2018;2) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravantedell’abuso di prestazione d’opera, fondata sulla sola constatazione del rapportolavorativo che intercorreva tra il ricorrente e la società parte civile, senza alcunaccertamento sulla esistenza di una relazione fiduciaria che avrebbe agevolato lacondotta;3) vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuantigeneriche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e, comunque,manifestamente infondati.1. Quanto al primo motivo, al di là della sua genericità, deve rilevarsi che lacondotta di reato più risalente nel tempo è contestata come commessa l’1dicembre 2017.Al termine ordinario di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi tenuto contodelle interruzioni, devono essere aggiunti anni uno, mesi cinque e giorni dieci perla sospensione dovuta all’applicazione della legge 23 giugno 2017 n. 103,trattandosi di reati commessi dopo il 3 agosto 2017, secondo quanto è statostabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 20989 del12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175-01; detto periodo di sospensioneè quello intercorrente tra la data di scadenza del deposito della sentenza diprimo grado – 26 agosto 2024 – e la data della sentenza impugnata.Per il che, il termine di prescrizione non è maturato neanche alla dataodierna.2. Quanto al secondo motivo, inerente all’aggravante dell’abuso diprestazione d’opera - in disparte la circostanza di fatto, restituita dalle sentenzedi merito, secondo cui il ricorrente, quale dipendente della società parte civile,aveva mansioni specifiche e fiduciarie che lo ponevano a contatto con il denarodel quale si era appropriato, con consequenziale sussistenza dell’aggravante(cfr.,sul punto, Sez. 6, n. 11631 del 27/02/2020, E., Rv. 278720-01) - vi è che ilprimo giudice non aveva calcolato alcun aumento di pena in relazione allaaggravante contestata, sicché non si comprende, né è stato dedotto in ricorso,l’interesse concreto ed attuale del ricorrente a coltivare la censura.3. In relazione al terzo motivo, la sentenza ha negato il riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche avuto riguardo alla gravità del fatto, dovuta alnotevole danno economico procurato alla persona giuridica offesa.Si è fatto espresso riferimento, quindi, ad uno dei parametri di cui all’art.133 cod. pen., dovendosi rammentare che, ai finidella concessione o del diniegodelle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di meritoprenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., cheritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; edanche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità delreato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare oconcedere le attenuanti medesime(da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, Rv. 204768-01).Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle Ammende, commisurata al suo grado di colpa nell’averdeterminato le cause di inammissibilità, nonché alla rifusione delle spese infavore della parte civile, liquidate come da dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileImperial [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. che liquida in complessivieuro 3.686,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]