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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 00556/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza del 18 settembre 2020, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Potenza del 17 maggio 2018, con la quale era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (a far data dal 6 settembre 2013) con obbligo di non uscire dalla propria abitazione in Melfi prima delle ore 6:30 e dopo le 22:00, in forza del provvedimento del 27 novembre 2011 del Tribunale di Potenza, aveva contravvenuto alle prescrizioni impostegli; in particolare, in data 5, 8, 26 giugno e 18 agosto 2015 non era stato trovato all'interno della sua abitazione da mezzanotte alle 3:00, nonché il 17 giugno 2015 era stato trovato nei pressi di un circolo privato in Melfi.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso dì considerare che i Carabinieri non avevano cercato l'imputato presso il domicilio effettivo, ma si erano limitati a recarsi presso il domicilio della madre e a svolgere ricerche dello stesso sul territorio, mentre egli si trovava in una dependance della casa della madre.

2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che, prima della conclusione del procedimento di secondo grado, i fatti commessi alle date del 5, 8, 17 e 26 giugno 2015 si erano prescritti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

La Corte di appello, infatti, ha argomentato la propria decisione evidenziando che i Carabinieri avevano insistentemente tentato di verificare la presenza in casa dell'imputato, mediante l'azionamento per almeno dieci minuti del campanello dell'abitazione in più giornate.Il giudice di merito in modo ineccepibile ha ritenuto non credibile (anche perché priva di riscontri probatori) la versione difensiva dell'imputato, secondo la quale lo stesso si trovava nella dependance dell'abitazione, posto che i Carabinieri, anche per la ripetitività dei controlli effettuati, erano a conoscenza dei luoghi esatti in cui viveva l'imputato.

Si consideri, quindi, che integra il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale qualsiasi inosservanza, anche di modesta entità, del divieto di allontanamento dalla propria abitazione imposto con la misura della sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 25628 del 03/06/2008, Badaloni, Rv. 240456).

Ed infatti, la violazione di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 resta integrata anche da una cronologicamente modesta inosservanza dell'obbligo di non allontanamento dalla propria abitazione imposto con la misura della sorveglianza speciale, solo potendosi valutare la tenuità del ritardo (in una con le altre circostanze nelle quali esso avvenne) in sede di determinazione della pena.

Il primo motivo di ricorso, pertanto, ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di merito.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La prescrizione, infatti, non si è maturata, considerando i periodi di sospensione ex art. 159 cod. pen. e° RI C itt IL úu,,1 Inet.i.0 ,4, i11! nJf-Yr.(1.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] siden e Dome

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza del 18 settembre 2020, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Potenza del 17 maggio 2018, con la quale era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (a far data dal 6 settembre 2013) con obbligo di non uscire dalla propria abitazione in Melfi prima delle ore 6:30 e dopo le 22:00, in forza del provvedimento del 27 novembre 2011 del Tribunale di Potenza, aveva contravvenuto alle prescrizioni impostegli; in particolare, in data 5, 8, 26 giugno e 18 agosto 2015 non era stato trovato all'interno della sua abitazione da mezzanotte alle 3:00, nonché il 17 giugno 2015 era stato trovato nei pressi di un circolo privato in Melfi. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso dì considerare che i Carabinieri non avevano cercato l'imputato presso il domicilio effettivo, ma si erano limitati a recarsi presso il domicilio della madre e a svolgere ricerche dello stesso sul territorio, mentre egli si trovava in una dependance della casa della madre. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che, prima della conclusione del procedimento di secondo grado, i fatti commessi alle date del 5, 8, 17 e 26 giugno 2015 si erano prescritti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La Corte di appello, infatti, ha argomentato la propria decisione evidenziando che i Carabinieri avevano insistentemente tentato di verificare la presenza in casa dell'imputato, mediante l'azionamento per almeno dieci minuti del campanello dell'abitazione in più giornate.Il giudice di merito in modo ineccepibile ha ritenuto non credibile (anche perché priva di riscontri probatori) la versione difensiva dell'imputato, secondo la quale lo stesso si trovava nella dependance dell'abitazione, posto che i Carabinieri, anche per la ripetitività dei controlli effettuati, erano a conoscenza dei luoghi esatti in cui viveva l'imputato. Si consideri, quindi, che integra il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale qualsiasi inosservanza, anche di modesta entità, del divieto di allontanamento dalla propria abitazione imposto con la misura della sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 25628 del 03/06/2008, Badaloni, Rv. 240456). Ed infatti, la violazione di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 resta integrata anche da una cronologicamente modesta inosservanza dell'obbligo di non allontanamento dalla propria abitazione imposto con la misura della sorveglianza speciale, solo potendosi valutare la tenuità del ritardo (in una con le altre circostanze nelle quali esso avvenne) in sede di determinazione della pena. Il primo motivo di ricorso, pertanto, ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di merito. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La prescrizione, infatti, non si è maturata, considerando i periodi di sospensione ex art. 159 cod. pen. e° RI C itt IL úu,,1 Inet.i.0 ,4, i11! nJf-Yr.(1. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] siden e Dome
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