CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 marzo 2025
Cassazione n. 12633/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3918/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio nonché in qualità di legale rappresentante di ALETTIS.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domiciliolegale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio legale exlege; -controricorrente - e LUCABORGHESI; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Adunanzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 3918/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 2501/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/3/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche: consentenza pubblicata in data 12/12/2022 , la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo gradoha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]per la condanna degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] allaconsegna del fascicolo di parte formato nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA].,nonché di tutti gli atti, i verbali e i documenti del procedimento diopposizione a decreto ingiuntivo instaurato dinanzi al Tribunale di Tivolitra la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], oltre al risarcimento del danno conseguente all’inadempimento del mandato professionale conferito in capo al Borghesie alla Faccendini; a fondamento della decisione assunta, la C orte territoriale ha evidenziato l’insussistenza di alcun inadempimento professionale del Borghesi e della Faccendini attesa, da un lato, l’avvenuta tempestiva rinuncia al mandato comunicato dai professionisti nei confronti de lle committentiin relazione al giudizio svolto dinanzi al Tribunale di Tivoli, edavuto riguardo, dall’altro, all’insussistenza di alcun eventuale danno riconoscibile come conseguenza del comportamento contrattuale dei convenuti,anche in considerazione dei rilevanti profili di responsabilità della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al mancato reperimento della documentazione processuale relativa alla vicenda giudiziaria svoltasi dinanzial Tribunale di Tivoli;Adunanzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 3918/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., propone ricorso per cassazionesulla base di venti motivi d’impugnazione; [OSCURATO:SOCIETA]. (originariamente chiamata in causa da [OSCURATO:PERSONA] fini di manleva) resiste con controricorso; LucaBorghesi e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese in questa sede; laricorrente ha depositato memoria; consideratoche: coni primi tre motivi, le parti ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per omessa specifica motivazione in ordine al primo, al secondo e al terzo motivo d’appello inammissibilmente concentratiin una trattazione unitaria propria di una sentenza di prime curee non della fase di gravame, con particolare riguardo all’omissione dialcuna statuizione in ordine all’obbligo dei difensori di consegnare allacliente tutta la documentazione richiesta; osserva preliminarmente il Collegio come la maggior parte de i motivid’ impugnazione proposti dalle odierne ricorrenti in questa sede contengano la comune censura consistente nella denuncia della pretesainammissibilità della scelta del giudice d’appello di concentrare inuna trattazione unitaria più motivi d ’ impugnazione, in forza di una modalitàformale ritenuta (dalle ricorrenti) più consona a una sentenza diprimo grado che a una decisione emessa in fase di gravame; alriguardo, è appena il caso di evidenziare la totale irrilevanza di una simile argomentazione, dovendo ritenersi decisiva, ai fini della legittimità della sentenza d’appello, piuttosto la completezza della motivazionedel provvedimento redatto, quanto la scelta della tecnica espositivautilizzata;Adunanzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 3918/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sitratta, dunque, di un’irrilevanza destinata a coinvolgere tutti i motivi d’impugnazione qui proposti (in cui tale doglianza risulta riproposta),da ritenersi qui richiamata una volta per tutte; tantopremesso, t utti e tre i motivi – congiuntamente esaminabili perragioni di connessione - sono infondati ; osserva il Collegio come la C orte territoriale abbia evidenziato in modo inequivocabile che il rapporto professionale tra le odierne ricorrentie gli originari convenuti fosse venuto meno a seguito della rinuncia, da parte di questi ultimi, al mandato professionale originariamente conferitogli; rinuncia, le cui ragioni sono rimaste del tuttoincontestate tra le parti ; tale premessa in fatto ha , di seguito , indotto il giudice a quo ad attestare la concreta insussistenza di alcun inadempimento da parte dei professionisti, giacché l’unica prestazione a cui questi ultimi sarebberostati chiamati, a seguito della rinuncia, sarebbe stata quella relativaalla restituzione dei documenti del cliente relativi alla causa di opposizionea decreto ingiuntivo curata dagli odierni intimati; su tale ultimo aspetto, tuttavia, la C orte territoriale ha espressamente specificato che « l’opposizione era stata proposta in prossimitàdella scadenza del termine e che nel fascicolo della stessa era presente solo il decreto oggetto di opposizione, atto che certamente era nella disponibilità della parte assistita », e che « la domanda risulta proposta non già nei confronti di documenti in possesso esclusivo del difensore quanto in relazione ad atti e documenti del fascicolo processuale nonché in relazione alle vicende del predetto fascicolo. Elementi questi tutti conoscibili direttamente dallaparte assistita mediante l’utilizzo di una minima diligenza che la stessaben avrebbe dovuto e potuto adoperare, tenuto conto del fatto chei predetti documenti sarebbero stati di rilievo, per quanto riferito Adunanzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 3918/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dalla stessa parte appellante, nel giudizio promosso per la dichiarazionedi fallimento »; l’iterargomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativologicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica (con particolare riguardo al punto concernente l’accertamento dell’insussistenza di alcun rilevante inadempimento dei professionisti convenuti, a fronte del ben più grave ed assorbente comportamento negligente del cliente ) , come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censurein questa sede illustrate dal le ricorrent i; conil quarto motivo, le parti ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per omessa specifica motivazione in ordine al quarto motivo d’appello inammissibilmente concentrato in una trattazioneunitaria propria di una sentenza di prime cure e non della fasedi gravame, con particolare riguardo al punto concernente il nesso dicausalità tra la condotta negligente dei professionisti originariamente convenutie i danni lamentati dalle odierne ricorrenti ; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come la C orte territoriale abbia spiegato in modo chiaroc ome il danno denunciato dalle odierne istanti ( asseritamente consistito nell’avvenuta dichiarazione di fallimento poi revocata) dovesseintegralmente ricondursi alla negligenza delle stesse istanti , le quali, pur potendo agevolmente procurarsi la documentazione esistentepresso la cancelleria del Tribunale di Tivoli (peraltro del tutto irrilevante ai fini del giudizio fallimentare, atteso che l’unica documentazioneche i professionisti avrebbero potuto consegnare alla [OSCURATO:SOCIETA]. si sarebbe risolta nel solo decreto ingiuntivo opposto ), si sottrassero a questo elementare incombente così provocando un Adunanzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 3918/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri fallimento che avrebbero potuto evitare sol che fossero state più diligenti; si tratta di una motivazione pienamente sufficiente a dar conto dell’iter logico - giuridico seguito ai fini della decisione assunta, con la conseguenteinsussistenza del vizio dedotto in questa sede ; con il quinto motivo, le ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per omessa specifica motivazione in ordine al quinto motivo d’appello inammissibilmente concentrato in una trattazioneunitaria propria di una sentenza di prime cure e non della fase di gravame, con particolare riguardo al punto concernente la mancataconsegna, da parte dei legali convenuti, della documentazione prodottadalla controparte nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Tivoli,nonché di una relazione sulla vicenda processuale; ilmotivo è infondato; la C orte territoriale h a evidenziato in modo inequivocabile come l’unico documento esistente nel fascicolo di parte consistesse in un decreto ingiuntivo agevolmente acquisibile dalla stessa parte interessata; ilriferimento delle odierne ricorrenti alla mancata consegna di altra ipotetica documentazione prodotta dalla controparte avrebbe dunque presupposto la dimostrazione della disponibilità di tale eventuale documentazione suppletiva: circostanza in nessun modo comprovata inquesta sede , non avendo in particolare le odierne istanti provveduto a dimostrare che detti documenti sarebbero stati lasciati dalla contropartenel fascicolo d’ufficio , non avendo neppure provveduto a dedurrel’eventuale ricorso di tale circostanza ; allo stesso modo, ogni altra pretesa relazione dei professionisti incaricati sulla vicenda processuale è stata coerentemente ritenuta dalla C orte territoriale totalmente irrilevante, ai fini della valutazione Adunanzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 3918/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dei contrapposti comportamenti contrattuali delle parti, tenuto conto dellaestrema brevità temporale del rapporto professionale ; sitratta, ancora una volta, di una motivazione del tutto congrua, pienamenteidonea a dar conto dell’ iter logico - giuridico seguito ai fini della decisione assunta, con la conseguente insussistenza del vizio dedottoin questa sede ; conil sesto motivo, le parti ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per omessa specifica motivazione in ordine al sesto motivo d’appello inammissibilmente concentrato in una trattazioneunitaria propria di una sentenza di prime cure e non della fase di gravame, con particolare riguardo al punto concernente la dimostrazione dell’inadempimento dei professionisti convenuti in giudizio; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come la C orte territoriale – nell’escludere alcun inadempimento dei professionisti convenuti attesa, da un lato, l’avvenuta tempestiva rinuncia al mandato in relazione al giudizio svolto dinanzi al Tribunale di Tivoli ed avuto riguardo, dall’altro, l’insussistenza di alcun eventuale danno riconoscibile come conseguenzadel comportamento contrattuale dei convenuti, anche in considerazione dei rilevanti profili di responsabilità della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al mancato reperimento della documentazione processualerelativa alla vicenda giudiziaria svoltasi dinanzi al Tribunale di Tivoli - a bbia evidenziato in modo inequivocabile le ragioni della ritenutainsussistenza di alcun inadempimento dei convenuti ; e tanto, sullabase di una motivazione pienamente idonea a dar conto dell’ iter logico-giuridico seguito ai fini della decisione assunta, con la conseguenteinsussistenza del vizio dedotto in questa sede ;Adunanzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 3918/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il settimo motivo, le ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per omessa specifica motivazione in ordine al settimo motivo d’appello inammissibilmente concentrato in una trattazioneunitaria propria di una sentenza di prime cure e non della fase di gravame, con particolare riguardo al punto concernente la pretesagiusta causa della rinuncia al mandato da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ilmotivo è infondato. osserva il Collegio come la C orte territoriale abbia evidenziato in modoinequivocabile come le ragioni della rinuncia al mandato fossero rimasteincontestate tra le parti, con la conseguente irrilevanza di ogni ulteriorecontestazione riguardo alla relativa legittimità ; si tratta , ancora una volta, di una motivazione pienamente sufficiente a dar conto dell’ iter logico - giuridico seguito ai fini della decisioneassunta, con la conseguente insussistenza del vizio dedotto inquesta sede ; del tutto irrilevante , peraltro, deve ritenersi il richiamo delle ricorrentialla cosiddetta ultrattività del mandato processuale, attesa la limitata rilevanza di tale ultrattività ai soli rapporti processuali con la controparte,fermo restando il rilevato accertamento dell’insussistenza diulteriori inadempimenti nei rapporti interni tra i professionisti e la cliente; con l’ottavo motivo, le ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per omessa specifica motivazione in ordine all’ottavo motivo d’appello inammissibilmente concentrato in una trattazioneunitaria propria di una sentenza di prime cure e non della fase di gravame, con particolare riguardo al punto concernente il diretto nesso di causalità tra il comportamento inadempiente Adunanzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 3918/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’avvocatoBorghesi e la successiva dichiarazione di fallimento della Alettis.p.a.; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come la C orte territoriale – nell’escludere alcun inadempimento dei professionisti convenuti attesa, da un lato, l’avvenuta tempestiva rinuncia al mandato in relazione al giudizio svolto dinanzi al Tribunale di Tivoli, ed avuto riguardo, dall’altro, l’insussistenza di alcun eventuale danno riconoscibile come conseguenzadel comportamento contrattuale dei convenuti, anche in considerazione dei rilevanti profili di responsabilità della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al mancato reperimento della documentazione processualerelativa alla vicenda giudiziaria svoltasi dinanzi al Tribunale di Tivoli - a bbia evidenziato in modo inequivocabile le ragioni della ritenuta insussistenza di alcun inadempimento dei convenuti (con la conseguenteirrilevanza del tema relativo al preteso nesso di causalità tra il comportamento inadempiente dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e la successivadichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].) ; e tanto, sulla basedi una motivazione pienamente idonea a dar conto dell’ iter logico - giuridico seguito ai fini della decisione assunta, con la conseguente insussistenzadel vizio dedotto in questa sede ; con il nono motivo, le ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per omessa specifica motivazione in ordine al nono motivo d’appello inammissibilmente concentrato in una trattazioneunitaria propria di una sentenza di prime cure e non della fase di gravame, con particolare riguardo al punto concernente l’inadempimento dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla mancata acquisizione della documentazione da riconsegnare alla società committente; ilmotivo è infondato;Adunanzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 3918/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri osservail Collegio come la C orte territoriale – nell’escludere alcun inadempimento dei professionisti convenuti attesa, da un lato, l’avvenuta tempestiva rinuncia al mandato in relazione al giudizio svolto dinanzi al Tribunale di Tivoli, ed avuto riguardo, dall’altro, l’insussistenza di alcun eventuale danno riconoscibile come conseguenzadel comportamento contrattuale dei convenuti, anche in considerazione dei rilevanti profili di responsabilità della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al mancato reperimento della documentazione processualerelativa alla vicenda giudiziaria svoltasi dinanzi al Tribunale di Tivoli - a bbia evidenziato in modo inequivocabile le ragioni della ritenuta insussistenza di alcun inadempimento dei convenuti (con la conseguente irrilevanza del tema relativo al preteso inadempimento dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla mancata acquisizione della documentazione da riconsegnare alla società committente); e tanto, sullabase di una motivazione pienamente idonea a dar conto dell’ iter logico-giuridico seguito ai fini della decisione assunta, con la conseguenteinsussistenza del vizio dedotto in questa sede ; con il decimo motivo, le ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per omessa specifica motivazione in ordine al decimo motivo d’appello inammissibilmente concentrato in una trattazioneunitaria propria di una sentenza di prime cure e non della fase di gravame, con particolare riguardo al punto concernente gli specifici profili di inadempimento delle controparti, analiticamente richiamatiin ricorso; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come la C orte territoriale – nell’escludere alcun inadempimento dei professionisti convenuti attesa, da un lato, l’avvenuta tempestiva rinuncia al mandato in relazione al giudizio svolto dinanzi al Tribunale di Tivoli, ed avuto riguardo, dall’altro, Adunanzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 3918/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri l’insussistenza di alcun eventuale danno riconoscibile come conseguenzadel comportamento contrattuale dei convenuti, anche in considerazione dei rilevanti profili di responsabilità della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al mancato reperimento della documentazione processualerelativa alla vicenda giudiziaria svoltasi dinanzi al Tribunale di Tivoli - a bbia evidenziato in modo inequivocabile le ragioni della ritenuta insussistenza di alcun inadempimento dei convenuti (con la conseguenteirrilevanza di tutti i profili del preteso inadempimento dei convenutirichiamati in ricorso); e tanto, sulla base di una motivazione pienamenteidonea a dar conto dell’ iter logico - giuridico seguito ai fini della decisione assunta, con la conseguente insussistenza del vizio dedottoin questa sede ; con l’undicesimo e il dodicesimo motivo, le ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per omessa specifica motivazionein ordine all’undicesimo e al dodicesimo motivo d’appello inammissibilmente concentrati in una trattazione unitaria propria di unasentenza di prime cure e non della fase di gravame, con particolare riguardo al punto concernente gli specifici profili di inadempimento dellecontroparti, analiticamente richiamati in ricorso, e le conseguenze dannoseeffettivamente sofferte dalle attrici; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione- sono infondati; osservail Collegio come la Corte territoriale – nell’escludere alcun inadempimento dei professionisti convenuti attesa, da un lato, l’avvenuta tempestiva rinuncia al mandato in relazione al giudizio svolto dinanzi al Tribunale di Tivoli, ed avuto riguardo, dall’altro, l’insussistenza di alcun eventuale danno riconoscibile come conseguenzadel comportamento contrattuale dei convenuti, anche in considerazione dei rilevanti profili di responsabilità della stessa [OSCURATO:SOCIETA] Adunanzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 3918/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al mancato reperimento della documentazione processualerelativa alla vicenda giudiziaria svoltasi dinanzi al Tribunale di Tivoli - a bbia evidenziato in modo inequivocabile le ragioni della ritenuta insussistenza di alcun inadempimento dei convenuti (con la conseguenteirrilevanza di tutti i profili del preteso inadempimento dei convenuti richiamati in ricorso e del le asserite conseguenze dannose sofferte dalle attrici ); e tanto, sulla base di una motivazione pienamenteidonea a dar conto dell’ iter logico - giuridico seguito ai fini della decisione assunta, con la conseguente insussistenza del vizio dedottoin questa sede ; conil tredicesimo motivo, le ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per omessa specifica motivazione in ordine al tredicesimo motivo d’appello inammissibilmente concentrato in una trattazioneunitaria propria di una sentenza di prime cure e non della fase di gravame, con particolare riguardo al punto concernente la legittimazionedi [OSCURATO:PERSONA]; ilmotivo è infondato ; osserva il Collegio come la C orte territoriale , nello spiega re le ragioni dell’insussistenza di alcun inadempimento di entrambi i legali convenuti in giudizio , nonché le ragioni volte ad attestare l’insussistenza di alcun nesso di causalità tra il comportamento dei convenuti e il danno denunciato dalle odierne istanti, abbia esteso la propriaconsiderazione alla stessa [OSCURATO:PERSONA], sulla cui legittimazione devepertanto ritenersi intervenuto un implicito giudizio positivo della Corteterritoriale , in questa sede neppure censurato; sitratta, conseguentemente, di una motivazione sufficiente a dar conto dell’ iter logico - giuridico seguito ai fini della decisione assunta, conla conseguente insussistenza dei vizi dedotti in questa sede ;Adunanzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 3918/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil quattordicesimo motivo, le ricorrenti si dolgono della nullità dellasentenza impugnata per omessa specifica motivazione in ordine alquattordicesimo motivo d’appello inammissibilmente concentrato in una trattazione unitaria propria di una sentenza di prime cure e non dellafase di gravame, con particolare riguardo al punto concernente il valoredimostrativo dei danni invocati dalle originarie attrici; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come la Corte territoriale – nell’escludere alcun inadempimento dei professionisti convenuti attesa, da un lato, l’avvenuta tempestiva rinuncia al mandato in relazione al giudizio svolto dinanzi al Tribunale di Tivoli, ed avuto riguardo, dall’altro, all’insussistenza di alcun eventuale danno riconoscibile come conseguenzadel comportamento contrattuale dei convenuti, anche in considerazione dei rilevanti profili di responsabilità della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al mancato reperimento della documentazione processualerelativa alla vicenda giudiziaria svoltasi dinanzi al Tribunale di Tivoli - a bbia evidenziato in modo inequivocabile le ragioni della ritenuta insussistenza di alcun inadempimento dei convenuti (con la conseguente irrilevanza di tutti i profili concernenti il preteso valore dimostrativo dei danni invocati dalle originarie attrici); e tanto, sulla basedi una motivazione pienamente idonea a dar conto dell’ iter logico - giuridico seguito ai fini della decisione assunta, con la conseguente insussistenzadel vizio dedotto in questa sede ; con il quindicesimo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnataper violazione di legge in ordine alla mancata affermazione della responsabilità professionale e a ll’obbligo di informazione del legalerinunciante; con il sedicesimo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnataper violazione di legge per “vulnerazione dell’art. 85 c.p.c. Adunanzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 3918/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri inordine alla persistenza dell’obbligo di assistenza sino a sostituzione non avvenuta perché il legale fu incaricato di pratica diversa a causa giàrinviata per la precisazione delle conclusioni nonché connesso error in iudicando ex art. 115 c.p.c. nonché 2697 cc in tema di riparto probatorio”; conil diciassettesimo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.) per erronea qualificazionedella questione della giusta causa di recesso; con il diciottesimo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnataper error in iudicando ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art.85c.p.c., con particolare riguardo al punto concernente l’efficacia tra leparti della rinuncia al mandato ad opera del difensore; conil diciannovesimo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per error in iudicando sul ruolo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] qualedomiciliataria e tenuta a rispondere e supportare l’ ex - cliente; tuttie cinque i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione- sono inammissibili ; osserva il Collegio come la C orte territoriale abbia spiegato in termini inequivocabili come, in fatto, dovesse escludersi il ricorso di alcuna responsabilità contrattuale degli originari convenuti nei confrontidelle odierne istanti; datanto discende che l e censur e in esame, lungi dal prospettarsi allastregua di una denuncia del vizio di violazione di legge, si risolv ono in un ’ inammissibile contestazione della motivazione della decisione impugnata,a sua volta mediata dalla contestata valutazione dei mezzi di prova, traducendosi in una sostanziale proposta di rilettura nel meritodei fatti di causa, secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della Adunanzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 3918/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti ; con il ventesimo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnataper error in iudicando sulla « non liquidazione delle spese e costiprocessuali» in favore del difensore delle ricorrenti a seguito della revocadell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ; ilmotivo è inammissibile , trattandosi di una censura proposta dalle ricorrentiavverso un provvedimento (il separato decreto con il quale laCorte territoriale ha revocato l’ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio aspese dello Stato) diverso rispetto alla sentenza impugnata in questa sede; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quat