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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 giugno 2024

Cassazione n. 39931/2025

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In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n. sez. 1601/2025 UP - 06/11/2025 R.G.N. 16716/2025 - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

1. Con sentenza del 20/12/2024, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Trapani del 29/06/2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’articolo 256, comma 3, d.lgs. 152/2006.

2.1. Con un primo motivo lamentava violazione di legge per non avere i giudici dichiarato la prescrizione del reato.

3. Il ricorso, inizialmente assegnato alla Prima Sezione Penale, veniva quindi assegnato ratione materiae alla Terza Sezione Penale. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il primo motivo è infondato. una sospensione di anni uno e mesi sei), in virtù del quale il reato alla data di pronuncia della sentenza di appello il reato non era prescritto (Sez.

U., n. 20989 del 05/06/2025, Polichetti; Sez. 4, n. 566 del 13/12/2024, Gerace, n.m.; Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, Artusio, Rv. 286811 – 02; Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024, Rosso, Rv. 286653 – 01; Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024, Campanella, Rv. 286436 – 01; Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, Falco, Rv. 285724 - 01, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui «per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017»), principio espresso in data successiva alla proposizione del ricorso, con conseguente infondatezza della doglianza, che non deve essere dichiarata inammissibile in quanto non si era ancora formata una giurisprudenza consolidata sul punto.

La sentenza chiarisce, richiamando la decisione delle Sezioni Unite della Corte, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, che «la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. 9)1 d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024», ed è quindi inapplicabile al procedimento in esame, in cui l’atto di impugnazione è stato depositato in cancelleria in data 12 giugno 2024.

4. Il ricorso deve quindi essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n. sez. 1601/2025 UP - 06/11/2025 R.G.N. 16716/2025 - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 1. Con sentenza del 20/12/2024, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Trapani del 29/06/2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’articolo 256, comma 3, d.lgs. 152/2006. 2.1. Con un primo motivo lamentava violazione di legge per non avere i giudici dichiarato la prescrizione del reato. 3. Il ricorso, inizialmente assegnato alla Prima Sezione Penale, veniva quindi assegnato ratione materiae alla Terza Sezione Penale. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo è infondato. una sospensione di anni uno e mesi sei), in virtù del quale il reato alla data di pronuncia della sentenza di appello il reato non era prescritto (Sez. U., n. 20989 del 05/06/2025, Polichetti; Sez. 4, n. 566 del 13/12/2024, Gerace, n.m.; Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, Artusio, Rv. 286811 – 02; Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024, Rosso, Rv. 286653 – 01; Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024, Campanella, Rv. 286436 – 01; Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, Falco, Rv. 285724 - 01, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui «per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017»), principio espresso in data successiva alla proposizione del ricorso, con conseguente infondatezza della doglianza, che non deve essere dichiarata inammissibile in quanto non si era ancora formata una giurisprudenza consolidata sul punto. La sentenza chiarisce, richiamando la decisione delle Sezioni Unite della Corte, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, che «la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. 9)1 d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024», ed è quindi inapplicabile al procedimento in esame, in cui l’atto di impugnazione è stato depositato in cancelleria in data 12 giugno 2024. 4. Il ricorso deve quindi essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento d
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