CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32456/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo, sull’affermazione di responsabilità, non èconsentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto difatto; trattandosi, in ogni caso, della pedissequa reiterazione di quanto giàdedotto in appello, puntualmente confutato dalla corte di merito, il motivo ècarente di specificità ed è soltanto apparente, poiché non assolve la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;osservato, in particolare che la Corte di appello ha congruamente motivato(pg. 3-5) tanto in relazione all’identificazione dell’imputato da parte della vittima(sia nel volto, sia per la dotazione del braccialetto elettronico) che con riguardoal veicolo utilizzato dall’autore del fatto (risultato – per targa e colore –corrispondente a quello della madre del [OSCURATO:PERSONA]);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, sul diniego delle circostanzemotivazione (pg. 6) esente da evidenti illogicità ed incentrata su plurimeconsiderazioni (violazione di misura cautelare, ostentazione del braccialettoelettronico, pluralità di precedenti);ritenuto, inoltre, che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta lamancata applicazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. e della circostanza attenuantedella tenuità del fatto, introdotta dalla giurisprudenza costituzionale, è da un lato(art. 62, n. 4, cod. pen.) aspecifico e manifestamente infondato a fronte di unamotivazione ampia (pg. 7), incentrata sull’entità del danno e del metusingenerato, con cui il ricorso nemmeno si confronta, e, dall’altro (attenuante‘costituzionale’), non è consentito, perché non formulato in precedenza;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente