CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40716/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05M8ANY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] e finalizzata alla rescissione del giudicato formatosi per effetto della sentenza emessa il 06/04/2022 dal Tribunale di Bologna, divenuta irrevocabile il 26/06/2022 e con la quale l'istante era stato condannato alla pena di un anno di reclusione ed € 200,00 di multa per il reato previsto dagli artt. 56, 624 e 625 cod.pen.. La Corte territoriale ha premesso che il predetto giudizio era stato celebrato nell'assenza dell'imputato; che, dall'esame del fascicolo del dibattimento, era risultato che l'imputato era stato sottoposto a identificazione il 14/04/2020 e che, in tale sede, aveva nominato quale difensore di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo; che era stato dedotto che, successivamente, l'imputato aveva perso ogni contatto con il difensore di fiducia, il quale aveva peraltro presenziato al giudizio e dato corso al mandato ricevuto; che, dalla documentazione acquisita presso il DAP, risultava che - al momento della pronuncia della sentenza - l'imputato era libero per poi essere detenuto a far data dal 17/06/2022. La Corte ha quindi osservato che non ricorrevano, nel caso di specie, i presupposti per la rescissione del giudicato, non avendo il ricorrente allegato circostanze idonee - in presenza della nomina di un difensore di fiducia - a comprovare l'effettiva mancanza di conoscenza della pendenza del processo; ciò anche in considerazione del fatto che il difensore non aveva mai formalmente rinunciato al mandato e, anzi, aveva concretamente difeso il proprio assistito; rilevando che il ricorrente aveva altresì allegato di non avere potuto seguire le vicende del procedimento penale in quanto detenuto per altra causa, non essendo però tale la sua condizione al momento di esercizio dell'azione penale. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - la contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova in ordine allo stato di detenzione del ricorrente. Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe travisato ed erroneamente interpretato la succitata certificazione rilasciata dal DAP; esponendo che, sulla base della certificazione storica contestualmente depositata, risultava che - a decorrere dal 17/04/2020, tre giorni dopo il verbale di identificazione relativo al procedimento oggetto di giudizio - il ricorrente era stato tratto in arresto e trattenuto in stato di restrizione sino al 03/02/2022; evidenziando quindi come lo stesso fosse stato legittimamente impedito a prendere conoscenza della pendenza del giudizio, la cui prima udienza si era peraltro celebrata il 02/02/2022 e quindi ancora in costanza dello stato di restrizione e - comunque - a mantenere i contatti con il difensore di fiducia. Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - la carenza di motivazione in ordine alla richiesta subordinata di restituzione nel termine e la conseguente inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen.. Ha dedotto che la Corte aveva del tutto omesso di esaminare tale istanza, rappresentando come lo stato di detenzione del ricorrente avesse rappresentato un legittimo impedimento che gli aveva reso impossibile partecipare alla prima udienza e di venire a conoscenza della sentenza di condanna. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, limitatamente al secondo motivo. 2. Il testo dell'art.629bis cod.proc.pen., inserito dall'arti, comma 71, della I. 23 giugno 2017, n.103, prevedeva - nella originaria formulazione e nel testo vigente ratione temporis (applicabile in caso di dichiarazione di assenza pronunciata anteriormente al 10 novembre 2022, data di entrata in vigore della riforma contenuta nel d.lgs. 10/10/2022, n.150, ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art.89, comma 1) - che il condannato con sentenza definitiva e dichiarato assente per tutta la durata del processo potesse ottenere la rescissione del giudicato «qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo». it 3. In relazione alle ragioni poste alla base del provvedimento impugnato e alle deduzioni contenute nell'unitario motivo di ricorso, il punto di diritto cui fare riferimento ai fini della valutazione della fondatezza dell'impugnazione è quello relativo alla valenza della intervenuta nomina di un difensore di fiducia (ovvero l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]), con contestuale elezione di domicilio operata dall'imputato presso lo studio di quest'ultimo. Sul punto, richiamando la patte motiva di Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019, deve premettersi che la questione da esaminare riguarda l'interpretazione da dare non solo all'art. 629bis cod. proc. pen., ma anche ad un'altra norma, ovvero all'art. 420b1s cod. proc. pen. che al primo comma e nel testo applicabile ratione temporis prevedeva che si procedesse in assenza se vi è stata espressa rinuncia da parte dell'imputato e, al secondo comma, individuava specificamente i casi in cui si potesse procedere in assenza pur se non vi fosse stata alcuna manifestazione espressa da parte dell'imputato, ovvero enunciando che « il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo». Occorrendo quindi ricavare dal coordinamento fra le due disposizioni e dalla funzione assegnata all'istituto della rescissione le coordinate per ricostruire il significato della suddetta formula; in relazione alla quale, quindi, gli indici rappresentati dall'avere eletto domicilio, dall'essere stato sottoposto a misura cautelare, dall'avere nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare, ma non a mani proprie, alla effettiva conoscenza del processo; trattandosi, non di presunzioni in senso stretto, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificatogli anche non a mani proprie (così, in parte motiva, Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420). Conseguendone che tanto la pregressa elezione di domicilio quanto la intervenuta nomina di un difensore di fiducia costituiscono indici della conoscenza o conoscibilità della pendenza del procedimento, dovendo peraltro tali elementi essere letti alla luce delle concrete circostanze di fatto. 4. In particolare, quanto alla rilevanza dell'elezione di domicilio, questa Corte ha ritenuto che l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorché a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l'atto (Sez. 6, Sentenza n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680). Mentre, quanto alla rilevanza della nomina del difensore, nella casistica esaminata da questa Corte, si è ritenuto - tra gli altri casi - che l'effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza non può essere desunta dalla nomina, nelle fasi iniziali del procedimento (nella specie, nell'immediatezza dell'arresto), di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito l'immediata espulsione del condannato dal territorio dello Stato, in assenza di elementi di fatto che consentano di ritenere effettivamente instaurato e stabilizzato il rapporto professionale (Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021, Ndreca, Rv. 281637); ovvero che la prova della conoscenza del procedimento non può essere desunta dalla nomina, in fase di indagini preliminari, di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, ove questi si sia successivamente cancellato dall'albo e non vi sia prova che tale circostanza sia stata comunicata all'interessato o che questi ne sia venuto comunque a conoscenza (Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021, Olguin, Rv. 281256). Di contro, vanno peraltro richiamati gli arresti che hanno invece ritenuto la nomina del difensore di fiducia come indice di conoscenza del procedimento, salva l'allegazione di specifiche circostanze di fatto e di segno contrario da parte del condannato. In particolare, è stato rilevato che la partecipazione del difensore di fiducia domiciliatario, nominato in fase di indagini preliminari, all'udienza preliminare senza che siano sollevati rilievi sul rapporto fiduciario consente di ritenere lo stesso realmente instaurato, sicché deve ritenersi effettiva la conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza (Sez. 2, n. 6057 del 13/01/2022, Aguasvivas, Rv. 282813). Mentre è stato altresì rilevato che la nomina di un difensore di fiducia, anche ove alla stessa abbia fatto seguìto una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Rv. 283019, già prima citata); avendo altresì questa Corte pure enunciato il principio in base al quale sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso per rescissione, in tutti i casi in cui l'imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell'esistenza del processo, seppure in una fase iniziale, desumibile dalla elezione di domicilio, dalla nomina di un difensore di fiducia, ovvero dall'applicazione di una misura precautelare o cautelare, ovvero dal ricevimento personale della notifica dell'avviso di udienza (Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017, Xhami, Rv. 269554) e che, l'ignoranza incolpevole, rilevante anche ai sensi dell'art. 6 della CEDU - e in relazione ai principi dettati, tra le altre, da Corte EDU, 1°/03/2006, Sejdovic c. Italia - è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305). Avendo altresì questa Corte precisato che sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso per rescissione del giudicato, quando la persona sottoposta alle indagini o imputata, che abbia nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso di questi, non solo abbia omesso di comunicare all'autorità procedente il proprio sopravvenuto stato di detenzione per altra causa, ma neppure si sia attivata autonomamente per mantenere con il difensore di fiducia domiciliatario i contatti informativi necessari per la conoscenza dello sviluppo del procedimento (Sez. 2, n. 33574 del 14/07/2016, Suso, Rv. 267499). 5. Così delineate le coordinate interpretative, deve ritenersi che la valutazione compiuta dalla Corte sia immune dal denunciato vizio di illogicità e travisamento. Difatti, il ricorrente aveva nominato un difensore di fiducia in sede di verbale di identificazione ed eletto domicilio, ai fini della notificazione, presso lo studio di quest'ultimo; il quale, come da specifica argomentazione della Corte territoriale, aveva di fatto espletato il proprio mandato difensivo nel corso del procedimento; ricorrendo quindi due indici legittimanti la dichiarazione di assenza. Deve quindi ritenersi che - in relazione ai principi sopra richiamati - il ricorrente, nel recidere i contatti con il difensore di fiducia, sia venuto meno ai propri oneri di diligenza, la cui violazione impedisce la valutazione positiva dell'istanza di rescissione. In particolare, tale deduzione non può ritenersi smentita - con la conseguenza che non sussiste il dedotto vizio di travisamento - sulla base della certificazione storica rilasciata dal DAP, dalla quale si evince unicamente che il ricorrente è stato sottoposto a detenzione per altra causa in periodo iniziato (16/07/2021) ben dopo l'elezione di domicilio e la nomina fiduciaria e che quindi tale condizione non era tale da impedirgli i contatti con il difensore di fiducia in relazione al procedimento in oggetto; tanto pure tenendo in considerazione l'elemento di fatto rappresentato dalla intervenuta scarcerazione del ricorrente il giorno successivo alla notifica - avvenuta presso il difensore domiciliatario - del decreto di citazione in giudizio. Mentre, in relazione proprio ai principi richiamati, non vale quindi - in relazione a deduzione posta alla base del motivo di ricorso - a fondare alcun giudizio di illogicità la circostanza relativa alla mancanza, in fatto, di contatti tra l'imputato e il difensore di fiducia successivamente alla nomina e all'elezione di domicilio. 6. Il secondo motivo è fondato. Difatti, l'ordinanza impugnata ha omesso di esprimersi in ordine al motivo subordinato espressamente formulato in sede di istanza introduttiva e finalizzato alla valutazione - fondata su diversi presupposti rispetto a quelli previsti dall'art.629bis cod.proc.pen.- dei presupposti per la rimessione nei termini al fine di proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado. In ordine a tale aspetto, il provvedimento gravato deve quindi essere annullato con rinvio alla Corte d'appello di Bologna