CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 33375/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso,letta la memoria di replica a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] datata 03/04/2026, con laquale si insite nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 08/07/2022 la Corte di Appello di Bari haconfermato la sentenza emessa in data 23/10/2023 dal Tribunale di Bari, dicondanna dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di patente diguida commesso il 18 maggio 2018.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell’imputato, articolando tre motivi.2.1 Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazioneai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimentoall’elemento psicologico del reato di cui all’art. 648 cod. pen.; assume la difesache la Corte di appello ha ritenuto integrato il dolo del reato in via presuntiva conmotivazione apparente, senza indicare elementi concreti che comprovino laconsapevolezza dell'imputato circa la provenienza illecita della patente.2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen.,in relazione agli artt. 125 comma 3, 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. conriferimento alla richiesta di riconoscimento della non punibilità per particolaretenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. e delle circostanze attenuantigeneriche con giudizio di prevalenza sulla recidiva. La difesa lamenta che laCorte di appello avrebbe rigettato le richieste difensive con motivazione assenteo apparente, senza valutare le circostanze poste in rilievo con i motivi nuovi,quali la condotta collaborativa susseguente al reato, per avere l'imputatonell'immediatezza fornito agli operanti la sua versione dei fatti, esibendo lapatente di guida; né è stato considerato, ai fini della richiesta di cui all’art. 131bis cod. pen., che il tribunale aveva sussunto la condotta nella fattispecie dellaricettazione di lieve entità.2.3. Con il terzo motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen.,con riferimento alla negata applicazione della pena pecuniaria sostitutiva e/o dellavoro di pubblica utilità ex artt. 20 bis, 56 bis, 58 L. 689/81 e 133 cod. pen.;lamenta la difesa che la Corte di appello, con motivazione apparente ed illogica,ha ritenuto che le prescrizioni accompagnatorie delle pene sostitutive richiestenon sarebbero state rispettate dall'imputato, attesi i precedenti penali a suocarico, senza valutare in concreto l’attuale personalità dell’imputato e senzaconsiderare né il tempo decorso dal fatto, risalente al 2018, né l'epoca risalentedelle precedenti condanne e, quindi, l’idoneità della pena sostitutiva ai fini dellarieducazione del reo, tenuto conto dei criteri indicati dall’art. 133 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale, sulla scorta dellaricostruzione dei fatti operata conformemente nei due gradi di merito, ha potutocorrettamente invocare nel caso di specie il consolidato principio secondo cui, aifini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elementosoggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindianche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosaricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui ciò noncostituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un"vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura dellafattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezzacirca la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalitàacquisitive della stessa (cfr., così, tra le altre, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017,Kebe, Rv. 270120 - 01; 7 Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 26871301; Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, Telli, Rv. 257983 01; Sez. 1, n. 13599 del13/03/2012, Pomella, Rv. 252285 01; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010,la versione dell’imputato – secondo la quale ignoti avrebbe riposto la patenteprovento di furto all’interno del suo veicolo – appaia del tutto inverosimile (p. 4sentenza impugnata).3. Quanto al secondo motivo, ancorché in forma succinta, il giudice disecondo grado ha reso adeguata motivazione in ordine al diniego della causa dinon punibilità invocata dalla difesa, avendo ritenuto che, pur essendo il fattoconcernente la contestata ricettazione complessivamente valutato suscettibiledell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 648 secondo commacod. pen. (ora quarto comma), non potesse tuttavia, alla luce del notevole valoredocumentale della patente, reputarsi nel suo complesso tale da integrare laparticolare tenuità dell'offesa secondo il primo degli indici-criteri dell'art. 131 biscod. pen. (modalità della condotta); ratio decidendi che, unitamente allanegativa personalità dell’imputato, desunta dai precedenti penali riportati, hamotivato correttamente il rigetto dell’invocata prevalenza delle circostanzenon apparente né il logica, la difesa omette il necessario confrontoargomentativo, sollevando una doglianza formulata in termini assolutamentegenerici senza alcuna evidenziazione degli elementi idonei al riconoscimentodella causa di non punibilità o degli elementi positivi ai fini del bilanciamentodelle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza, né alcunaconfutazione dello specifico fattore ritenuto dai giudici distrettuali ostativo alriconoscimento dei benefici invocati.4. Quanto al terzo motivo, va detto che, con motivazione assolutamentelogica e corretta in punto di diritto, i giudici del merito hanno ritenuto che iprecedenti penali fossero ostativi al riconoscimento della pena sostitutiva e nonsi potesse dunque formulare una prognosi favorevole sulla sua efficaciarieducativa.In proposito, è d’uopo ricordare che La valutazione della sussistenza deipresupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteriprevisti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizioprognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non puòprescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen. (v. sez.2, sent. n. 25085 del 18/06/2010 Ud., Rv. 247853 – 01: fattispecie nella quale siè ritenuto che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltantoperché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senzadovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni).5. Per i motivi esposti, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favoredella Cassa delle ammende, mancando elementi idonei ad escludere profili dicolpa nell'introdurre il presente gravame. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]