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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 39123/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 10/02/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Monza in data 17/01/2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di ricettazione.

L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 624 cod. pen. (primo motivo); -violazione di legge in relazione agli artt. 648 cpv. e 157 cod. pen. (secondo motivo).

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo pecca di aspecificità.

Il ricorrente ha reiterato le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione.

È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che questeultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

Inoltre, con l'evocazione di censure in fatto, il ricorrente sollecita una rilettura del giudizio di merito non consentita in sede di legittimità.

Manifestamente infondato è il secondo motivo.

Secondo la nuova formulazione dell'art. 157 cod. pen., come modificato dalla legge 251/2005, "per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti"; considerato che il reato di ricettazione è punito con la pena da due a otto anni e con la multa da euro 516 ad euro 10.329, il reato in questione, anche nell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma, si prescrive nel termine massimo di anni dieci.

E tale termine, essendo stato il reato accertato in data 07/01/2013, non era ancora decorso alla data di pronuncia della sentenza della Corte d'Appello.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inannmissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 10/02/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Monza in data 17/01/2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di ricettazione. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 624 cod. pen. (primo motivo); -violazione di legge in relazione agli artt. 648 cpv. e 157 cod. pen. (secondo motivo). Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo pecca di aspecificità. Il ricorrente ha reiterato le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che questeultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Inoltre, con l'evocazione di censure in fatto, il ricorrente sollecita una rilettura del giudizio di merito non consentita in sede di legittimità. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Secondo la nuova formulazione dell'art. 157 cod. pen., come modificato dalla legge 251/2005, "per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti"; considerato che il reato di ricettazione è punito con la pena da due a otto anni e con la multa da euro 516 ad euro 10.329, il reato in questione, anche nell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma, si prescrive nel termine massimo di anni dieci. E tale termine, essendo stato il reato accertato in data 07/01/2013, non era ancora decorso alla data di pronuncia della sentenza della Corte d'Appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inannmissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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