CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 giugno 2025
Cassazione n. 33152/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23-09-2025 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni rassegnate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputata, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 settembre 2025, la Corte di appello di L'Aquila confermava la decisione del 5 giugno 2023, con la quale il Tribunale di Teramo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 8 di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, reato a lei contestato perché, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, ometteva informazioni dovute, non dichiarando redditi conseguiti da locazioni immobiliari negli anni 2017, 2018 e 2019, che avrebbero comportato una diversa' quantificazione del beneficio; fatto accertato in Bellante in data anteriore al 21 febbraio 2020. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello abruzzese, la [OSCURATO:PERSONA], tramite i suoi difensori, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 1781 lett. c), 179 e 601 cod. proc. pen. e lamenta il difetto di instaurazione del rapporto giuridico processuale, stante l'omessa citazione dell'imputata e del co-difensore nel giudizio di appello, essendo la ricorrente rimasta ignara della celebrazione del processo di secondo grado, al pari del co-difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], avendo l'altro difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], tempestivamente eccepito tale nullità con le conclusioni scritte depositate il 7 settembre 2025 e reiterate in udienza. Con il secondo motivo, è stata eccepita la violazione degli art. 484, 490 e 510 cod. civ. e 7, comma 2, del decreto legge n. 4 del 2019, rilevandosi che la Corte di appello ha confuso la disponibilità di fatto con la titolarità giuridica rilevante ai fini reddituali, non considerando che l'imputata in data 16 febbraio 2016 ha accettato l'eredità con beneficio di inventario, il che comporta che, fino alla chiusura della procedura di liquidazione o all'eventuale decadenza dal beneficio, i canoni di locazione percepiti dall'erede beneficiato non entrano nel suo patrimonio personale, ma accrescono la massa attiva ereditaria, per cui l'erede che incassa quei canoni non sta percependo un reddito da lavoro o da capitale proprio, ma sta compiendo un atto di conservazione e di gestione di un patrimonio separato. Con il terzo motivo, si contesta il giudizio sull'elemento soggettivo del reato, osservandosi che, alla stregua delle precedenti deduzioni sulla accettazione della eredità con beneficio di inventario, è almeno doveroso ipotizzare che la [OSCURATO:PERSONA] abbia agito nella ferma convinzione di operare nel pieno rispetto della legge. Con il quarto motivo, la difesa lamenta la mancata esclusione dell'abolitio criminis della norma incriminatrice, stante la discontinuità strutturale tra la disciplina del reddito di cittadinanza e quella del nuovo assegno di inclusione. 2Con il quinto motivo, è stato dedotto il travisamento della prova nella misura in cui i giudici di appello non hanno ritenuto configurabile in capo all'imputata una negotiorum gestio rispetto alla sua attività di riscossione dei canoni per conto dell'eredità giacente, a nulla rilevando la mancanza di una rendicontazione. 2.1. Con memoria trasmessa il 2 aprile 2026, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputata, nell'associarsi alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso. 1. Dalla disamina del fascicolo processuale, consentita in ragione della tipologia della doglianza sollevata, emerge che, effettivamente, il decreto di citazione per il giudizio di appello, emesso il 23 giugno 2025 in vista dell'udienza del 23 settembre 2025, è stato validamente notificato in data 25 giugno 2025 unicamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e non anche all'imputata e all'altro co-difensore, ossia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], la cui nomina fiduciaria, risalente al 19 marzo 2023, era allegata all'atto di appello e non risulta essere stata revocata. Tale vizio processuale è stato tempestivamente eccepito dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nelle conclusioni scritte trasmesse in vista dell'udienza del 23 settembre 2025 alla Corte territoriale, che però non ha dato risposta all'eccezione difensiva. 2. Dunque, stante la non corretta instaurazione del rapporto giuridico processuale nei confronti dell'imputata appellante e del suo co-difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla vocatio in iudicium del processo di appello, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, da ciò discendendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per l'ulteriore corso. P.Q P.Q.M