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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33349/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo,che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Palermo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto di energia elettrica e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., ha ridotto la pena irrogata; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo con il quale il ricorrente contesta l'illogicità della motivazione è manifestamente infondato, in quanto non si ravvisa alcuna contraddizione nel ragionamento reso nella pronuncia in verifica che, per un verso, ha escluso l'aggravante della violenza sulla cosa a fronte del mancato riscontro di una manomissione dell'impianto da parte dell'imputato o, quantomeno, della consapevolezza della stessa, e, per altro verso, ha affermato la penale responsabilità dello stesso in ordine alla sottrazione di energia elettrica, per aver fruito della stessa, senza porsi il dubbio in merito al mancato recapito delle bollette di pagamento.

Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, infatti, «in tema di furto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. - è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dalragente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo» (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Carlo, Rv. 278438).

Di qui, nel caso di specie, l'esclusione dell'aggravante contestata, ferma la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto contestato; [OSCURATO:PERSONA] che manifestamente infondato è il secondo motivo, in quanto la corte territoriale, con argomentazione congrua, logica e corretta, ha ravvisato l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in ragione del fatto che l'energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio, cioè dedicato al soddisfacimento di interessi dei consociati e che prescinde dalla natura pubblica o privata del soggetto che eroga in concreto il servizio, destinato alla realizzazione di fini sociali o fini di utilità generale di rilievo costituzionale che i consociati non sono in grado di soddisfare autonomamente.

Dunque, la circostanza aggravante in esame sussiste ogni qual volta la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio, restando irrilevante che la sottrazione avvenga mediante un allacciamento abusivo ai terminali della rete elettrica collocati in una proprietà privata, in quanto ciò che rileva non è l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione della stessa ad un pubblico servizio. (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543);[OSCURATO:PERSONA] che anche il terzo motivo è inammissibile, in quanto generico.

Invero, il ricorrente non ha esplicitato le ragioni fondanti la pretesa esclusione della recidiva, limitandosi ad attribuire un differente valore e a dare una diversa lettura al precedente penale dal quale lo stesso è gravato; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

P.Q.MDEPOS1TAT CANCEL rA 1 i SET 7r26 L' ASSISTENT I DIZIARIO Dott.ssa Kat s d lenzente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo,che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Palermo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto di energia elettrica e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., ha ridotto la pena irrogata; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo con il quale il ricorrente contesta l'illogicità della motivazione è manifestamente infondato, in quanto non si ravvisa alcuna contraddizione nel ragionamento reso nella pronuncia in verifica che, per un verso, ha escluso l'aggravante della violenza sulla cosa a fronte del mancato riscontro di una manomissione dell'impianto da parte dell'imputato o, quantomeno, della consapevolezza della stessa, e, per altro verso, ha affermato la penale responsabilità dello stesso in ordine alla sottrazione di energia elettrica, per aver fruito della stessa, senza porsi il dubbio in merito al mancato recapito delle bollette di pagamento. Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, infatti, «in tema di furto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. - è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dalragente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo» (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Carlo, Rv. 278438). Di qui, nel caso di specie, l'esclusione dell'aggravante contestata, ferma la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto contestato; [OSCURATO:PERSONA] che manifestamente infondato è il secondo motivo, in quanto la corte territoriale, con argomentazione congrua, logica e corretta, ha ravvisato l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in ragione del fatto che l'energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio, cioè dedicato al soddisfacimento di interessi dei consociati e che prescinde dalla natura pubblica o privata del soggetto che eroga in concreto il servizio, destinato alla realizzazione di fini sociali o fini di utilità generale di rilievo costituzionale che i consociati non sono in grado di soddisfare autonomamente. Dunque, la circostanza aggravante in esame sussiste ogni qual volta la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio, restando irrilevante che la sottrazione avvenga mediante un allacciamento abusivo ai terminali della rete elettrica collocati in una proprietà privata, in quanto ciò che rileva non è l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione della stessa ad un pubblico servizio. (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543);[OSCURATO:PERSONA] che anche il terzo motivo è inammissibile, in quanto generico. Invero, il ricorrente non ha esplicitato le ragioni fondanti la pretesa esclusione della recidiva, limitandosi ad attribuire un differente valore e a dare una diversa lettura al precedente penale dal quale lo stesso è gravato; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. P.Q.MDEPOS1TAT CANCEL rA 1 i SET 7r26 L' ASSISTENT I DIZIARIO Dott.ssa Kat s d lenzente
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