CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17098/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13866/2022 R.G. propostoda [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] G iuseppe Perna, (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitaleex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 930 del 7/3/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 / 5 /202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il Comune di Quindici e l’ASL di Avellino chiedendo il risarcimento dei danni subiti per essere stato aggredito, in data 6/4/2016, da un branco di cani randagi, uno dei quali lo aveva azzannato; instaurato il contraddittorio con i convenuti e trasformato il rito da ordinario in sommario, con l’ordinanza exart. 702-ter c.p.c. del 25/2/2019 il giudice di primo grado respingeva la domanda attorea; investita dell’impugnazione di Rubinaccio, la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 930 del 7/3/2022, riformava la decisione di primo grado e condannava il Comune e la ASL a risarcire all’appellante la somma di Euro 6.951,73, oltre a interessi e spese; avverso la predetta sentenza il Comune di Quindici proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi; resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre non svolgeva difese la ASL di Avellino; il Comune di Quindici depositava memoria ex art. 380 - bis .1 , comma 1,c.p.c.; all’esito della camera di consiglio del 12 / 5 /2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] col secondo motivo il Comune ricorrente deduce «violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 e ss., art. 2697 e 2700 c.c.; degli artt. 99, 115, 116c.p.c., in relazione agli art. 360 n. 3 c.p.c.»; nella domanda dell’attore mancano l’allegazione e la prova di una condotta colposa ascrivibile all’ente e della riconducibilità causale dell’evento a tale condotta; il Collegio considera di rilievo nomofilattico la questione relativa alla necessità di allegare e provare la colpa (secondo il modello normativo dell’art.2043 c.c.) dell’ente convenuto e indicato come soggetto responsabile dell’aggressione da parte di cani randagi; pertanto, al fine di un compiuto esame della predetta questione, apparenecessario disporre il rinvio della presente causa alla pubblica udienza della Sezione; p. q. m. la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della Sezione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio