CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32767/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]0 FEDERICA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna del 27 aprile 2018, ritenuta l'equivalenza tra le opposte circostanze, ha rideterminato in mesi tre di arresto ed euro mille di am- menda la pena (già condizionalmente sospesa) inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- rica, in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, C.d.S.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'ag- gravante di cui all'art. 186, comma 2-bis), C.d.S.. 2.2. Violazione di legge per omessa valutazione di una prova decisiva (tre verbali depositati contenenti le sanzioni amministrative inflitte per sosta vietata dei tre vei- coli contro i quali la [OSCURATO:PERSONA] era andata a collidere). 3. In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, C.d.S., deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provo- care pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Granelli, Rv. 275872, in fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l'aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada). La nozione di "incidente stradale", per- tanto, è, pacificamente, quella di urto del veicolo contro un ostacolo o di sua fuoriu- scita dalla sede stradale, non essendo, invece, necessari i danni alle persone né alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi turbativa del traffico, purché significativa, che sia potenzialmente idonea a determinare danni (Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, Scudiero, Rv. 264419; Sez. 4, n. 42488 19/09/2012, Pititto, Rv. 253734). In linea coi suesposti principi giurisprudenziali, la Corte bolognese ha corretta- mente riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, C.d.S., avendo rilevato, con motivazione immune da censure, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva causato la collisione contro tre autovetture parcheggiate a bordo della strada. La Corte di merito ha logicamente escluso che la sbandata fosse stata provo- cata da una frenata di emergenza, mancando le relative tracce, e che, anche a voler ammettere l'irregolarità del parcheggio, la [OSCURATO:PERSONA] - se non in condizioni di altera- zione per effetto dell'abuso di alcool - avrebbe potuto agevolmente avvistare pre- ventivamente i veicoli e adeguare la propria condotta di guida. La ricorrente ribadisce la tesi dell'incidenza causale delle erronee modalità di parcheggio delle autovetture, dolendosi altresì del mancato esame dei verbali di P.G., dai quali emergeva che nei confronti dei proprietari delle autovetture danneggiate erano state irrogate sanzioni amministrative per sosta vietata. Al contrario, come sopra evidenziato, la Corte territoriale ha valutato adeguata- mente anche tali rilievi difensivi, escludendo un'incidenza eziologica esclusiva dei comportamenti dei conducenti delle autovetture colpite dalla [OSCURATO:PERSONA]. 4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così de