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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 agosto 2026

Cassazione n. 24484/2026

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ENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE- intimata –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 1510/2025, depositata il 6/3/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1510/2025, depositata il 6/3/2025, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha respinto l’appello diCinzia Buraglia avverso la sentenza della CGT di Roma, la quale avevarigettato il ricorso della contribuente contro le cartelle di pagamento n.097 2016 0142971385 000 e n. 097 2016 0042622062 000, per omessoNumero registro generale 6847/2025Numero sezionale 5533/2026Numero di raccolta generale 24484/2026Data pubblicazione 05/08/2026versamento dell’imposta di registro su atti giudiziari.

Alla base delladecisione il rigetto dell’eccezione di prescrizione, per effetto dell’utileinterruzione del termine con la notifica della cartella di pagamento.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,affidato a due motivi, illustrati con memoria, mentre l’Agenzia delleEntrate -Riscossione resta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo di ricorso si censura la violazione degli artt. 112,115, 116 e 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma,num. 3, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull’eccezione di giudicatocon riguardo alla cartella n. 097 2016 0142971385 000, che – secondo laprospettazione della ricorrente – sarebbe stata annullata con sentenza n.20385/2018 emessa dalla CTP di Roma e non appellata.2.

Col secondo motivo di ricorso si censura la violazione degli artt.112, 115, 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num.3, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato conriguardo alla cartella n. 097 2016 0042622062 000, annullata consentenza n. 9228/2019 della CTP di Roma, come già accertato consentenza n. 7567/2020 pronunciata dalla medesima CTP e non impugnatadall’Agenzia se non per altre cartelle (cfr. sentenza n. 2582/2023 dellaCTR del Lazio).3.

Entrambe le censure, da esaminarsi congiuntamente per via dellastretta connessione, sono fondate e vanno, perciò, accolte, assorbite leulteriori censure, con riguardo alla cartella n. 097 2016 0042622062 000,di violazione degli artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod.civ., degli artt. 54, 76 e 78 d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 7 legge n.212/2000, sempre in relazione al medesimo canone censorio, per aver laCGT erroneamente ritenuto valida la notifica della cartella ed altresìomesso di pronunciare sull’eccezione di nullità derivata della cartella,quale conseguenza dell’omessa notifica dell’atto presupposto, costituitoNumero registro generale 6847/2025Numero sezionale 5533/2026Numero di raccolta generale 24484/2026Data pubblicazione 05/08/2026dall’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, così pervenendoall’errata conclusione che l’eccezione di prescrizione della pretesatributaria sottesa alla cartella fosse infondata.3.1.

In effetti, la Corte regionale ha omesso di pronunciaresull’eccezione di giudicato esterno, pur articolata dalla ricorrente, secondoquanto si evince dagli atti che la parte ha riprodotto in ossequio alprincipio di autosufficienza del ricorso per cassazione.3.2.

Il giudice di appello si è, dunque, sottratto all’accertamentodell’eccepito giudicato esterno, verifica questa che pone la necessità diriscontri fattuali di non immediata evidenza con riferimento alla pretesa dicui alla cartella n. 097 2016 0042622062 000, non esigibili nella presentesede.3.3.

La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,anche per la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvioalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 9 luglio 2026.IL PRESIDENTEUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE- intimata –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 1510/2025, depositata il 6/3/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1510/2025, depositata il 6/3/2025, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha respinto l’appello diCinzia Buraglia avverso la sentenza della CGT di Roma, la quale avevarigettato il ricorso della contribuente contro le cartelle di pagamento n.097 2016 0142971385 000 e n. 097 2016 0042622062 000, per omessoNumero registro generale 6847/2025Numero sezionale 5533/2026Numero di raccolta generale 24484/2026Data pubblicazione 05/08/2026versamento dell’imposta di registro su atti giudiziari. Alla base delladecisione il rigetto dell’eccezione di prescrizione, per effetto dell’utileinterruzione del termine con la notifica della cartella di pagamento.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,affidato a due motivi, illustrati con memoria, mentre l’Agenzia delleEntrate -Riscossione resta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si censura la violazione degli artt. 112,115, 116 e 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma,num. 3, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull’eccezione di giudicatocon riguardo alla cartella n. 097 2016 0142971385 000, che – secondo laprospettazione della ricorrente – sarebbe stata annullata con sentenza n.20385/2018 emessa dalla CTP di Roma e non appellata.2. Col secondo motivo di ricorso si censura la violazione degli artt.112, 115, 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num.3, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato conriguardo alla cartella n. 097 2016 0042622062 000, annullata consentenza n. 9228/2019 della CTP di Roma, come già accertato consentenza n. 7567/2020 pronunciata dalla medesima CTP e non impugnatadall’Agenzia se non per altre cartelle (cfr. sentenza n. 2582/2023 dellaCTR del Lazio).3. Entrambe le censure, da esaminarsi congiuntamente per via dellastretta connessione, sono fondate e vanno, perciò, accolte, assorbite leulteriori censure, con riguardo alla cartella n. 097 2016 0042622062 000,di violazione degli artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod.civ., degli artt. 54, 76 e 78 d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 7 legge n.212/2000, sempre in relazione al medesimo canone censorio, per aver laCGT erroneamente ritenuto valida la notifica della cartella ed altresìomesso di pronunciare sull’eccezione di nullità derivata della cartella,quale conseguenza dell’omessa notifica dell’atto presupposto, costituitoNumero registro generale 6847/2025Numero sezionale 5533/2026Numero di raccolta generale 24484/2026Data pubblicazione 05/08/2026dall’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, così pervenendoall’errata conclusione che l’eccezione di prescrizione della pretesatributaria sottesa alla cartella fosse infondata.3.1. In effetti, la Corte regionale ha omesso di pronunciaresull’eccezione di giudicato esterno, pur articolata dalla ricorrente, secondoquanto si evince dagli atti che la parte ha riprodotto in ossequio alprincipio di autosufficienza del ricorso per cassazione.3.2. Il giudice di appello si è, dunque, sottratto all’accertamentodell’eccepito giudicato esterno, verifica questa che pone la necessità diriscontri fattuali di non immediata evidenza con riferimento alla pretesa dicui alla cartella n. 097 2016 0042622062 000, non esigibili nella presentesede.3.3. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,anche per la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvioalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 9 luglio 2026.IL PRESIDENTEUgo Candia
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