CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 dicembre 2025
Cassazione n. 32174/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25802/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesa dagli avvocatiIANNACCONE LUCA e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1453/2024 depositata il 02/07/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2016, la società Raf di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Rimini per accertare l'ac- quisto per usucapione di un piccolo appezzamento di terreno. La so- cietà attrice sosteneva di averlo posseduto in modo continuato, unendo il proprio possesso a quello dei suoi danti causa, quale per- tinenza di un immobile a uso alberghiero di sua proprietà. La conve- nuta ha contestato la domanda, deducendo che il terreno era perti- nenza di un suo immobile. Tale immobile era stato acquistato dai suoi genitori nel 1957 ed era poi pervenuto a lei nel 2011 a seguito della successione ereditaria. Il Tribunale di Rimini rigettava la do- manda. La Corte di appello ha rigettato il gravame proposto dalla società Raf. La Corte territoriale ha confermato la decisione del Tri- bunale, rilevando che l'appellante, pur avendo invocato l'accessione nel possesso ai sensi dell'art. 1146 c.c., non aveva assolto all'onere di provare il presupposto di tale istituto, cioè l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto. In particolare, la società non aveva prodotto in giudizio l'atto di acquisto dell'albergo, risalente al 2000, impedendo così al giudice di verificare se in esso fosse compreso anche l'appezzamento di terreno e se il precedente proprietario avesse manifestato la volontà di asservire il fondo con- troverso al bene principale (l’albergo). Ricorre in cassazione la società Raf di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. con due motivi di ricorso, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e memoria. È stata depositata la proposta del consigliere relatore per la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., con la quale si è proposto il rigetto del ricorso. La ricorrente ne ha chiesto la decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 817 c.c. e 116 c.p.c. con la seguente argomentazione. La sen- tenza impugnata nega che il terreno sia pertinenza dell'albergo, poi- ché il titolo di acquisto di quest’ultimo non è stato prodotto, ma tale negazione è erronea, poiché la pertinenza è una situazione di fatto che discende dalla destinazione durevole della cosa accessoria a ser- vizio od ornamento della cosa principale e ciò è accaduto nel caso di specie. In base all'art. 818 c.c., gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto. Pertanto, una volta che la proprietà del bene principale non era contestata, la Corte di appello avrebbe dovuto presumere il trasferimento della pertinenza, senza poter pre- tendere la produzione del titolo. Nella parte censurata della sentenza si sostiene che non rileva che l’area posseduta possa essere definita pertinenza dell’albergo sito sul mappale 400: chiarito che la porzione di terreno su cui si è esercitato il possesso è oggettivamente estranea alla particella 400, viene meno il presupposto (ossia la titolarità in capo al medesimo soggetto del diritto di proprietà sul bene principale e sulla pertinenza) che consente ex art. 817 c.c. la definizione di pertinenza. Inoltre ed in ogni modo la destinazione del bene a servizio di altro bene presup- pone la espressione di volontà del proprietario, e anch’essa, in man- canza del titolo, non può essere dimostrata. Il primo motivo è rigettato. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la parte che invoca l'accessione del possesso ai sensi dell'art. 1146 co. 2 c.c. ha l'onere di provare l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo a giustificare la trasmissione del possesso dal suo dante causa (cfr. Cass 19724/2016). La mancata produzione in giudizio del titolo di acquisto del bene principale ha legittimamente impedito al giudice di merito di compiere tale necessaria verifica. La presunzione di cui all'art. 818 c.c., che riguarda i rapporti tra le parti del negozio tra- slativo della cosa principale, non esonera la parte che agisce per l'accertamento dell'usucapione dall'onere di dimostrare, nei confronti del terzotitolare del bene, tutti i presupposti della fattispecie acqui- sitiva invocata, incluso il fondamento dell'accessione. Del resto, come affermato da questa Corte, l'accessione opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e la prova dell'avvenutatraditio deve essere fornita in forza di un valido contratto. La censura, in definitiva, si risolve in una richiesta di riesame della valutazione di fatto con cui i giudici di merito hanno escluso la stessa sussistenza di un vincolo pertinenziale, accertamento insindacabile in questa sede. 2. -Il secondo motivo, consequenziale al primo, deduce violazione degli artt. 1146 c.c. e 116 c.p.c. Si denuncia che la Corte di appello senza prendere in esame il materiale probatorio ha omesso di rico- noscere che, trattandosi di pertinenza, la stessa erastata trasferita unitamente alla cosa principale (albergo). In altre parole, ritenuta la natura pertinenziale del frustolo, la Corte avrebbe dovuto accertare che il possesso di questo si era trasferito con l’albergo, senza richie- dere la produzione del titolo. Si ribadisce che la proprietà dell’albergo non era contestata. Il motivo è inammissibile. Esso non coglie la ratio decidendi: la Corte d’appello ha negato la pertinenzialità e, soprattutto, ha rilevato la mancata produzione del titolo di acquisto dell’albergo, che impediva di verificare la manife- stazione di volontà di asservimento e, dunque, sia il vincolo perti- nenziale sia l’accessio possessionis. 3. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell'art. 93 co. 3 e 4 c.p.c. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.500, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 3.500 in favore d