CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19668/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 22/06/2021, confermava la sentenza emessa in data 15/01/2020, all' esito di giudizio abbreviato, dal G.I.P. del Tribunale di Bologna in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di concorso in lesioni aggravate di cui al capo A) e concorso in rapina pluriaggravata di cui al capo D), in tale reato assorbiti i fatti di percosse di cui al capo B) e minaccia di cui al capo C). i 2. Contro detta sentenza, propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia formulando, i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 110, 582 c.p. Deduce che i giudici di merito non avevano adeguatamente esaminato le specifiche censure con le quali era stato evidenziato che non vi era prova che l'imputato avesse partecipato alla condotta contestata al capo A) e che la Corte di appello aveva affermato la sua compartecipazione alle lesioni poste in essere da altri soggetti in difetto di prova di una sua condotta concorsuale, finendo per configurare una vera e propria responsabilità oggettiva del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo,deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione per i fatti di cui ai capi B) e C). Rileva che i giudici di appello erano pervenuti alla conferma del giudizio di responsabilità del prevenuto in relazione agli addebiti a lui ascritti, sebbene non vi fosse prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che lo stesso avesse concorso ai fatti delittuosi de quibus. Evidenzia che le condotte in questione non erano in alcun modo connesse con la rapina contestata al capo D), trattandosi di condotte compiute in tempi e modi differenti ed in luoghi distinti e che, parimenti, i giudici di appello non avevano considerato che non vi era prova alcuna delle contestate aggravanti ex artt. 112 n. 1 c.p. e 339,comma primo,c.p. Assume che l'imputato doveva essere assolto per il reato di cui al capo C) quanto meno per assenza di condizione di procedibilità, trattandosi di reato perseguibile a querela. 2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione per i fatti di cui al capo D). Deduce che i giudici di merito non avevano adeguatamente esaminato le specifiche censure con le quali era stato evidenziato che non vi era prova che l'imputato avesse fornito un qualche contributo alla rapina compiuta da un gruppo di tifosi. Rileva che mancava il dolo del reato di rapina in quanto la sciarpa non era stata sottratta alla vittima dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] al fine di trarre un profitto, tant' è che, dopo essere stata presa, era stata gettata in un cassonetto della spazzatura e che, per altro verso, come dedotto nell'atto di appello, era stato lo stesso tifoso aggredito a confermare che aveva consegnato la sciarpa e successivamente era stato aggredito, difettando, quindi, il dolo del reato di cui all' art.628 c.p. 2.4. Con il quarto motivo.lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui agli artt. 112 e 61 n. 2 c.p. ed al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 62 n. 4 c.p. Osserva che, pur a fronte dello specifico motivo di appello, i giudici territoriali non avevano argomentato in ordine alla sussistenza di dette aggravanti ed, in particolare, quanto alla simultanea presenza di cinque soggetti nonché relativamente al fatto che la condotta di cui al capo A) fosse finalizzata al compimento del reato di cui al capo d), posto che le lesioni contestate erano intervenute in contesti e tempi differenti.Rileva, altresì, che la Corte di appello, nel negare l'attenuante di cui all' art. 62 n. 4 cod. pen., aveva adottato una motivazione tautologica ed aveva finito per dare rilievo a fatti (le lesioni patite da altre persone offese, fra cui l'Esposito) valorizzando elementi estranei allo specifico reato contestato. 2.5. Con il quinto motivo, deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle chieste circostanze attenuanti generiche yche ben potevano essere riconsciute tenuto conto dell'incensuratezza dell'imputato e la marginalità del suo ruolo nonché relativamente al complessivo trattamento sanzionatorio a suo dire eccessivo e privo di adeguata motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono manifestamente infondati. Rileva il Collegio che il ricorrente, con tali motivi, ha reiterato profili già sostanzialmente prospettati nella fase di merito ed adeguatamente valutati dai giudici di appello che hanno disatteso la tesi difensiva riproposta, in modo tralaticio, nuovamente in questa sede di legittimità. E questa Corte non può sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte. In tema di sindacato del vizio di motivazioneynon è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Deve, invero, osservarsi che le questioni dedotte con il presente ricorso hanno costituito oggetto di ampio dibattito processuale in entrambi i gradi del giudizio di merito e che la Corte territoriale ha dato, nel suo complesso, una congrua risposta sulla base di puntuali riscontri di natura fattuale e logica (cfr. pag. 6-8 della impugnata sentenza ove i fatti oggetto di giudizio sono stati compiutamente ricostruiti dai giudici di merito che hanno ritenuto comprovato che il Pancaldi, unitamente agli altri coimputati, faceva parte di un gruppo di tifosi che avevano effettuato una vera e propria "spedizione punitiva", aggredendo i tifosi della squadra avversaria). L' imputato è stato riconosciuto da uno degli aggrediti ([OSCURATO:PERSONA]) ed è stato individuato anche tramite le immagini degli impianti di videosorveglianza, risultando chiaramente ed univocamente, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, che lo stesso non solo aveva contribuito materialmente all' aggressione dei tifosi della squadra avversaria ma aveva anche fornito "un importantissimo contributo morale alla realizzazione della vicenda" in quanto era emerso, come ricostruito dai giudici di primo e di secondo grado, che era stato egli stesso ad intercettare i tifosi avversari nei pressi dello stadio ed a seguirne gli spostamenti per organizzare l' aggressione insieme ai suoi compagni di tifoseria. La ricostruzione dei giudici di merito è, quindi, nel senso di una vera e propria responsabilità concorsuale del Pancaldi ai fatti avendo egli partecipato, a pieno titolo, all' aggressione ed alla appropriazione della sciarpa della vittima: lo stesso era stato, infatti, uno dei fautori ed ispiratore dell' "imboscata", avendo, quindi, chiaramente accettato il rischio che la stessa sfociasse in atti violenti e predatori in danno delle vittime. I giudici di appello, con argomentazioni congrue in fatto e corretto in diritto, hanno pure precisato che a nulla rilevava il fatto che il Pancaldi non gv -ev-a• materialmente aggredito la vittima e che non era stato lui stesso ad appropriarsi della sciarpa della persona offesa, in quando egli aveva consapevolmente, comunque, posto in essere segmenti determinanti di condotta che avevano contribuito alla realizzazione dei fatti illeciti contestati. La Corte di appello ha, pure, chiarito, con ragionamento immune da censure, che era configurabile il reato di rapina in quanto la p.o. era stata costretta a cedere la sciarpa dopo essere stata colpita, sciarpa di cui si era appropriato il coimputato [OSCURATO:PERSONA], non cogliendo in alcun modo nel segno le contestazioni formulate dalla difesa del ricorrente in ordine alla non configurabilità del reato di rapina, correttamente disattese dalla Corte di appello. Occorre considerare che ai fini della verificazione dell'impossessamento - che segna il momento consumativo tanto del delitto di rapina che di quello di furto - sono del tutto irrilevanti sia il criterio temporale, sia quello spaziale, sia infine, l'uscita della cosa stessa dalla sfera del possesso e della sorveglianza del derubato o di altri per lui o della possibilità d'intervento della polizia: è sufficiente, infatti, che, della cosa. il soggetto agente si sia impossessato anche solo temporaneamente o momentaneamente. Si è, del resto, osservato che in tema di rapina, il profitto ingiusto perseguito dall'autore del delitto può consistere anche nella temporanea utilizzazione della cosa. (Sez. 1, Sentenza n. 15405 del 10/02/2010, Rv. 246827 - 01). Va, pure, ricordato che nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il dolo specifico del reato di rapina nella ingiusta utilità morale perseguita dall'imputato, che aveva sottratto mediante violenza alla ex fidanzata il telefono cellulare, al fine di rivelare al padre della donna, la relazione sentimentale che questa aveva instaurato con un altro uomo). (Sez. 2, Sentenza n. 11467 del 10/03/2015 Ud. (dep. 19/03/2015) Rv. 263163 - 01.La sentenza è da ritenere, quindi, corretta in diritto nella parte in cui valutate le complessive emergenze fattuali ha ritenuto integrato anche in capo all' odierno imputato il contestato reato di rapina. Non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dal ricorrente, le censure quanto ai profili di responsabilità in ordine ai reati di lesioni e rapina, essendo incentrate, surrettiziamente, tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, vanno dichiarate inammissibili. 3. Il secondo motivo è da ritenere inammissibile per carenza di interesse in quanto i fatti di percosse di cui al capo B) e di minaccia di cui al capo C) sono stati ritenuti assorbiti nel reato di rapina pluriaggravata di cui al capo D), in relazione al quale è intervenuta pronunzia di condanna sicchè l'imputato non potrebbe trarre alcun beneficio concreto dall' accoglimento delle censure oggi formulate. 4. Il quarto motivo è parimenti inammissibile per carenza di interesse in relazione alla mancata esclusione delle contestate aggravanti. Invero, i giudici di merito hanno riconosciuto l'attenuate del risarcimento del danno prevalente rispetto alle aggravanti contestate e il motivo in questione non si correla ad un effettivo interesse della parte impugnante. Tale interesse difetta, infatti, secondo l'orientamento maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 1 , Sentenza n. 43269 del 25/09/2019 Ud. (dep. 22/10/2019) Rv. 277144 - 01; Sez. 3, n. 19901 del 12/12/2018, dep. 2019, Bondani, Rv. 275962-01; Sez. 4, n. 20328 del 11/01/2017, B., Rv. 269942-01; Sez. 4, n. 27101 del 21/04/2016, Debilio, Rv. 267442-01; Sez. 5, n. 2311 del 13/10/2015, dep. 2016, Cicala, Rv. 266056-01; Sez. 2, n. 38697 del 24/06/2015, Ndiaye, Rv. 264803-01; Sez. 3, n. 3214 del 22/10/2014, dep. 2015, A., Rv. 262022-01; Sez. 1, n. 16398 del 14/01/2008, Civita, Rv. 239579-01), ogni qualvolta il ricorso sia volto ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante che sia stata già ritenuta - come nel caso di specie - subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti. Pure aderendo all' indiritto di segno diverso (vedi da ultimo Sez. 1 -, Sentenza n. 38822 del 28/09/2022 Rv. 283569) dovrebbe escludersi, comunque, l'interesse ad impugnare, a fronte dell'anzidetto giudizio di subvalenza, in quanto le aggravanti de quibus, tenuto conto di quanto dedotto da parte ricorrente, non risulta avere avuto, comunque, una qualche concreta influenza sulla determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., anche a prescindere dagli esiti del giudizio di bilanciamento, avendo i giudici di merito applicato una pena assai mite e non avendo la parte allegato che tale elemento fattuale abbia in concreto inciso sulla determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio. 4.1. Quanto alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. va osservato che la Corte territoriale, quanto al profilo di censura relativo, si è conformata al condivisibile orientamento secondo cui ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici ( Sez. 2, Sentenza n. 50987 del 17/12/2015 Ud. (dep. 29/12/2015) Rv. 265685. Nel caso in esame nulla è stato allegato tale da legittimare la concessione di detta attenuante a fronte della gravità e della plurioffensività della condotta di rapina in questione. 5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. 5.1. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. la Corte di appello ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento facendo riferimento alla gravità della condotta commessa per ragioni "punitive" al fine di umiliare i tifosi della squadra avversa. Va, peraltro, ribadito che la Suprema Corte ha più volte condivisibilmente affermato che, ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691). 5.2. Anche l' ulteriore profilo riguardante la pena è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p