CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05705/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 10 marzo 2021 il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ha respinto l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del 10 giugno 2020 dello stesso Tribunale che aveva respinto l'istanza di declaratoria della prescrizione della pena inflitta con sentenza del Tribunale di Monza del 30 gennaio 2004, irrevocabile il 10 ottobre 2004. L'opposizione è stata respinta sul rilievo che il soggetto è stato dichiarato recidivo aggravato con la sentenza della Corte di appello di Milano del 18 marzo 2013, irrevocabile il 3 maggio 2013. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché l'art. 172, ultimo comma, cod. pen. deve essere interpretato nel senso che osti alla prescrizione solo la dichiarazione di recidiva avvenuta con la sentenza di cognizione che infligge la pena di cui si discute la prescrizione, e non quella contenuta in sentenze successive. Con il secondo motivo chiede sollevarsi questione di costituzionalità dell'art. 172, ultimo comma, cod. pen. ove diversamente interpretato, per irragionevolezza e sproporzione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale ed il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo sostiene che la dichiarazione di recidiva aggravata rilevante ai fini dell'art. 172 cod. pen. debba essere pronunciata soltanto dal giudice della cognizione che ha inflitto la pena della cui prescrizione si discute con irrilevanza di eventuali dichiarazioni successive di recidiva intervenute tra la irrevocabilità della sentenza ed il maturare della prescrizione. Il motivo è infondato, perché il collegio ritiene di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, seguito anche dal giudice dell'esecuzione nella decisione impugnata, che ritiene che l'estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., a condizione che la recidiva venga accertata in un qualsiasi momento immediatamente precedente al decorso del termine di prescrizione della pena (Sez. 1, Sentenza n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020, Figlionneni, Rv. 278165; Sez. 1, Sentenza n. 58475 del 26/09/2018, Riva, Rv. 275318; conformi Sez. 1, Sentenza n. 13398 del 19/02/2013, Milacic, Rv. 256022, Sez. 1, Sentenza n. 44612 del 03/10/2013, Mari, Rv. 257896). Come già evidenziato nelle precedenti pronunce, infatti, ciò che rileva ai fini ostativi è che la dichiarazione della recidiva aggravata avvenga durante il decorso del termine di prescrizione della pena, e prima che lo stesso sia interamente spirato. In ricorso si sostiene che questo indirizzo giurisprudenziale non sia conforme alla lettera della norma dell'art. 172, comma 7, cod. pen., che distinguerebbe nelle cause ostative tra la recidiva e l'aver riportato condanna durante il tempo necessario a prescrivere, ma questa conclusione non è corretta, perché la ratio dell'istituto della prescrizione della pena è la perdita di interesse dello Stato per la punizione di fatti che sono molto risalenti nel tempo se medio tempore il condannato ha perso la capacità criminale che lo aveva portato a commettere il reato. La dichiarazione giudiziale di recidiva qualificata, intervenuta durante il decorso del termine di prescrizione della pena, dimostra che il condannato non ha perso capacità criminale con il passaggio del tempo, e mantiene vivo conseguentemente l'interesse dello Stato, a tutela di tutti gli altri consociati, all'esecuzione della pena a suo tempo inflitta. 2. La questione di costituzionalità proposta nel secondo motivo è manifestamente infondata. Si premette che i precedenti costituzionali di riferimento riportati nel ricorso, relativi all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen, all'art. 4-bis ord. pen, ed all'art. 58 quater ord. pen., non sono pertinenti, attenendo ad/ istituti molto diversi da quello in esame. In ogni caso, il motivo di ric:orso è impostato sulla tesi che, ad interpretare diversamente l'art. 172, comma 7 , cod. pen, ed a riconoscere rilievo ai fini ostativi anche alle dichiarazioni di recidiva intervenute nelle more tra la sentenza di condanna e la maturazione del termine di prescrizione, si farebbe del recidivo un soggetto dotato di una presunzione assoluta di pericolosità. In realtà, questa tesi è manifestamente infondata, perché non è coerente con gli approdi interpretativi consolidati cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità in punto di recidiva. 2 LL Già la sentenza Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664 aveva, infatti, ribadito il rifiuto di una recidiva intesa come status formale del soggetto, sostenendo che essa è produttiva di effetti unicamente se il giudice ne accerti i requisiti costitutivi, verificando non solo l'esistenza del presupposto formale rappresentato dalla previa condanna, ma anche procedendo al riscontro sostanziale della più accentuata colpevolezza, per cui il soggetto risulta particolarmente riprovevole per essersi mostrato insensibile all'ammonimento derivante dalla precedente condanna, e della maggior pericolosità, intesa come indice della sua inclinazione a delinquere; sicché la recidiva richiede un accertamento, nel caso concreto, della relazione qualificata tra lo status e il fatto, che deve risultare sintomatico, in relazione alla tipologia dei reati pregressi e all'epoca della loro consumazione, sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolosità sociale. Questi principi sono stati ulteriormente confermati e ribaditi da Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044 e da Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 dep. 2019, Schettino, Rv. 275319. La esigenza di concretizzazione della recidiva ha permeato di sé anche l'interpretazione dell'art. 172, comma 7, cod. pen., perché l'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità ritiene che, con riguardo all'effetto preclusivo dell'estinzione della pena per prescrizione, la recidiva qualificata non rileva se sia stata accertata in data anteriore alla sentenza la cui pena è oggetto di richiesta di prescrizione, perché tale accertamento non può modificare la valutazione compiuta nel successivo giudizio nel quale è stata esclusa la sussistenza di una maggiore e accresciuta pericolosità (Sez. 1, Sentenza n. 23878 del 26/05/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247673), ed è del tutto escluso, in ogni caso, che essa possa essere desunta dal giudice dell'esecuzione sulla base dei precedenti penali del condannato, in mancanza di un accertamento in sede di cognizione (Sez. 5, Sentenza n. 46804 del 14/10/2021, Occhipinti, Rv. 282383). Alla luce del diritto vivente, che ammette, pertanto, la ostatività della recidiva qualificata solo nel caso di dichiarazione giudiziale della stessa effettuata dal giudice della cognizione dopo un giudizio personalizzato di maggiore capacità criminale del condannato, per di più effettuato solo in un periodo molto limitato che inizia con la pronuncia di cognizione e termina con lo spirare del termine di prescrizione t non esiste, pertanto, quel rischio di trasformare la condizione ostativa della recidiva in quella presunzione assoluta di pericolosità sociale indicata nella istanza di incidente di costituzionalità. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorre