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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 novembre 2025

Cassazione n. 19609/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza n.2024/67 SIGE emessa il 24 novembre 2025 e depositata il 16 dicembre 2025 in esitoall’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato proposta ex art. 671 cod. proc.pen. nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], l’ha parzialmente respinta riconoscendo lacontinuazione relativamente alle seguenti sentenze:- n. 1525/2014 emessa in data 13/05/2009 dal Tribunale di Napoli (irrevocabile il17/10/2024) di condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 3.282,00 dimulta;- n. 104/2014 emessa in data 27/03/2014 dal Tribunale di Isernia (irrevocabile il20/09/2016),mentre l’ha esclusa relativamente alla sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale diNapoli in data 13 maggio 2009, irrevocabile il 17 ottobre 2014, di condanna alla pena di annidue di reclusione per essere la stessa già eseguita dal 19 gennaio 2010 al 20 dicembre2011; conseguentemente ha rideterminato la pena - per come indicata nel dispositivo - nellamisura di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 4.282,00 di multa.2.

Avverso l’ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazione il difensore di fiduciadel [OSCURATO:PERSONA], articolato in unico motivo, in cui deduce l’erronea applicazione della leggepenale e la mancanza di motivazione in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod.pen.Si eccepisce che il giudice dell’esecuzione ha denegando il reato continuato rispetto alreato di cui alla prima sentenza (G.U.P.

Tribunale di Napoli del 13 maggio 2009, irrevocabileil 17 ottobre 2014) con una motivazione laconica e comunque erronea basata sull’essere larelativa pena già eseguita.Quanto alla parte del provvedimento che riconosce la continuazione tra le duesentenze n. 1524/2014 del Tribunale Napoli e n. 104/2014 del Tribunale di Isernia, silamenta l’incomprensibilità del calcolo aritmetico della pena rideterminata giacché il giudicedell’esecuzione ha disposto la “condanna” del [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due (cosìcorretta, a penna, nel dispositivo) e mesi sei di reclusione ed euro 4.282,00 di multa, dopoaver esposto in parte motiva un computo di pena incomprensibile e comunque errato,avendo indicato la pena di “anni 3 mesi 6 di reclusione” (scaturita dalla pena di anni 2 mesi 8di reclusione + 1/3 per la continuazione” (pagg. 1-2 ord. imp.); anche se nel “ P.Q.Mrilevarsi una decisione in bonam partem la lettura del provvedimento, si denuncia, oltre alladiscrasia tra dispositivo e motivazione, la grave carenza motivazionale e la violazione deicriteri di calcolo ex art. 81 cpv. cod. pen., aritmeticamente errati e comunque incomprensibili.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 28 gennaio2026, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato e meritevole di essere accolto.1. è fondata la prima doglianza con cui si lamenta il rigetto, in parte qua, dell’istanza diriconoscimento della continuazione in relazione alla prima sentenza emessa dal G.U.P. delTribunale di Napoli il 13 maggio 2009, irrevocabile il 17 ottobre 2014, di condanna alla penadi anni due di reclusione, pena già eseguita dal 19 gennaio 2010 al 20 dicembre 2011.L’assunto che sembra ispirare l’esclusione del beneficio, peraltro neppurecompiutamente argomentata, ossia che “la pena collegata al primo dei tre provvedimenti,come da casellario giudiziale in atti, è stata eseguita” (pag. 1 ord. imp.), è del tutto privo difondamento giuridico.Va infatti ribadito il principio – reiteratamente affermato da questa Corte rispetto ai reatiestinti – secondo cui «in sede esecutiva, è consentita l’applicazione della disciplina dellacontinuazione anche in relazione a reati già estinti, sussistendo l’interesse del condannatoalla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell’art. 671 cod. proc. pen., anche se daessa non derivino immediate e concrete conseguenze rispetto all’entità della pena daespiare, in ragione degli ulteriori effetti che possono conseguirne» (da ultimo Sez. 1, n.25118 del 15/04/2025, Ballone, Rv. 288172-01; conf.

Sez. 1, n. 33921 del 07/07/2015, P.M.in proc.

Silecchia, Rv. 264893-1; Sez. 1, n. 27639 del 12/04/2013, Grazioso, Rv. 256777-01;Sez. 1, n. 24705 del 14/05/2008, Minella, Rv. 240804-01; Sez. 1, n. 9825 del 05/02/2009,Miloni, Rv. 243292-01).Detto principio è applicabile, per eadem ratio, anche all’ipotesi al vaglio della penaespiata.

Difatti, «l’interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effettidell’art. 671 cod. proc. pen. sussiste anche se detta riconsiderazione non determinaimmediate e concrete conseguenze rispetto all’entità delle pene da espiare.

L’interesse è daravvisare nella finalità di potere imputare, ove ne sussistano i presupposti, ad altra condannala pena di fatto espiata oltre la misura rideterminata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., diescludere o limitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e di dichiarazione diabitualità e professionalità nel reato» (Sez. 1, n. 27639 del 12/04/2013, cit., in motiv.; cfr.altresì Sez. 1, n. 24705 del 14/05/2008, cit., in motiv.).Ha errato, pertanto, il Tribunale di Isernia nel fondare il rigetto dell’istanza ex art. 671cod. proc. pen. sulla base dell’argomento dell’intervenuta espiazione della pena per il titoloche il condannato richiedeva di porre in continuazione.Il provvedimento impugnato va pertanto annullato in applicazione del seguente principiodi diritto:«In sede esecutiva è consentita l’applicazione della disciplina della continuazione exart. 671 cod. proc. pen. anche in relazione a reati la cui pena, in esito a sentenza dicondanna, sia stata già espiata.2.

Anche la seconda doglianza è fondata in quanto l’impugnato provvedimento èviziato, in più parti e per plurime ragioni, pure nella parte in cui ha accolto l’istanza dicontinuazione in executivis.Sul punto, il Giudice dell’esecuzione ha disposto la “condanna” – termineimpropriamente utilizzato sia in parte motiva che nella parte dispositiva – del [OSCURATO:PERSONA] allapena di anni due (misura così corretta, a penna, nel dispositivo) e mesi sei di reclusione edeuro 4.282,00 di multa dopo aver esposto in parte motiva un computo di penaincomprensibile e comunque aritmeticamente errato (avendo indicato la pena di “anni 3 mesi6 di reclusione”, scaturita dalla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione + 1/3 per lacontinuazione”: pagg. 1-2 ord. imp.).Oltre all’evidente discrasia tra dispositivo e motivazione, in parte qua il provvedimento èaffetto da grave carenza motivazionale perché non esplicita affatto la modalità di calcoloutilizzata al fine della (ri)determinazione della pena a seguito dell’applicazione delladisciplina del reato continuato.3.

In conclusione, il provvedimento vaannullato per nuovo giudizio al Tribunale diIsernia, in funzione di giudice dell’esecuzione, in diversa persona fisica (Corte cost. sent. n.183 del 2013), per un nuovo giudizio sull’istanza di riconoscimento della continuazione che,libero nell’esito, sia emendato dai plurimi vizi riscontrati.P.Q.M.Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di iserniaCosì è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza n.2024/67 SIGE emessa il 24 novembre 2025 e depositata il 16 dicembre 2025 in esitoall’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato proposta ex art. 671 cod. proc.pen. nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], l’ha parzialmente respinta riconoscendo lacontinuazione relativamente alle seguenti sentenze:- n. 1525/2014 emessa in data 13/05/2009 dal Tribunale di Napoli (irrevocabile il17/10/2024) di condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 3.282,00 dimulta;- n. 104/2014 emessa in data 27/03/2014 dal Tribunale di Isernia (irrevocabile il20/09/2016),mentre l’ha esclusa relativamente alla sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale diNapoli in data 13 maggio 2009, irrevocabile il 17 ottobre 2014, di condanna alla pena di annidue di reclusione per essere la stessa già eseguita dal 19 gennaio 2010 al 20 dicembre2011; conseguentemente ha rideterminato la pena - per come indicata nel dispositivo - nellamisura di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 4.282,00 di multa.2. Avverso l’ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazione il difensore di fiduciadel [OSCURATO:PERSONA], articolato in unico motivo, in cui deduce l’erronea applicazione della leggepenale e la mancanza di motivazione in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod.pen.Si eccepisce che il giudice dell’esecuzione ha denegando il reato continuato rispetto alreato di cui alla prima sentenza (G.U.P. Tribunale di Napoli del 13 maggio 2009, irrevocabileil 17 ottobre 2014) con una motivazione laconica e comunque erronea basata sull’essere larelativa pena già eseguita.Quanto alla parte del provvedimento che riconosce la continuazione tra le duesentenze n. 1524/2014 del Tribunale Napoli e n. 104/2014 del Tribunale di Isernia, silamenta l’incomprensibilità del calcolo aritmetico della pena rideterminata giacché il giudicedell’esecuzione ha disposto la “condanna” del [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due (cosìcorretta, a penna, nel dispositivo) e mesi sei di reclusione ed euro 4.282,00 di multa, dopoaver esposto in parte motiva un computo di pena incomprensibile e comunque errato,avendo indicato la pena di “anni 3 mesi 6 di reclusione” (scaturita dalla pena di anni 2 mesi 8di reclusione + 1/3 per la continuazione” (pagg. 1-2 ord. imp.); anche se nel “ P.Q.Mrilevarsi una decisione in bonam partem la lettura del provvedimento, si denuncia, oltre alladiscrasia tra dispositivo e motivazione, la grave carenza motivazionale e la violazione deicriteri di calcolo ex art. 81 cpv. cod. pen., aritmeticamente errati e comunque incomprensibili.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 28 gennaio2026, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato e meritevole di essere accolto.1. è fondata la prima doglianza con cui si lamenta il rigetto, in parte qua, dell’istanza diriconoscimento della continuazione in relazione alla prima sentenza emessa dal G.U.P. delTribunale di Napoli il 13 maggio 2009, irrevocabile il 17 ottobre 2014, di condanna alla penadi anni due di reclusione, pena già eseguita dal 19 gennaio 2010 al 20 dicembre 2011.L’assunto che sembra ispirare l’esclusione del beneficio, peraltro neppurecompiutamente argomentata, ossia che “la pena collegata al primo dei tre provvedimenti,come da casellario giudiziale in atti, è stata eseguita” (pag. 1 ord. imp.), è del tutto privo difondamento giuridico.Va infatti ribadito il principio – reiteratamente affermato da questa Corte rispetto ai reatiestinti – secondo cui «in sede esecutiva, è consentita l’applicazione della disciplina dellacontinuazione anche in relazione a reati già estinti, sussistendo l’interesse del condannatoalla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell’art. 671 cod. proc. pen., anche se daessa non derivino immediate e concrete conseguenze rispetto all’entità della pena daespiare, in ragione degli ulteriori effetti che possono conseguirne» (da ultimo Sez. 1, n.25118 del 15/04/2025, Ballone, Rv. 288172-01; conf. Sez. 1, n. 33921 del 07/07/2015, P.M.in proc. Silecchia, Rv. 264893-1; Sez. 1, n. 27639 del 12/04/2013, Grazioso, Rv. 256777-01;Sez. 1, n. 24705 del 14/05/2008, Minella, Rv. 240804-01; Sez. 1, n. 9825 del 05/02/2009,Miloni, Rv. 243292-01).Detto principio è applicabile, per eadem ratio, anche all’ipotesi al vaglio della penaespiata. Difatti, «l’interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effettidell’art. 671 cod. proc. pen. sussiste anche se detta riconsiderazione non determinaimmediate e concrete conseguenze rispetto all’entità delle pene da espiare. L’interesse è daravvisare nella finalità di potere imputare, ove ne sussistano i presupposti, ad altra condannala pena di fatto espiata oltre la misura rideterminata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., diescludere o limitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e di dichiarazione diabitualità e professionalità nel reato» (Sez. 1, n. 27639 del 12/04/2013, cit., in motiv.; cfr.altresì Sez. 1, n. 24705 del 14/05/2008, cit., in motiv.).Ha errato, pertanto, il Tribunale di Isernia nel fondare il rigetto dell’istanza ex art. 671cod. proc. pen. sulla base dell’argomento dell’intervenuta espiazione della pena per il titoloche il condannato richiedeva di porre in continuazione.Il provvedimento impugnato va pertanto annullato in applicazione del seguente principiodi diritto:«In sede esecutiva è consentita l’applicazione della disciplina della continuazione exart. 671 cod. proc. pen. anche in relazione a reati la cui pena, in esito a sentenza dicondanna, sia stata già espiata.2. Anche la seconda doglianza è fondata in quanto l’impugnato provvedimento èviziato, in più parti e per plurime ragioni, pure nella parte in cui ha accolto l’istanza dicontinuazione in executivis.Sul punto, il Giudice dell’esecuzione ha disposto la “condanna” – termineimpropriamente utilizzato sia in parte motiva che nella parte dispositiva – del [OSCURATO:PERSONA] allapena di anni due (misura così corretta, a penna, nel dispositivo) e mesi sei di reclusione edeuro 4.282,00 di multa dopo aver esposto in parte motiva un computo di penaincomprensibile e comunque aritmeticamente errato (avendo indicato la pena di “anni 3 mesi6 di reclusione”, scaturita dalla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione + 1/3 per lacontinuazione”: pagg. 1-2 ord. imp.).Oltre all’evidente discrasia tra dispositivo e motivazione, in parte qua il provvedimento èaffetto da grave carenza motivazionale perché non esplicita affatto la modalità di calcoloutilizzata al fine della (ri)determinazione della pena a seguito dell’applicazione delladisciplina del reato continuato.3. In conclusione, il provvedimento vaannullato per nuovo giudizio al Tribunale diIsernia, in funzione di giudice dell’esecuzione, in diversa persona fisica (Corte cost. sent. n.183 del 2013), per un nuovo giudizio sull’istanza di riconoscimento della continuazione che,libero nell’esito, sia emendato dai plurimi vizi riscontrati.P.Q.M.Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di iserniaCosì è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
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