CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08402/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A INFASCELLI, [OSCURATO:PERSONA];542 - controricorrente -avverso la sentenza n. 1401/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 29/12/2021 R.G.N. 702/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14042/2022Numero sezionale 542/2026Data pubblicazione 03/04/20261. [OSCURATO:PERSONA], dirigente della [OSCURATO:SOCIETA].,proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, deducendo chenel 2013 aveva acconsentito a sottoscrivere un accordo, non insede protetta, di riduzione della retribuzione per far fronte a unasituazione di crisi finanziaria della società, accordo che avrebbedovuto avere efficacia sino a dicembre 2014, ma che di fattoveniva prorogato sino al 2019, chiedendo dichiararsene lanullità perché lesivo del principio di irriducibilità dellaretribuzione o, in subordine, riconoscersi in suo favore ledifferenze retributive dal gennaio 2015. Inoltre, evidenziava chela società, dal febbraio 2012, aveva omesso di corrispondergligli scatti biennali di anzianità previsti dal CCNL DirigentiIndustria, oltre al cd. bonus per i risultati conseguiti negli anni2017-2018 per un importo dovuto pari a € 7.500,00 lordi e allarelativa incidenza sul TFR.2. Il ricorso veniva accolto in primo grado limitatamente alriconoscimento del bonus per il periodo 2017/2018, laddove nelresto veniva respinto.3. Il ricorrente, pertanto, proponeva appello e la Corted’appello di Milano, con sentenza n. 1401/2021, accoglieva ladomanda, accertando la nullità dell’accordo riduttivo dellaretribuzione e riconoscendogli tutte le differenze retributivematurate sino al dicembre 2019, oltre agli scatti di anzianitàdall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 21/12/2019.4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha quindi proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi, ai quali [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositatomemorie.Numero registro generale 14042/2022Numero sezionale 542/20265. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio,N umseir o dèi r accolta generale 8402/2026Data pubblicazione 03/04/2026riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessantagiorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Motivi della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, la parte censura lasentenza di appello per violazione degli artt. 2103 e 2113 c.c.con riferimento alla dichiarata nullità dell’accordo di riduzionedella retribuzione.In particolare, la società ricorrente si duole del fatto che laCorte d’appello si sarebbe discostata dal consolidatoorientamento di questa Corte dal quale emergerebbel’insussistenza di un generale e autonomo principio diirriducibilità della retribuzione, essendo il bene tutelato dall’art.2103 c.c. quello della professionalità e non della retribuzione inDi là da tale prima doglianza, evidenzia poi che, stante lavigenza nel nostro ordinamento di un principio di assorbimentoautomatico dei superminimi, salvo patto contrario, a maggiorragione dovrebbe ritenersi che gli stessi rientrino nelladisponibilità delle parti, con conseguente non necessità delricorso alle sedi protette al fine di concordarne una riduzione.La censura è fondata e deve essere accolta avuto riguardoal primo profilo di doglianza.A norma dell’art. 2103 c.c. ratione temporis vigente(dunque, nel testo antecedente alla modifica da parte dell’art.3 d. lgs. n. 81/2015) Il prestatore di lavoro deve essereadibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quellecorrispondenti alla categoria superiore che abbiasuccessivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alleultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione dellaNumero registro generale 14042/2022Numero sezionale 542/2026retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni supeNruimoerroi dii lr accolta generale 8402/2026Data pubblicazione 03/04/2026prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attivitàsvolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove lamedesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratoreassente con diritto alla conservazione del posto, dopo unperiodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiorea tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttivaad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche,organizzative e produttive .E’ noto che, secondo la consolidata giurisprudenza dilegittimità formatasi su tale testo della disposizione, Ilprincipio dell'irriducibilità della retribuzione, dettato dall'art.2103 cod. civ., implica che la retribuzione concordata almomento dell'assunzione non è riducibile neppure a seguito diaccordo tra il datore e il prestatore di lavoro e che ogni pattocontrario è nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anchein sede di contratto individuale venga ridotto, salvo che, in casodi legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello "iusvariandi", la garanzia della irriducibilità della retribuzione siestenda alla sola retribuzione compensativa delle qualitàprofessionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti,ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogateper compensare particolari modalità della prestazionelavorativa (Cass. n. 4055/2008 ma già Cass. n. 16106/2003e anche Cass. n. 11362/2008).A seguito della modifica dell’art. 2103 c.c., da parte dell’art.3 del d.lgs. 81 del 2015, è stato, tra l’altro, introdotto il comma6, a mente del quale Nelle sedi di cui all'articolo 2113,quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione,possono essere stipulati accordi individuali di modifica dellemansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento eNumero registro generale 14042/2022della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore allaN umero sezionale 542/2026Numero di raccolta generale 8402/2026conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversaData pubblicazione 03/04/2026professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Illavoratore può farsi assistere da un rappresentantedell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato oda un avvocato o da un consulente del lavoro ; l’ultimocomma della disposizione novellata prevede poi che Salvoche ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto commae fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario ènullo .Questa Corte, di recente intervenuta in relazione alla normanel testo attualmente vigente, ha affermato il seguente principiodi diritto La disciplina di cui all'art. 2103 c.c., comemodificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, secondo la qualeaccordi individuali di modifica delle mansioni, del livello diinquadramento o della retribuzione possono essere stipulati, apena di nullità, alle condizioni da esso previste e nelle sedi di cuiall'art. 2113 c.c., si applica a tutte le ipotesi di accordo per lariduzione della retribuzione, anche se non ricorre un mutamentodi mansioni o di livello di inquadramento (Cass. n.26320/2024, rv. 672588-01).Tanto premesso, la prima questione agitata dalle partiinvolge proprio il modo in cui il principio di irriducibilità dellaretribuzione deve essere declinato, atteso che, nei precedenti diquesta Corte che si sono pronunciati in relazione a fattispecieregolate dal testo anteriforma, lo stesso viene ricostruito qualecorollario del divieto di assegnazione a mansioni inferiori e dellanecessaria proporzione tra l'ammontare della retribuzione e laqualità e quantità del lavoro prestato, in un meccanismo ditutela nel quale il bene protetto non va individuato nel soloreddito, ma nella stessa professionalità (cfr. Cass. n.Numero registro generale 14042/2022Numero sezionale 542/202620339/2006, n. 20310/2008, n. 19092/2017), impostNauzmieoron dei r accolta generale 8402/2026Data pubblicazione 03/04/2026che appare superata, in relazione alla versione novellata dellanorma, a partire dall’arresto che si è richiamato (Cass. n.26320/2024), che sembra suggerire un’interpretazione delnuovo art. 2103 c.c. quale meccanismo a tutela del diritto allaretribuzione in maniera sganciata dal mutamento delle mansionie, quindi, dal demansionamento.Tale discontinuità interpretativa non appare, invero, priva diragionevolezza, come sembrerebbe paventare la Corte d’appellodi Milano, riflettendo piuttosto l’evoluzione del principio diirriducibilità della retribuzione nel passaggio da un sistema incui il cardine di tale disposizione era l’equivalenza professionalein concreto a uno in cui lo è la riconducibilità allo stessolivello e categoria legale di inquadramento , in un nuovobilanciamento degli interessi sottesi agli artt. 36 e 41 Cost..In particolare, nella vigenza del vecchio testo, il divieto diassegnazione a mansioni inferiori (salvo rarissime eccezioni)giustificava l’interpretazione del principio in disamina qualecorollario del divieto di demansionamento, per cui laretribuzione non poteva scendere al di sotto di quella ingodimento, in quanto legata a mansioni che dovevano restarealmeno equivalenti.In un sistema, quale quello attuale, in cui è stata ammessala possibilità di stipulare accordi individuali che prevedano nonsolo la modifica delle mansioni e dell'inquadramento, ma anchela riduzione della retribuzione, sia pure subordinatamente acondizioni di validità rigorose, volte a scongiurare abusi e agarantire la genuinità della volontà del lavoratore, sono statiinvece ravvisati elementi sufficienti ad affermare che, entro talilimiti, nel novellato art. 2103 c.c., la tutela della retribuzionegoda di una dignità autonoma.Numero registro generale 14042/2022Numero sezionale 542/2026Da un lato, infatti, se il legislatore ha imposto il ricorNsuom earol ldai r accolta generale 8402/2026Data pubblicazione 03/04/2026sede protetta per ridurre la retribuzione quando cambiano lemansioni, caso in cui la riduzione avrebbe una spiegazionelogica, tale garanzia dovrebbe essere a fortiori rispettata nelcaso in cui le mansioni rimangono identiche, dall’altro, la stessaprocedimentalizzazione della tutela prevista dal nuovo comma6 dell’art. 2103 c.c. sembrerebbe ricollegare la validitàdell'accordo più che all’oggetto del mutamento - mansioni oretribuzione - al quomodo dello stesso, per cui qualsiasiriduzione pattuita al di fuori delle sedi protette sarebbe nulla perdifetto di forma e di assistenza, indipendentementedall’invarianza delle mansioni.Così recuperata, nell’assetto delineato dall’art. 2103 c.c.novellato, la reale valenza del principio di irriducibilità dellaretribuzione quale contrappeso a fronte dell'ampliamento deipoteri datoriali, il nuovo corso interpretativo formatosi su talenorma si pone in linea di coerenza, individuando in siffattoprincipio un limite generale all'autonomia privata nella gestionedel rapporto di lavoro, con la conseguenza che la retribuzione,in quanto elemento essenziale del contratto individuale che unavolta pattuito entra nel patrimonio del lavoratore, non possaessere modificata in peius, se non in sede protetta,indipendentemente dalla concomitante presenza di undemansionamento.Tanto premesso, nel caso di specie, l’accordo riduttivo dellaretribuzione interveniva in data 7 marzo 2013 e producevaeffetti, quanto meno sino al 23 giugno 2015, nella vigenzadell’art. 2103 c.c. anteriforma, essendo la novella entrata invigore il 24 giugno 2015, laddove la motivazione della sentenzaappellata è interamente incentrata sull’applicazione dell’art.Numero registro generale 14042/2022Numero sezionale 542/20262103 c.c. novellato, per cui la censura appare in partNeum eqrou dai r accolta generale 8402/2026Data pubblicazione 03/04/2026fondata.2. L’accoglimento del primo motivo di ricorso determinal’assorbimento, in questa sede, del secondo motivo con cui laparte denuncia la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. conriguardo all’interpretazione del patto di riduzione dellaretribuzione nella parte relativa alla connessione con il P.M.S.ai fini dell’eccepita compensazione.3. Transitando all’esame del terzo motivo, con cui si censurala sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2005, 2009, 2014 e 2018 anche inrelazione agli artt. 1362 e 1363 c.c., in merito al diritto delricorrente agli scatti di anzianità abrogati dalla contrattazionecollettiva con l’introduzione del trattamento minimocomplessivo di garanzia e allo stesso corrisposti solo fino algennaio 2012, la censura è inammissibile.In particolare, la società sostiene che, essendo statostabilito nel 2004, allorquando venivano abrogati gli scatti dianzianità, di conservarli, in via transitoria, per i dirigenti in forzeal novembre 2004, fino al riconoscimento di un aumentoretributivo strutturale che li avrebbe assorbiti a partiredall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], era arbitraria l’interpretazione data dalla Corted’appello secondo cui il dipendente, non avendo ricevuto unsuccessivo aumento strutturale nel 2009, aveva diritto a partireda tale anno agli scatti, posto che lo stesso aveva avuto nel2005 lo scatto strutturale a cui si riferiva la norma.Va premesso che nel giudizio di legittimità le censurerelative all’interpretazione del contratto collettivo offerta dalgiudice di merito possono essere prospettate unicamente sottoil profilo della mancata osservanza dei criteri legali diermeneutica contrattuale e della insufficienza oNumero registro generale 14042/2022Numero sezionale 542/2026contraddittorietà della motivazione, mentre la seNmumpelroic dei r accolta generale 8402/2026Data pubblicazione 03/04/2026contrapposizione dell’interpretazione proposta dal ricorrente aquella accolta nella sentenza impugnata non rileva ai finidell’annullamento di quest’ultima; la denuncia della violazionedelle regole di ermeneutica e la denuncia del vizio dimotivazione esigono la specifica indicazione del modoragioni dell’obiettiva deficienza o contraddittorietà delragionamento del giudice, non potendo le censure risolversinella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa daquella criticata. (Cass. 2/5/2012 n. 6641).Ebbene, dalla lettura della sentenza impugnata si evince chela Corte territoriale muoveva dalla lettura dell’art. 3 del CCNLDirigenti Industria 2004 che, nell’introdurre il Trattamentominimo complessivo di garanzia , prevedeva una disciplinatransitoria stabilendo alla lett. c) che al Dirigente in servizioalla data di sottoscrizione del Contratto medesimo che non abbiagià maturato il numero massimo di aumenti di anzianità previstodall'art. 6 del [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro 23 maggio2000 come modificato dall'Accordo 26 marzo 2003, saràcorrisposto un importo mensile lordo in cifra fissa pari a €129,11 (€ centoventinove/11) al compimento di ciascun bienniodi anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal primogiorno del mese successivo al biennio stesso e allasuccessiva lett. d) che gli importi erogati ai sensi dellaprecedente lettera c), in considerazione della specifica naturadegli stessi, potranno essere assorbiti da futuri aumentieconomici strutturali riconosciuti al dirigente in sede aziendalea partire dal 1° gennaio 2005 .Proseguendo nella disamina della normativa contrattuale, laCorte osservava che il successivo CCNL 2009 aveva previsto cheNumero registro generale 14042/2022Numero sezionale 542/2026 gli importi spettanti a titolo di aumenti di anzianità, aNiu mseerno dsi ir accolta generale 8402/2026Data pubblicazione 03/04/2026della disciplina che precede, in considerazione della specificanatura degli stessi, possono essere assorbiti da aumentieconomici strutturali riconosciuti al dirigente in sede aziendalea partire dal 1° gennaio 2009 , scadenza confermata anchein sede di rinnovo del 2014.Nell’interpretare tali norme, la Corte riteneva chel’assorbimento degli scatti di anzianità fosse stato scandito dallacontrattazione collettiva nel senso che, quanto al quadriennio2004-2008, fosse subordinato alla condizione delriconoscimento di aumenti strutturali dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quanto alperiodo successivo, di aumenti strutturali dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA],scansione temporale a cui ci si doveva attenere fedelmente perciascun periodo, essendosi in presenza di norme di dirittotransitorio.A fronte di tale ragionamento decisorio, la parte ha intesodenunciare la violazione delle regole di ermeneuticacontrattuale, senza la specifica indicazione dei criteri legaliasseritamente violati e delle ragioni dell’obiettiva deficienza ocontraddittorietà del soprariportato ragionamento giudiziale,così finendo per articolare censure che a ben vedere si risolvononella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa daquella criticata.4. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al primomotivo e per l’effetto la sentenza va cassata con rinvio alla Corted’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederàanche sulle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, dichiarando assorbito ilsecondo motivo e inammissibile il terzo motivo; cassa laNumero registro generale 14042/2022Numero sezionale 542/2026sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Milano sul mNumoetriov doi r accolta generale 8402/2026Data pubblicazione 03/04/2026accolto.Così deciso nell’adunanza camerale del 4 febbraio 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]