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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09769/2026

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!Numero registro generale 8025/2023Numero sezionale 351/2026Numero di raccolta generale 9769/2026Data pubblicazione 16/04/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA].G. n. 8025/2023DECRETOsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocatoANDREA MARZOLA;- ricorrente -Contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diBologna, n.2260/2022 pubblicata in data 10 novembre 2022;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attivitàdifensiva; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione aidifensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine didieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che siafissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Presidente titolareLorenzo Orilia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 8025/2023Numero sezionale 351/2026Numero di raccolta generale 9769/2026Data pubblicazione 16/04/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA].G. n. 8025/2023DECRETOsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocatoANDREA MARZOLA;- ricorrente -Contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diBologna, n.2260/2022 pubblicata in data 10 novembre 2022;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attivitàdifensiva; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione aidifensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine didieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che siafissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Presidente titolareLorenzo Orilia
Decreto Cassazione n. 09769/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris