CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36911/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5848/2016 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Rieti, elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] rEquitalia [OSCURATO:SOCIETA].", con sede in Roma, in persona di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di responsabile del contenzioso elettorale per il Lazio, giusta procura speciale a mezzo di rogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] da Roma il 20 gennaio 2016, rep. n. 40959, nella veste di agente della riscossione per la Provincia di Rieti, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Rieti, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 29 luglio 2015 n. 4461/01/2015; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 novembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", nella veste di agente della riscossione per la Provincia di Rieti, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 29 luglio 2015 n. 4461/01/2015, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per l'importo di C 25.757,32 (con i relativi accessori) con riguardo al ruolo emanato col n. 2013/001438 dal Tribunale di Rieti - [OSCURATO:PERSONA] per spese giudiziali, imposta di registro e contributo unificato per l'anno 2012, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Rieti il 5 maggio 2014 n. 179/02/2014, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente con riguardo all'imposta di registro ed al contributo unificato ed aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario con riguardo alle spese giudiziali, sul rilievo che l'ente impositore non fosse litisconsorte necessario nel processo, che la notifica della cartella di pagamento fosse stata regolare, che il ruolo era stato reso esecutivo nelle forme di legge e che la cartella di pagamento fosse stata idoneamente motivata. Il ricorso è affidato a quattro motivi. L'"[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." si è costituita con controricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso. La controricorrente ha depositato memoria. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26, commi 1 e 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la cartella di pagamento fosse stata regolarmente notificata al contribuente, nonostante la notifica diretta a mezzo del servizio postale senza l'intermediazione di un agente notificatore e senza la redazione della relata di notifica. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, 1, comma 5 -ter, lett. e, del D.L. 17 giugno 2005 n. 106, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2005 n. 156 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il ruolo fosse stato reso esecutivo nelle forme di legge, nonostante la carenza di prova della sottoscrizione apposta in calce, anche in forma elettronica, dal responsabile dell'ente impositore. 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 17 della Legge 27 luglio m2000 n. 212, 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, 24 Cost. e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la cartella di pagamento fosse stata munita di adeguata motivazione, nonostante l'omessa indicazione di elementi riferibili ai presupposti della pretesa impositiva (in particolare, della sentenza penale a cui i singoli tributi sono riferiti), precludendo al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. 4. Con il quarto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata o del relativo procedimento per violazione dell'art.112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sulla domanda di annullamento del ruolo (riprodotto nella cartella di pagamento) per difetto di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. 1.1 Difatti, è pacifico che, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., Sez. 6^-5, 11 febbraio 2016, n. 2790; Cass. Sez. 5^, 23 novembre 2017, n. 28000; Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2018, n. 13124; Cass., Sez. 6^-2, 17 gennaio 2019, n. 1243; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4671; Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2020, n. 20700; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2021, nn. 5154 e 5155; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30898; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362). In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come è implicitamente confermato dal 26, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., Sez. 5A, 6 marzo 2015, n. 4567; Cass., Sez. 3^, 17 ottobre 2016, n. 20918; Cass., Sez. 5^, 14 novembre 2019, n. 29642; Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2020, n. 27697; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36896; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, n. 11431; Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2022, n. 30229). In ordine alla ratio di tale disposizione, si è ribadito che, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, parte 2, del D.P.R. 39 settembre 1973 n. 602, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della Legge 20 novembre 1982 n. 890 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come è stato affermato dalla sentenza n. 175 del 2018 della Corte Costituzionale, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass., Sez. 6^- 5, 12 novembre 2018, n. 28872). 1.2 Nella specie, la sentenza impugnata si è puntualmente uniformata a tale principio, che è stato oggetto di specifica menzione in motivazione (con l'indicazione espressa di un precedente conforme della giurisprudenza di legittimità). 2. Il secondo motivo è infondato. 2.1 Come è noto, l'art. 12, commi 3 e 4, del D.P.R. del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 dispone che: «3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione. 4. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo». 2.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 - a differenza delle omissioni inerenti il contenuto - non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21-octies della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 708; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2020, n. 7664; Cass., Sez. 5", 8 luglio 2021, n. 19405; Cass., Sez. 5", 31 agosto 2022, n. 25624). Peraltro, è pacifico che, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 1, comma 5-ter, lett. e, del D.L. 17 giugno 2005 n. 106, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2005 n. 156, norma di interpretazione autentica dell'art. 12, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, i ruoli sono formati e resi esecutivi anche mediante la c.d. "validazione informatica" dei dati in essi contenuti, eseguita in via centralizzata dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice, che deve considerarsi equipollente alla sottoscrizione del ruolo stesso (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2015, n. 23550; Cass., Sez. 6^-5, 20 gennaio 2017, n. 1449; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2018, n. 14608; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 706; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2020, n. 27850; Cas., Sez. 5", 24 maggio 2021, n. 14162; Cass., Sez. 5", 7 ottobre 2022, n. 29242). 2.3 Nella specie, la sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali principi, avendo affermato che: «i ruoli, anche se non tributari, si intendono firmati e resi esecutivi anche mediante validazione dei dati in essi contenuti, eseguita dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice, di modo che la produzione dell'estratto del ruolo è idonea e sufficiente ad attestare l'esistenza e l'esecutività dell'atto che sta alla base della cartella di pagamento impugnata» 3. Il terzo motivo ed il quarto motivo - la cui stretta ed intima connessione per la comune attinenza alla adeguatezza motivazionale della cartella di pagamento - sono infondati. 3.1 Secondo l'art. 25, commi 2 e 2-bis (quest'ultimo introdotto dall'art. 8 del D.L.vo 26 gennaio 2001 n. 32), del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602: «2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. 2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo» 3.2 Il "contenuto minimo della cartella di pagamento" era fissato ratione temporis dall'art. 6 (con rinvio all'art. 1, commi 1 e 2) del D.M. 3 settembre 1999 n. 321 (portante il "Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46"), comprendendo l'indicazione dell'ente creditore, della specie del ruolo, del codice fiscale e dei dati anagrafici, dell'anno o del periodo di riferimento, dell'importo di ogni articolo di ruolo, del totale degli importi iscritti a ruolo, del numero, della scadenza e dell'importo delle rate, del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella di pagamento, della possibilità di pagamento rateale. Inoltre, secondo il provvedimento adottato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate il 22 aprile 2008, in base all'art. 36, comma 4 -ter, del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008 n. 31, ha previsto che la cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità e con riferimento ai ruoli consegnati dagli agenti della riscossione a partire dall'I_ giugno 2008, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella di pagamento. 3.3 Il contribuente ha dedotto la nullità della cartella di pagamento per presunta carenza di motivazione, riportandone il contenuto nel corpo del ricorso. A questo proposito, è pacifico che, in tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza del giudice tributario sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale - il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di Cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame del ricorso (in termini: Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2020, nn. 9902 e 9903; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2021, n« 7156; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2022, n. 7928; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022, n. 14905). 3.4 Secondo il costante orientamento di questa Corte, un tema di riscossione, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per la validità del ruolo e della cartella di pagamento, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso, al quale detti atti facciano riferimento, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2018, n. 1111; Cass., Sez. 6^, 11 ottobre 2018, n. 25343; Cass., Sez. 5", 19 gennaio 2022, n. 1638; Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 2022, n. 30799). A tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta negli artt. 1, comma 2, e 6, comma 1, del D.M. 3 settembre 1999 n. 321 (che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l'indicazione degli «estremi di tale atto e la relativa data di notifica»), in quanto essa va letta in combinato disposto con le di poco successive norme primarie contenute, prima in via generale nello Statuto del contribuente (art. 7, comma 3, della Legge 27 luglio 2000 n. 212) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nell'art. 8, comma 1, lett. a, del D.L.vo 26 gennaio 2001 n. 32, innovativo degli artt. 1 e 12 del D.P.R. 29 settembre :1973 n. 602, che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto «il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa» (in termini: Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2011, n. 11466; Cass., Sez. 5", 18 gennaio 2018, n. 1111; Cass., Sez. 5", 15 gennaio 2021, n. 576; Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2021, n. 39132; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2022, n. 1638; Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 2022, n. 30799).Peraltro, con specifica attinenza al caso in disanirna, è stato affermato che, ai fini della validità della cartella di pagamento, emessa per la riscossione coattiva di spese di giustizia, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica del precedente accertamento, in quanto l'indicazione di elementi univoci che consentano l'individuazione dell'atto presupposto è idonea a tutelare il diritto di difesa del contribuente, il quale - qualora lamenti lacune nell'identificabilità dei provvedimenti giurisdizionali presupposti, non notificati o non contenenti le ragioni delle pretese creditorie - ha l'onere di dedurre il concreto pregiudizio all'esercizio della difesa derivante dalle omissioni nella cartella e, cioè, di specificare quale contestazione avrebbe potuto svolgere, mediante l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., con una migliore conoscenza delle statuizioni (da ultima: Cass., Sez. 6^-3, 4 marzo 2022, n. 7234). 3.5 Nella specie, come si desume dalla trascrizione riportata in ricorso (alle pagine 21 e 22, in ossequio al canone dell'autosufficienza), la cartella di pagamento conteneva la precisa indicazione del numero del ruolo (n. 2013/001438), della specie del ruolo (ordinario), della dichiarazione di esecutività del ruolo (8 aprile 2013), del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo ([OSCURATO:PERSONA]), dell'ente impositore e dell'ufficio incaricato per eventuali informazioni (Tribunale di Rieti - [OSCURATO:PERSONA] - Campione Penale), della tabella riepilogativa con la specificazione degli anni (2012), dei codici dei tributi (1E10, 1E01 e 1E03), della descrizione delle causali (spese processuali, imposta di registro per atti giudiziari e contributo unificato), degli importi iscritti a ruolo (C 19.323,44, C 5.265,00 ed C 1.160,00), degli interessi maturandi oltre le scadenze (C 1.545,88, C 21,44 e C 92,80), dell'importo totale delle imposte e degli accessori (€: 25.751,44 ed C 2.060,12), dell'importo totale derivante dall'emissione del ruolo da pagare entro e oltre le scadenze (C 25.751,44 ed C 27.811,56). Il che è sufficiente ad assicurare al contribuente, in base ai parametri fissati dall'art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, un complesso di informazioni univocamente idonee alla piena conoscibilità del presupposto della pretesa impositiva. 3.6 Peraltro, secondo quanto è stato accertato dalla sentenza impugnata: «Nella concreta fattispecie, tuttavia, l'indicazione in cartella dell'ufficio creditore (indicato nel Tribunale di Rieti - Campione Penale) e del numero e della data della sentenza (n. 60/2004 de/[17 8 aprile 2008) che costituiva il presupposto della pretesa impositiva ha consentito al contribuente di comprendere perfettamente e pienamente quale fosse Pan ed il quantum dei versamenti omessi, trattandosi di dati o già posti nel diretto bagaglio cognitivo del contribuente medesimo o direttamente accessibili mediante la visione dell'estratto del ruolo allegato» 3.7 Di contro, il ricorrente censura proprio l'omessa indicazione del titolo giudiziale nella cartella di pagamento, lamentando che: «(...) è senza dubbio errata la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che nella fattispecie sarebbe indicato in cartella il numero e la data della sentenza (n. 60/2004 del[l] 8 aprile 2008) e così assolto l'onere motivazionale, Il numero e la data della sentenza non sono indicati in cartella». 3.8 A ben vedere, quindi, a fronte dell'accertamento fattone dal giudice di appello (che ha confermato sul punto la decisione di prime cure), il ricorrente ha dedotto che la sentenza impugnata sarebbe fondata sulla erronea supposizione di un fatto (cioè, l'indicazione degli estremi della sentenza penale - presupposto della pretesa impositiva - nel corpo della cartella di pagamento), la cui verità sarebbe esclusa dal testo stesso della cartella di pagamento. Per cui, la censura finisce col risolversi in parte qua nella inammissibile prospettazione di un errore revocatorio ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., che avrebbe dovuto essere fatto valere dinanzi al giudice di appello con altro mezzo di impugnazione. Difatti, è pacifico che, qualora una parte assuma che la sentenza di secondo grado, impugnata con ricorso ordinario per cassazione, è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti del giudizio di merito, il ricorso è inammissibile, essendo denunziato - al di là della qualificazione come "violazione di legge" - un tipico vizio revocatorio, che può essere fatto valere, sussistendone i presupposti, solo con lo specifico strumento della revocazione, disciplinato dall'art. 395 cod. proc. civ.; nè l'impugnabilità in cassazione dell'eventuale sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione (art. 403, comma 2, cod. proc. civ.) può essere idonea a trasformare un errore revocatorio in errore di diritto (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 27 aprile 2010, n. 10066; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, nn. 23215 e 23216; Cass., Sez. 6^-Lav., 20 aprile 2015, n. 7941; Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2016, nn. 27108 e 27109; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2017, n. 2410; Cass., Sez. Lav., 26 luglio 2019, n. 20406; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8079; Cass., Sez. 2^, 4 febbraio 2021, n. 2630; Cass., Sez. 6^-Lav., 6 ottobre 2022, n. 29088). 3.9 Peraltro, pur contestandone la valenza significativa, lo stesso ricorrente ha ammesso che la cartella di pagamento riportava l'indicazione (alla pagina 4) di un "codice alfanumerico" palesemente ed inequivocabilmente riferibile agli estremi identificativi della sentenza penale in questione ("SE60/200420040408P.R.0538/2012").4. Valutandosi l'infondatezza dei motivi dedotti, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato. 5. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore ella controricorrente, liquidandole nella misura di C 200,00 pe