CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 settembre 2026
Cassazione n. 25645/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troricorrente –avverso la sentenza n. 1841/2025 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 09/05/2025 R.G.N. 2798/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23359/2025Numero sezionale 3135/2026Numero di raccolta generale 25645/20261. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata,all’esito di trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c., haconfermato la pronuncia di primo grado che aveva respintol’impugnativa del licenziamento disciplinare intimato adAgostino Chiatto dalla SMA [OSCURATO:PERSONA], rigettando l’appellodepositato dal lavoratore in data 25 ottobre 2024.2. La Corte, sul punto che ancora qui rileva, ha argomentato:«Lette le note scritte, rilevata la tardività della richiesta ditrattazione orale della parte appellante, alla udienza odierna del10.4.2025, la Corte riservava la causa in decisione».3. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso ilsoccombente con un unico articolato motivo; ha resistito concontroricorso l’intimata.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il motivo di ricorso denuncia la nullità del procedimento edella sentenza gravata, in relazione all’art. 127 ter c.p.c., permancata fissazione dell’udienza di discussione orale, nonostantela richiesta della parte appellante e la sostituzione della primaudienza di trattazione della causa con note scritte mediantedecreto comunicato alla medesima prima della costituzione dellaparte appellata e prima della scadenza del termine di cui all’art.436 c.p.c.Numero registro generale 23359/2025All’uopo si deduce che, rispetto all’udienza di discussione fissataN umero sezionale 3135/2026Numero di raccolta generale 25645/2026per l’appello in data 7 novembre 2024 per il giorno 10 apriDleat a pubblicazione 21/09/20262025, con decreto del 5 marzo 2025 si disponeva la sostituzionedi detta udienza ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, assegnando termine sino alle 9.30 del giornodi udienza per il deposito di note scritte e avvisando «dellafacoltà di presentare richiesta di trattazione orale entro iltermine di cinque giorni dalla data di comunicazione delpresente decreto».Viene rilevato che l’appellata società solo successivamente sicostituiva con memoria in data 28 marzo 2025 e chel’appellante, con le note di trattazione scritta, al fine di replicarecompiutamente alle avverse difese, chiedeva «concessione ditermine per note difensive o fissarsi udienza di discussioneorale».Si argomenta che, nonostante ciò, la causa veniva trattenuta indecisione, sulla base di una asserita tardività della richiesta difissazione della discussione orale che si sarebbe consumataancor prima dell’instaurazione del contraddittorio e dellacostituzione dell’appellata.2. Il motivo è fondato.Opportuno premettere che, nel caso all’attenzione del Collegioin cui l’atto di appello è stato depositato in data 25 ottobre 2024,non trova applicazione la novella del combinato disposto degliartt. 127 ter e 128 c.p.c., introdotta dal d.lgs. n. 164/2024,entrato in vigore il 26 novembre 2024, in difetto di una esplicitadisposizione normativa in tal senso, così come stabilito dall’art.7, comma 2, del medesimo decreto legislativo (v. Cass. n.11378/2026).Ciò premesso, le Sezioni unite di questa Corte, avuto rigNuuamredroo re gistro generale 23359/2025Numero sezionale 3135/2026alla versione qui applicabile dell'art. 127-ter c.p.c. anteriNourmee roa dlli era ccolta generale 25645/2026modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024, hanno statuito cheDa,t a pubblicazione 21/09/2026nel processo del lavoro, il provvedimento con cui il giudicesostituisce l'udienza destinata alla discussione della causa coldeposito di note scritte è ammissibile a condizione che, tral’altro, «nessuna delle parti si opponga a tale sostituzione» esempre che il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato infunzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa«qualora l'iter processuale necessiti di chiarimenti in base allasituazione concreta» (Cass., Sez. un., n. 17603/2025).Orbene, nella specie la Corte territoriale ha disatteso «larichiesta di trattazione orale della parte appellante» sull’erratoassunto che fosse tardiva, comminando una decadenza nonprevista dalla legge, atteso che l’art. 127 ter, comma 2, c.p.c.,qualifica come perentorio solo il termine minimo stabilito per ildeposito delle note, ma non quello di cinque giorni dallacomunicazione in cui la parte costituita può opporsi allasostituzione, né quello successivo, sempre di cinque giorni,entro cui il giudice deve provvedere.Come noto, il termine perentorio è solo quello espressamentedichiarato tale dalla legge secondo la previsione dell’art. 152,secondo comma, c.p.c. o quello fissato dal Giudice che dallalegge sia autorizzato a fissare. Se il legislatore avesse intesoqualificare come perentori i termini in questione nell’art. 127 terc.p.c. l’avrebbe espressamente previsto, visto che ha qualificatoperentori i diversi termini disciplinati per le parti per deposito dimemorie. Laddove ha voluto ha cioè richiamato la disciplinapropria dei termini perentori nell’ambito dello stesso articolo;non avendolo fatto, evidentemente non ha inteso comminareNumero registro generale 23359/2025alcuna decadenza per l’eventuale violazione (così Cass. nN. umero sezionale 3135/2026Numero di raccolta generale 25645/202611378/2026 cit.). Data pubblicazione 21/09/2026Inoltre, la Corte territoriale non ha tenuto conto che la societàappellata si era costituita solo successivamente al decreto disostituzione dell’udienza pubblica e al decorso del relativotermine assegnato alla parte per opporsi; di modo che larichiesta di fissazione della discussione orale risultavaampiamente giustificata dall’iter processuale e dall’esigenza diripristinare il pieno dispiegarsi del principio del contraddittorioin ragione della sopravvenuta costituzione in appello.In coerenza con i principi stabiliti dalla pronuncia delle Sezioniunite prima richiamata, questa Corte ha avuto modo diaffermare che «se è vero che anche nel rito del lavoro, èpossibile il ricorso al modello di sostituzione cartolare, è pur veroche detto principio vale a patto che la sostituzione non sipretenda integrale e che l’iter processuale non richiedachiarimenti in base al delinearsi della situazione concreta. Se,infatti, l’andamento processuale richiede un chiarimentodialogico tra le parti ed il giudice è indispensabile recuperare ilprincipio del contraddittorio, anche a tutela del diritto di difesa.La dialettica delle parti ed il confronto dialogico sono del restoalla base del rispetto dei principi del giusto processo e del dirittodi difesa, sicché alcuna compressione degli stessi può derivaredall’adozione del rito cartolare» (in termini, Cass. n. 252/2026).Nel caso di specie, la decisione della Corte territoriale si è postain contrasto con i principi richiamati, non solo trascurando larichiesta di fissazione dell’udienza di discussione orale sulla basedi una motivazione errata in diritto, ma anche definendo ilgiudizio in una unica udienza cartolare, nonostante losvolgimento concreto del processo imponesse di ripristinare ilNumero registro generale 23359/2025pieno dialogo tra le parti in funzione di garanzia del principio deNl umero sezionale 3135/2026Numero di raccolta generale 25645/2026contraddittorio e del diritto di difesa. Data pubblicazione 21/09/20263. In conclusione, il ricorso dev’essere accolto, con cassazionedella sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato indispositivo, il quale si uniformerà a quanto statuito, fissandol’udienza di discussione in grado d’appello e provvedendo anchealle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, ancheper le spese.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 giugno2026.La PresidenteDott.ssa Margherita LeoneNumero registro generale 23359/2025Numero sezionale 3135/2026Numero di raccolta generale 25645/2026Data pubblicazione 21/09/2026