CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10955/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere Rel. ORDINANZA sulricorso n. 23202/ 2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’omonimo titolare, rap- presentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto pressolo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.90; -controricorrente - propostoavverso la sentenza n.2314/21/2014 della COMM.TRIB.REG. dellaSicilia, sez. staccata di Caltanissetta, depositata il 14/7/2014; Uditala relazione della causa svolta in data 23/2/2023 dal Consigliere PIERPAOLOGORI. Rilevatoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Caltanissetta, con sentenza n. 2314/21/2014 depositata il 14 luglio 2014, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinci ale di Savona n. 84/3/2010, la quale aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto un avvisodi accertamento per IRPEF, IRAP, IVA oltre accessori, relativo all’annodi imposta 2000. 2.Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l’Agen- ziadelle entrate, affidato a quattro motivi, cui replica la ditta contri- buentecon controricorso. Da ultimo parte contribuente ha depositato memoria illustrativa in cui rende nota la presentazion e in data 30.5.2019 di richiesta di adesione alla definizione agevolata in sede amministrativae chiede la sospensione del processo ai sensi dell’art. 6,comma 6, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L.n. 136/2018, per perfezionare il pagamento rateizzato. Consideratoche: 3.La Corte dà atto della documentazione depositata dalla parte contri- buenteai fini della definizione agevolata delle controversie ex art. 6 d.l.23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, allegando il versamento della somma do- vutaper la prima rata. 4.Inoltre, non risulta che l’Amministrazione finanziaria abbia notificato un provvedimento di diniego entro il 31 luglio 2020, né alcuna delle partiha presentato l'ista nza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanzadi trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estin- zione),né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. 5.Pertanto, ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, ilprocesso si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fattasalva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza aisensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ.. 6.Infine, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parteche le ha anticipate. 6.1.Stante l’estinzione del processo per cessa zione della materia del contenderea seguito dell'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5^, 7dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass.,Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 set- tembre2022, n. 27244. P.Q.M. La