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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2026

Cassazione n. 07376/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15679/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-SQUILLACE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E IZZO-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15679/2025Numero sezionale 741/2026Numero di raccolta generale 7376/2026Data pubblicazione 27/03/2026PARROTTINO MARIO, elettivamente domiciliato in MILANO, [OSCURATO:PERSONA]’ALVIANO N. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 42/2025 depositata il16/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalPresidente dr. [OSCURATO:PERSONA].L’[OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero conveniva [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di Catanzaro, per ottenere il rilascio del fondo “Poerio”, inComune di [OSCURATO:PERSONA], di cui si affermava proprietario e che controparteaveva occupato abusivamente.

A seguito della costituzione del convenuto, cheaveva chiesto in via riconvenzionale l’accertamento dell’intervenuta usucapionedel terreno, il contraddittorio veniva esteso anche a Antonietta e DomenicoParrottino.

Nelle more del giudizio, il convenuto ed i chiamati sollecitavanol’astensione e, in difetto, instavano per la ricusazione del giudice officiato dellacausa.

Quest’ultimo rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale, il quale nonautorizzava l’astensione e disponeva la restituzione degli atti al giudice.Infine, il Tribunale accoglieva la domanda dell’attore.[OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame, che veniva accolto dalla Corte d’appellodi Catanzaro, con sentenza n. 42, depositata il 16 gennaio 2025.In particolare, i giudici di secondo grado rilevavano che la ricusazione nonpoteva determinare ipso iure la sospensione del processo e che tuttavia, afronte dell’istanza ed in esito ad una sommaria delibazione della stessa, ilgiudice istruttore aveva rimesso gli atti al Presidente del tribunale,determinando in tal modo la sospensione della causa.

Una volta rigettato ilricorso, sarebbe stato onere delle parti provvedere alla riassunzione neltermine di sei mesi dalla comunicazione della cancelleria, e cioè entro e nonoltre l’8 luglio 2019, a pena di estinzione del processo.

Nessuna delle partiNumero registro generale 15679/2025Numero sezionale 741/2026Numero di raccolta generale 7376/2026Data pubblicazione 27/03/2026aveva proceduto alla riassunzione.

Risultava comunque, dall’esame delfascicolo telematico, che il giudice di primo grado, con ordinanza del 4dicembre 2018, aveva fissato d’ufficio l’udienza del 19 febbraio 2019 per latrattazione, il che però costituiva un provvedimento “inefficace, perchéfunzionalmente inidoneo a provocare la riattivazione del processo, nonchécausa di nullità per derivazione di tutti gli eventuali atti successivi”, in quantoadottato prima della cessazione della sospensione (8 gennaio 2019).Da ciò la declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti.Ricorre in cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero sullascorta di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.In prossimità della presente udienza, l’Istituto ricorrente ha depositatomemoria ex art. 380 bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico, articolato motivo, l’[OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento delClero deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, 54, 297, 298, 156e 307 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.La Corte d’appello, pur avendo condiviso il consolidato principiogiurisprudenziale, per il quale l’istanza di ricusazione non sospendeautomaticamente il processo, aveva ritenuto di rinvenirne i presupposti nellarimessione degli atti al Presidente del Tribunale “per gli opportuniprovvedimenti” da parte del giudice ricusato.

Sennonché, la sospensione delprocesso sarebbe potuta avvenire solo mediante un provvedimento esplicito, inquesto caso assente, dato che la rimessione degli atti era stata effettuatasenza alcuna delibazione circa l’ammissibilità dell’istanza e senza emetterealcun provvedimento di sospensione del giudizio.

In caso contrario, sarebberimesso al giudicante di interpretare liberamente la condotta del giudicericusato, sostituendosi nella sua facoltà di preventiva verifica dei presuppostidella ricusazione e conseguente sospensione del giudizio.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15679/2025Numero sezionale 741/2026Numero di raccolta generale 7376/2026Inoltre, nell’ipotesi in parola, il giudice – a seguito del rigetto in data 29Data pubblicazione 27/03/2026novembre 2018 da parte del Presidente di Sezione dell’istanza di astensione -aveva fissato con ordinanza del 4 dicembre 2018, l’udienza del 19 febbraio2019, nel corso della quale le parti, regolarmente comparse, non avevanosollevato alcuna eccezione.

Tale udienza sarebbe stata in ogni caso successivaal rigetto dell’istanza di ricusazione pronunziata con provvedimento del 12dicembre 2018, depositata il 2 gennaio 2019 e comunicata il successivo

8. Erastato dunque raggiunto lo scopo di garantire la presenza ed il contraddittoriofra le parti.Il motivo è fondato.Da quello che si apprende dagli atti emerge che l’istanza dell’avvocato delconvenuto era volta a sollecitare, in prima battuta, l’astensione del giudice ed,in subordine, ad invocarne la ricusazione.

Il giudice aveva disposto latrasmissione degli atti al Presidente del Tribunale, e successivamentel’originaria istanza si sarebbe sdoppiata, nel senso che il Presidente di Sezioneavrebbe respinto l’astensione ed il tribunale, in composizione collegiale,avrebbe rigettato la ricusazione.

Tutto ciò senza un provvedimento formale disospensione.Secondo il costante orientamento di questa Suprema Corte, la sospensione (aseguito di istanze del genere di quelle considerate) non è automatica (Sez. 2,n. 1624 del 19 gennaio 2022; Sez. 6-3, n. 25709 del 4 dicembre 2014).Ne consegue che, in mancanza di una pronunzia espressa, il giudizio non puòconsiderarsi essere mai stato sospeso, tanto più che, nella specie, afferma lastessa sentenza impugnata come “la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza adottatail 4 dicembre 2018, ha fissato, d’ufficio, l’udienza del 19 febbraio 2019, ore dirito, per la trattazione” (pag. 9).L’errore della Corte territoriale è stato allora quello di aver dato perpresupposta la sospensione “per effetto dell’istanza di ricusazione”, senza checi fosse un provvedimento ad hoc e senza indagare se il rigetto dell’istanzafosse motivato da ragioni formali.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15679/2025Numero sezionale 741/2026Numero di raccolta generale 7376/2026Infatti, l’istituto della sospensione applicato all’istanza di ricusazione consenteData pubblicazione 27/03/2026al giudice a quo una sommaria delibazione della sua ammissibilità, all'esitodella quale, ove risultino ictu oculi – come nel caso di specie - carenti i requisitiformali di legge per l'ammissibilità dell'istanza, il procedimento può continuare,giacché l'evidente infondatezza della ricusazione, pur non potendo impedire larimessione del ricorso al giudice competente, esclude l'automatismo dell'effettosospensivo, in modo da contemperare le contrapposte esigenze, sotteseall'istituto, di assicurare alle parti l'imparzialità del giudizio nella specificacontroversia di cui trattasi e di impedirne, nel contempo, l'uso distorto (Sez. 6-3, n. 26267 del 6 novembre 2011).Ma anche sotto un ulteriore profilo la soluzione della sentenza impugnata sirivela eccessivamente formalistica.Per un verso si deve considerare che, ai sensi degli artt. 52 ss. c.p.c., in temadi ricusazione non sono previste né la comunicazione del relativoprovvedimento di rigetto, una volta negata la sospensione del processo, né laconcessione di termini a difesa, giacché tale procedimento, di naturaincidentale, è connotato dai caratteri dell'essenzialità e della rapidità delladecisione, pur nel rispetto delle garanzie del contraddittorio (Sez. 2, n.11225del 24 aprile 2019).Per altro verso, la scansione procedimentale dello svolgimento dei fatti hamostrato come il giudice di prime cure si sia attivato (anche per integrare expost l’originario provvedimento di rimessione dell’istanza di astensione alPresidente del Tribunale, che era privo della data di prosecuzione del giudizio),una volta conosciuto l’esito negativo della stessa, disponendo la comparizionedelle parti all’udienza del 19 febbraio 2019 per trattazione, mentre la coevaistanza di ricusazione procedeva per suo conto.Applicando dunque un principio di buona fede processuale, il complesso deglielementi che hanno connotato la vicenda (contemporanea istanza di astensionee ricusazione, mancanza di un provvedimento di sospensione, conoscenza delrigetto dell’istanza di astensione, riattivazione del giudizio attraverso lafissazione di una nuova udienza successiva al rigetto della ricusazione,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15679/2025Numero sezionale 741/2026Numero di raccolta generale 7376/2026Data pubblicazione 27/03/2026partecipazione delle parti senza lo svolgimento di eccezioni processuali) hareso evidentemente ultronea la necessità di una riassunzione ad opera dellaparte più diligente e dunque non ha dato luogo alla consumazione del termineed alla conseguente estinzione del giudizio.In definitiva, la sentenza impugnata va cassata ed il giudice del rinvio, che sidesigna nella Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione, dovràprocedere ad una rivalutazione dell’intera vicenda, applicando il seguenteprincipio “Il provvedimento di sospensione ex art. 52 ultimo comma c.p.c. nonpuò essere implicito, ma deve essere disposto dal giudice – che è tenuto afarlo - o contestualmente al provvedimento sull’istanza o ad integrazione dellostesso.

Se non vi provvede, si determina una mera irregolarità, sempreemendabile (anche su sollecitazione di parte) ma, non potendosi ipotizzare unasospensione tacita, col corrispondente obbligo di riassunzione del giudizio adopera della parte più diligente, non può neppure prospettarsi la perenzione deltermine e l’estinzione del giudizio”.Il giudice del rinvio regolerà altresì il regime delle spese del giudizio dilegittimità.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15679/2025Numero sezionale 741/2026Numero di raccolta generale 7376/2026Data pubblicazione 27/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:PROPRIETA’[OSCURATO:PERSONA] PresidenteAd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereLINALISA [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15679/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-SQUILLACE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E IZZO-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15679/2025Numero sezionale 741/2026Numero di raccolta generale 7376/2026Data pubblicazione 27/03/2026PARROTTINO MARIO, elettivamente domiciliato in MILANO, [OSCURATO:PERSONA]’ALVIANO N. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 42/2025 depositata il16/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalPresidente dr. [OSCURATO:PERSONA].L’[OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero conveniva [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di Catanzaro, per ottenere il rilascio del fondo “Poerio”, inComune di [OSCURATO:PERSONA], di cui si affermava proprietario e che controparteaveva occupato abusivamente.

A seguito della costituzione del convenuto, cheaveva chiesto in via riconvenzionale l’accertamento dell’intervenuta usucapionedel terreno, il contraddittorio veniva esteso anche a Antonietta e DomenicoParrottino.

Nelle more del giudizio, il convenuto ed i chiamati sollecitavanol’astensione e, in difetto, instavano per la ricusazione del giudice officiato dellacausa.

Quest’ultimo rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale, il quale nonautorizzava l’astensione e disponeva la restituzione degli atti al giudice.Infine, il Tribunale accoglieva la domanda dell’attore.[OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame, che veniva accolto dalla Corte d’appellodi Catanzaro, con sentenza n. 42, depositata il 16 gennaio 2025.In particolare, i giudici di secondo grado rilevavano che la ricusazione nonpoteva determinare ipso iure la sospensione del processo e che tuttavia, afronte dell’istanza ed in esito ad una sommaria delibazione della stessa, ilgiudice istruttore aveva rimesso gli atti al Presidente del tribunale,determinando in tal modo la sospensione della causa.

Una volta rigettato ilricorso, sarebbe stato onere delle parti provvedere alla riassunzione neltermine di sei mesi dalla comunicazione della cancelleria, e cioè entro e nonoltre l’8 luglio 2019, a pena di estinzione del processo.

Nessuna delle partiNumero registro generale 15679/2025Numero sezionale 741/2026Numero di raccolta generale 7376/2026Data pubblicazione 27/03/2026aveva proceduto alla riassunzione.

Risultava comunque, dall’esame delfascicolo telematico, che il giudice di primo grado, con ordinanza del 4dicembre 2018, aveva fissato d’ufficio l’udienza del 19 febbraio 2019 per latrattazione, il che però costituiva un provvedimento “inefficace, perchéfunzionalmente inidoneo a provocare la riattivazione del processo, nonchécausa di nullità per derivazione di tutti gli eventuali atti successivi”, in quantoadottato prima della cessazione della sospensione (8 gennaio 2019).Da ciò la declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti.Ricorre in cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero sullascorta di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.In prossimità della presente udienza, l’Istituto ricorrente ha depositatomemoria ex art. 380 bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico, articolato motivo, l’[OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento delClero deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, 54, 297, 298, 156e 307 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.La Corte d’appello, pur avendo condiviso il consolidato principiogiurisprudenziale, per il quale l’istanza di ricusazione non sospendeautomaticamente il processo, aveva ritenuto di rinvenirne i presupposti nellarimessione degli atti al Presidente del Tribunale “per gli opportuniprovvedimenti” da parte del giudice ricusato.

Sennonché, la sospensione delprocesso sarebbe potuta avvenire solo mediante un provvedimento esplicito, inquesto caso assente, dato che la rimessione degli atti era stata effettuatasenza alcuna delibazione circa l’ammissibilità dell’istanza e senza emetterealcun provvedimento di sospensione del giudizio.

In caso contrario, sarebberimesso al giudicante di interpretare liberamente la condotta del giudicericusato, sostituendosi nella sua facoltà di preventiva verifica dei presuppostidella ricusazione e conseguente sospensione del giudizio.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15679/2025Numero sezionale 741/2026Numero di raccolta generale 7376/2026Inoltre, nell’ipotesi in parola, il giudice – a seguito del rigetto in data 29Data pubblicazione 27/03/2026novembre 2018 da parte del Presidente di Sezione dell’istanza di astensione -aveva fissato con ordinanza del 4 dicembre 2018, l’udienza del 19 febbraio2019, nel corso della quale le parti, regolarmente comparse, non avevanosollevato alcuna eccezione.

Tale udienza sarebbe stata in ogni caso successivaal rigetto dell’istanza di ricusazione pronunziata con provvedimento del 12dicembre 2018, depositata il 2 gennaio 2019 e comunicata il successivo

8. Erastato dunque raggiunto lo scopo di garantire la presenza ed il contraddittoriofra le parti.Il motivo è fondato.Da quello che si apprende dagli atti emerge che l’istanza dell’avvocato delconvenuto era volta a sollecitare, in prima battuta, l’astensione del giudice ed,in subordine, ad invocarne la ricusazione.

Il giudice aveva disposto latrasmissione degli atti al Presidente del Tribunale, e successivamentel’originaria istanza si sarebbe sdoppiata, nel senso che il Presidente di Sezioneavrebbe respinto l’astensione ed il tribunale, in composizione collegiale,avrebbe rigettato la ricusazione.

Tutto ciò senza un provvedimento formale disospensione.Secondo il costante orientamento di questa Suprema Corte, la sospensione (aseguito di istanze del genere di quelle considerate) non è automatica (Sez. 2,n. 1624 del 19 gennaio 2022; Sez. 6-3, n. 25709 del 4 dicembre 2014).Ne consegue che, in mancanza di una pronunzia espressa, il giudizio non puòconsiderarsi essere mai stato sospeso, tanto più che, nella specie, afferma lastessa sentenza impugnata come “la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza adottatail 4 dicembre 2018, ha fissato, d’ufficio, l’udienza del 19 febbraio 2019, ore dirito, per la trattazione” (pag. 9).L’errore della Corte territoriale è stato allora quello di aver dato perpresupposta la sospensione “per effetto dell’istanza di ricusazione”, senza checi fosse un provvedimento ad hoc e senza indagare se il rigetto dell’istanzafosse motivato da ragioni formali.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15679/2025Numero sezionale 741/2026Numero di raccolta generale 7376/2026Infatti, l’istituto della sospensione applicato all’istanza di ricusazione consenteData pubblicazione 27/03/2026al giudice a quo una sommaria delibazione della sua ammissibilità, all'esitodella quale, ove risultino ictu oculi – come nel caso di specie - carenti i requisitiformali di legge per l'ammissibilità dell'istanza, il procedimento può continuare,giacché l'evidente infondatezza della ricusazione, pur non potendo impedire larimessione del ricorso al giudice competente, esclude l'automatismo dell'effettosospensivo, in modo da contemperare le contrapposte esigenze, sotteseall'istituto, di assicurare alle parti l'imparzialità del giudizio nella specificacontroversia di cui trattasi e di impedirne, nel contempo, l'uso distorto (Sez. 6-3, n. 26267 del 6 novembre 2011).Ma anche sotto un ulteriore profilo la soluzione della sentenza impugnata sirivela eccessivamente formalistica.Per un verso si deve considerare che, ai sensi degli artt. 52 ss. c.p.c., in temadi ricusazione non sono previste né la comunicazione del relativoprovvedimento di rigetto, una volta negata la sospensione del processo, né laconcessione di termini a difesa, giacché tale procedimento, di naturaincidentale, è connotato dai caratteri dell'essenzialità e della rapidità delladecisione, pur nel rispetto delle garanzie del contraddittorio (Sez. 2, n.11225del 24 aprile 2019).Per altro verso, la scansione procedimentale dello svolgimento dei fatti hamostrato come il giudice di prime cure si sia attivato (anche per integrare expost l’originario provvedimento di rimessione dell’istanza di astensione alPresidente del Tribunale, che era privo della data di prosecuzione del giudizio),una volta conosciuto l’esito negativo della stessa, disponendo la comparizionedelle parti all’udienza del 19 febbraio 2019 per trattazione, mentre la coevaistanza di ricusazione procedeva per suo conto.Applicando dunque un principio di buona fede processuale, il complesso deglielementi che hanno connotato la vicenda (contemporanea istanza di astensionee ricusazione, mancanza di un provvedimento di sospensione, conoscenza delrigetto dell’istanza di astensione, riattivazione del giudizio attraverso lafissazione di una nuova udienza successiva al rigetto della ricusazione,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15679/2025Numero sezionale 741/2026Numero di raccolta generale 7376/2026Data pubblicazione 27/03/2026partecipazione delle parti senza lo svolgimento di eccezioni processuali) hareso evidentemente ultronea la necessità di una riassunzione ad opera dellaparte più diligente e dunque non ha dato luogo alla consumazione del termineed alla conseguente estinzione del giudizio.In definitiva, la sentenza impugnata va cassata ed il giudice del rinvio, che sidesigna nella Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione, dovràprocedere ad una rivalutazione dell’intera vicenda, applicando il seguenteprincipio “Il provvedimento di sospensione ex art. 52 ultimo comma c.p.c. nonpuò essere implicito, ma deve essere disposto dal giudice – che è tenuto afarlo - o contestualmente al provvedimento sull’istanza o ad integrazione dellostesso.

Se non vi provvede, si determina una mera irregolarità, sempreemendabile (anche su sollecitazione di parte) ma, non potendosi ipotizzare unasospensione tacita, col corrispondente obbligo di riassunzione del giudizio adopera della parte più diligente, non può neppure prospettarsi la perenzione deltermine e l’estinzione del giudizio”.Il giudice del rinvio regolerà altresì il regime delle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per lespese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversacomposizione.Così deciso in Roma il 25 marzo 2026, nella camera di consiglio della 2 SezioneCivile.IL PRESIDENTEMauro MocciP.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per lespese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversacomposizione.Così deciso in Roma il 25 marzo 2026, nella camera di consiglio della 2 SezioneCivile.IL PRESIDENTEMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15679/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-SQUILLACE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E IZZO-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15679/2025Numero sezionale 741/2026Numero di raccolta generale 7376/2026Data pubblicazione 27/03/2026PARROTTINO MARIO, elettivamente domiciliato in MILANO, [OSCURATO:PERSONA]’ALVIANO N. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 42/2025 depositata il16/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalPresidente dr. [OSCURATO:PERSONA].L’[OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero conveniva [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di Catanzaro, per ottenere il rilascio del fondo “Poerio”, inComune di [OSCURATO:PERSONA], di cui si affermava proprietario e che controparteaveva occupato abusivamente. A seguito della costituzione del convenuto, cheaveva chiesto in via riconvenzionale l’accertamento dell’intervenuta usucapionedel terreno, il contraddittorio veniva esteso anche a Antonietta e DomenicoParrottino. Nelle more del giudizio, il convenuto ed i chiamati sollecitavanol’astensione e, in difetto, instavano per la ricusazione del giudice officiato dellacausa. Quest’ultimo rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale, il quale nonautorizzava l’astensione e disponeva la restituzione degli atti al giudice.Infine, il Tribunale accoglieva la domanda dell’attore.[OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame, che veniva accolto dalla Corte d’appellodi Catanzaro, con sentenza n. 42, depositata il 16 gennaio 2025.In particolare, i giudici di secondo grado rilevavano che la ricusazione nonpoteva determinare ipso iure la sospensione del processo e che tuttavia, afronte dell’istanza ed in esito ad una sommaria delibazione della stessa, ilgiudice istruttore aveva rimesso gli atti al Presidente del tribunale,determinando in tal modo la sospensione della causa. Una volta rigettato ilricorso, sarebbe stato onere delle parti provvedere alla riassunzione neltermine di sei mesi dalla comunicazione della cancelleria, e cioè entro e nonoltre l’8 luglio 2019, a pena di estinzione del processo. Nessuna delle partiNumero registro generale 15679/2025Numero sezionale 741/2026Numero di raccolta generale 7376/2026Data pubblicazione 27/03/2026aveva proceduto alla riassunzione. Risultava comunque, dall’esame delfascicolo telematico, che il giudice di primo grado, con ordinanza del 4dicembre 2018, aveva fissato d’ufficio l’udienza del 19 febbraio 2019 per latrattazione, il che però costituiva un provvedimento “inefficace, perchéfunzionalmente inidoneo a provocare la riattivazione del processo, nonchécausa di nullità per derivazione di tutti gli eventuali atti successivi”, in quantoadottato prima della cessazione della sospensione (8 gennaio 2019).Da ciò la declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti.Ricorre in cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero sullascorta di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.In prossimità della presente udienza, l’Istituto ricorrente ha depositatomemoria ex art. 380 bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico, articolato motivo, l’[OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento delClero deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, 54, 297, 298, 156e 307 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.La Corte d’appello, pur avendo condiviso il consolidato principiogiurisprudenziale, per il quale l’istanza di ricusazione non sospendeautomaticamente il processo, aveva ritenuto di rinvenirne i presupposti nellarimessione degli atti al Presidente del Tribunale “per gli opportuniprovvedimenti” da parte del giudice ricusato. Sennonché, la sospensione delprocesso sarebbe potuta avvenire solo mediante un provvedimento esplicito, inquesto caso assente, dato che la rimessione degli atti era stata effettuatasenza alcuna delibazione circa l’ammissibilità dell’istanza e senza emetterealcun provvedimento di sospensione del giudizio. In caso contrario, sarebberimesso al giudicante di interpretare liberamente la condotta del giudicericusato, sostituendosi nella sua facoltà di preventiva verifica dei presuppostidella ricusazione e conseguente sospensione del giudizio.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15679/2025Numero sezionale 741/2026Numero di raccolta generale 7376/2026Inoltre, nell’ipotesi in parola, il giudice – a seguito del rigetto in data 29Data pubblicazione 27/03/2026novembre 2018 da parte del Presidente di Sezione dell’istanza di astensione -aveva fissato con ordinanza del 4 dicembre 2018, l’udienza del 19 febbraio2019, nel corso della quale le parti, regolarmente comparse, non avevanosollevato alcuna eccezione. Tale udienza sarebbe stata in ogni caso successivaal rigetto dell’istanza di ricusazione pronunziata con provvedimento del 12dicembre 2018, depositata il 2 gennaio 2019 e comunicata il successivo 8. Erastato dunque raggiunto lo scopo di garantire la presenza ed il contraddittoriofra le parti.Il motivo è fondato.Da quello che si apprende dagli atti emerge che l’istanza dell’avvocato delconvenuto era volta a sollecitare, in prima battuta, l’astensione del giudice ed,in subordine, ad invocarne la ricusazione. Il giudice aveva disposto latrasmissione degli atti al Presidente del Tribunale, e successivamentel’originaria istanza si sarebbe sdoppiata, nel senso che il Presidente di Sezioneavrebbe respinto l’astensione ed il tribunale, in composizione collegiale,avrebbe rigettato la ricusazione. Tutto ciò senza un provvedimento formale disospensione.Secondo il costante orientamento di questa Suprema Corte, la sospensione (aseguito di istanze del genere di quelle considerate) non è automatica (Sez. 2,n. 1624 del 19 gennaio 2022; Sez. 6-3, n. 25709 del 4 dicembre 2014).Ne consegue che, in mancanza di una pronunzia espressa, il giudizio non puòconsiderarsi essere mai stato sospeso, tanto più che, nella specie, afferma lastessa sentenza impugnata come “la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza adottatail 4 dicembre 2018, ha fissato, d’ufficio, l’udienza del 19 febbraio 2019, ore dirito, per la trattazione” (pag. 9).L’errore della Corte territoriale è stato allora quello di aver dato perpresupposta la sospensione “per effetto dell’istanza di ricusazione”, senza checi fosse un provvedimento ad hoc e senza indagare se il rigetto dell’istanzafosse motivato da ragioni formali.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15679/2025Numero sezionale 741/2026Numero di raccolta generale 7376/2026Infatti, l’istituto della sospensione applicato all’istanza di ricusazione consenteData pubblicazione 27/03/2026al giudice a quo una sommaria delibazione della sua ammissibilità, all'esitodella quale, ove risultino ictu oculi – come nel caso di specie - carenti i requisitiformali di legge per l'ammissibilità dell'istanza, il procedimento può continuare,giacché l'evidente infondatezza della ricusazione, pur non potendo impedire larimessione del ricorso al giudice competente, esclude l'automatismo dell'effettosospensivo, in modo da contemperare le contrapposte esigenze, sotteseall'istituto, di assicurare alle parti l'imparzialità del giudizio nella specificacontroversia di cui trattasi e di impedirne, nel contempo, l'uso distorto (Sez. 6-3, n. 26267 del 6 novembre 2011).Ma anche sotto un ulteriore profilo la soluzione della sentenza impugnata sirivela eccessivamente formalistica.Per un verso si deve considerare che, ai sensi degli artt. 52 ss. c.p.c., in temadi ricusazione non sono previste né la comunicazione del relativoprovvedimento di rigetto, una volta negata la sospensione del processo, né laconcessione di termini a difesa, giacché tale procedimento, di naturaincidentale, è connotato dai caratteri dell'essenzialità e della rapidità delladecisione, pur nel rispetto delle garanzie del contraddittorio (Sez. 2, n.11225del 24 aprile 2019).Per altro verso, la scansione procedimentale dello svolgimento dei fatti hamostrato come il giudice di prime cure si sia attivato (anche per integrare expost l’originario provvedimento di rimessione dell’istanza di astensione alPresidente del Tribunale, che era privo della data di prosecuzione del giudizio),una volta conosciuto l’esito negativo della stessa, disponendo la comparizionedelle parti all’udienza del 19 febbraio 2019 per trattazione, mentre la coevaistanza di ricusazione procedeva per suo conto.Applicando dunque un principio di buona fede processuale, il complesso deglielementi che hanno connotato la vicenda (contemporanea istanza di astensionee ricusazione, mancanza di un provvedimento di sospensione, conoscenza delrigetto dell’istanza di astensione, riattivazione del giudizio attraverso lafissazione di una nuova udienza successiva al rigetto della ricusazione,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15679/2025Numero sezionale 741/2026Numero di raccolta generale 7376/2026Data pubblicazione 27/03/2026partecipazione delle parti senza lo svolgimento di eccezioni processuali) hareso evidentemente ultronea la necessità di una riassunzione ad opera dellaparte più diligente e dunque non ha dato luogo alla consumazione del termineed alla conseguente estinzione del giudizio.In definitiva, la sentenza impugnata va cassata ed il giudice del rinvio, che sidesigna nella Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione, dovràprocedere ad una rivalutazione dell’intera vicenda, applicando il seguenteprincipio “Il provvedimento di sospensione ex art. 52 ultimo comma c.p.c. nonpuò essere implicito, ma deve essere disposto dal giudice – che è tenuto afarlo - o contestualmente al provvedimento sull’istanza o ad integrazione dellostesso. Se non vi provvede, si determina una mera irregolarità, sempreemendabile (anche su sollecitazione di parte) ma, non potendosi ipotizzare unasospensione tacita, col corrispondente obbligo di riassunzione del giudizio adopera della parte più diligente, non può neppure prospettarsi la perenzione deltermine e l’estinzione del giudizio”.Il giudice del rinvio regolerà altresì il regime delle spese del giudizio dilegittimità.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15679/2025Numero sezionale 741/2026Numero di raccolta generale 7376/2026Data pubblicazione 27/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:PROPRIETA’[OSCURATO:PERSONA] PresidenteAd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereLINALISA [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15679/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-SQUILLACE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E IZZO-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15679/2025Numero sezionale 741/2026Numero di raccolta generale 7376/2026Data pubblicazione 27/03/2026PARROTTINO MARIO, elettivamente domiciliato in MILANO, [OSCURATO:PERSONA]’ALVIANO N. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 42/2025 depositata il16/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalPresidente dr. [OSCURATO:PERSONA].L’[OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero conveniva [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di Catanzaro, per ottenere il rilascio del fondo “Poerio”, inComune di [OSCURATO:PERSONA], di cui si affermava proprietario e che controparteaveva occupato abusivamente. A seguito della costituzione del convenuto, cheaveva chiesto in via riconvenzionale l’accertamento dell’intervenuta usucapionedel terreno, il contraddittorio veniva esteso anche a Antonietta e DomenicoParrottino. Nelle more del giudizio, il convenuto ed i chiamati sollecitavanol’astensione e, in difetto, instavano per la ricusazione del giudice officiato dellacausa. Quest’ultimo rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale, il quale nonautorizzava l’astensione e disponeva la restituzione degli atti al giudice.Infine, il Tribunale accoglieva la domanda dell’attore.[OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame, che veniva accolto dalla Corte d’appellodi Catanzaro, con sentenza n. 42, depositata il 16 gennaio 2025.In particolare, i giudici di secondo grado rilevavano che la ricusazione nonpoteva determinare ipso iure la sospensione del processo e che tuttavia, afronte dell’istanza ed in esito ad una sommaria delibazione della stessa, ilgiudice istruttore aveva rimesso gli atti al Presidente del tribunale,determinando in tal modo la sospensione della causa. Una volta rigettato ilricorso, sarebbe stato onere delle parti provvedere alla riassunzione neltermine di sei mesi dalla comunicazione della cancelleria, e cioè entro e nonoltre l’8 luglio 2019, a pena di estinzione del processo. Nessuna delle partiNumero registro generale 15679/2025Numero sezionale 741/2026Numero di raccolta generale 7376/2026Data pubblicazione 27/03/2026aveva proceduto alla riassunzione. Risultava comunque, dall’esame delfascicolo telematico, che il giudice di primo grado, con ordinanza del 4dicembre 2018, aveva fissato d’ufficio l’udienza del 19 febbraio 2019 per latrattazione, il che però costituiva un provvedimento “inefficace, perchéfunzionalmente inidoneo a provocare la riattivazione del processo, nonchécausa di nullità per derivazione di tutti gli eventuali atti successivi”, in quantoadottato prima della cessazione della sospensione (8 gennaio 2019).Da ciò la declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti.Ricorre in cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero sullascorta di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.In prossimità della presente udienza, l’Istituto ricorrente ha depositatomemoria ex art. 380 bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico, articolato motivo, l’[OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento delClero deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, 54, 297, 298, 156e 307 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.La Corte d’appello, pur avendo condiviso il consolidato principiogiurisprudenziale, per il quale l’istanza di ricusazione non sospendeautomaticamente il processo, aveva ritenuto di rinvenirne i presupposti nellarimessione degli atti al Presidente del Tribunale “per gli opportuniprovvedimenti” da parte del giudice ricusato. Sennonché, la sospensione delprocesso sarebbe potuta avvenire solo mediante un provvedimento esplicito, inquesto caso assente, dato che la rimessione degli atti era stata effettuatasenza alcuna delibazione circa l’ammissibilità dell’istanza e senza emetterealcun provvedimento di sospensione del giudizio. In caso contrario, sarebberimesso al giudicante di interpretare liberamente la condotta del giudicericusato, sostituendosi nella sua facoltà di preventiva verifica dei presuppostidella ricusazione e conseguente sospensione del giudizio.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15679/2025Numero sezionale 741/2026Numero di raccolta generale 7376/2026Inoltre, nell’ipotesi in parola, il giudice – a seguito del rigetto in data 29Data pubblicazione 27/03/2026novembre 2018 da parte del Presidente di Sezione dell’istanza di astensione -aveva fissato con ordinanza del 4 dicembre 2018, l’udienza del 19 febbraio2019, nel corso della quale le parti, regolarmente comparse, non avevanosollevato alcuna eccezione. Tale udienza sarebbe stata in ogni caso successivaal rigetto dell’istanza di ricusazione pronunziata con provvedimento del 12dicembre 2018, depositata il 2 gennaio 2019 e comunicata il successivo 8. Erastato dunque raggiunto lo scopo di garantire la presenza ed il contraddittoriofra le parti.Il motivo è fondato.Da quello che si apprende dagli atti emerge che l’istanza dell’avvocato delconvenuto era volta a sollecitare, in prima battuta, l’astensione del giudice ed,in subordine, ad invocarne la ricusazione. Il giudice aveva disposto latrasmissione degli atti al Presidente del Tribunale, e successivamentel’originaria istanza si sarebbe sdoppiata, nel senso che il Presidente di Sezioneavrebbe respinto l’astensione ed il tribunale, in composizione collegiale,avrebbe rigettato la ricusazione. Tutto ciò senza un provvedimento formale disospensione.Secondo il costante orientamento di questa Suprema Corte, la sospensione (aseguito di istanze del genere di quelle considerate) non è automatica (Sez. 2,n. 1624 del 19 gennaio 2022; Sez. 6-3, n. 25709 del 4 dicembre 2014).Ne consegue che, in mancanza di una pronunzia espressa, il giudizio non puòconsiderarsi essere mai stato sospeso, tanto più che, nella specie, afferma lastessa sentenza impugnata come “la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza adottatail 4 dicembre 2018, ha fissato, d’ufficio, l’udienza del 19 febbraio 2019, ore dirito, per la trattazione” (pag. 9).L’errore della Corte territoriale è stato allora quello di aver dato perpresupposta la sospensione “per effetto dell’istanza di ricusazione”, senza checi fosse un provvedimento ad hoc e senza indagare se il rigetto dell’istanzafosse motivato da ragioni formali.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15679/2025Numero sezionale 741/2026Numero di raccolta generale 7376/2026Infatti, l’istituto della sospensione applicato all’istanza di ricusazione consenteData pubblicazione 27/03/2026al giudice a quo una sommaria delibazione della sua ammissibilità, all'esitodella quale, ove risultino ictu oculi – come nel caso di specie - carenti i requisitiformali di legge per l'ammissibilità dell'istanza, il procedimento può continuare,giacché l'evidente infondatezza della ricusazione, pur non potendo impedire larimessione del ricorso al giudice competente, esclude l'automatismo dell'effettosospensivo, in modo da contemperare le contrapposte esigenze, sotteseall'istituto, di assicurare alle parti l'imparzialità del giudizio nella specificacontroversia di cui trattasi e di impedirne, nel contempo, l'uso distorto (Sez. 6-3, n. 26267 del 6 novembre 2011).Ma anche sotto un ulteriore profilo la soluzione della sentenza impugnata sirivela eccessivamente formalistica.Per un verso si deve considerare che, ai sensi degli artt. 52 ss. c.p.c., in temadi ricusazione non sono previste né la comunicazione del relativoprovvedimento di rigetto, una volta negata la sospensione del processo, né laconcessione di termini a difesa, giacché tale procedimento, di naturaincidentale, è connotato dai caratteri dell'essenzialità e della rapidità delladecisione, pur nel rispetto delle garanzie del contraddittorio (Sez. 2, n.11225del 24 aprile 2019).Per altro verso, la scansione procedimentale dello svolgimento dei fatti hamostrato come il giudice di prime cure si sia attivato (anche per integrare expost l’originario provvedimento di rimessione dell’istanza di astensione alPresidente del Tribunale, che era privo della data di prosecuzione del giudizio),una volta conosciuto l’esito negativo della stessa, disponendo la comparizionedelle parti all’udienza del 19 febbraio 2019 per trattazione, mentre la coevaistanza di ricusazione procedeva per suo conto.Applicando dunque un principio di buona fede processuale, il complesso deglielementi che hanno connotato la vicenda (contemporanea istanza di astensionee ricusazione, mancanza di un provvedimento di sospensione, conoscenza delrigetto dell’istanza di astensione, riattivazione del giudizio attraverso lafissazione di una nuova udienza successiva al rigetto della ricusazione,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15679/2025Numero sezionale 741/2026Numero di raccolta generale 7376/2026Data pubblicazione 27/03/2026partecipazione delle parti senza lo svolgimento di eccezioni processuali) hareso evidentemente ultronea la necessità di una riassunzione ad opera dellaparte più diligente e dunque non ha dato luogo alla consumazione del termineed alla conseguente estinzione del giudizio.In definitiva, la sentenza impugnata va cassata ed il giudice del rinvio, che sidesigna nella Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione, dovràprocedere ad una rivalutazione dell’intera vicenda, applicando il seguenteprincipio “Il provvedimento di sospensione ex art. 52 ultimo comma c.p.c. nonpuò essere implicito, ma deve essere disposto dal giudice – che è tenuto afarlo - o contestualmente al provvedimento sull’istanza o ad integrazione dellostesso. Se non vi provvede, si determina una mera irregolarità, sempreemendabile (anche su sollecitazione di parte) ma, non potendosi ipotizzare unasospensione tacita, col corrispondente obbligo di riassunzione del giudizio adopera della parte più diligente, non può neppure prospettarsi la perenzione deltermine e l’estinzione del giudizio”.Il giudice del rinvio regolerà altresì il regime delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per lespese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversacomposizione.Così deciso in Roma il 25 marzo 2026, nella camera di consiglio della 2 SezioneCivile.IL PRESIDENTEMauro MocciP.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per lespese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversacomposizione.Così deciso in Roma il 25 marzo 2026, nella camera di consiglio della 2 SezioneCivile.IL PRESIDENTEMauro Mocci
Sentenza Cassazione n. 07376/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris