CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22278/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 della Corte d'appello di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduceviolazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640, commiprimo e secondo, n. 2-bis, cod. pen., non sono consentiti in questa sede poichè fondati sumotivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specificima soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;che, in relazione al primo motivo, esso si risolve anche nella prospettazione di unavalutazione alternativa delle fonti probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelliadottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse dapertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudicanti;che, in particolare, la Corte territoriale ha evidenziato come l’imputato avessefosse stata denunciata quale smarrita il 06.05.19, ossia tre giorni dopo la ricarica effettuatadalla persona offesa, valorizzando tale circostanza quale elemento di conferma dell’impiantomotivazionale già delineato dal giudice di primo grado; la corte ha quindi ribadito che gliartifizi e raggiri, quali elementi costitutivi del reato oggetto del presente procedimento,devono ritenersi pienamente integrati, atteso che l’imputato non disponeva della proprietà nédella disponibilità dell’autovettura oggetto della trattativa e che la persona offesa, indotta inerrore, ha effettuato i versamenti subendo un depauperamento patrimoniale pari alle sommecorrisposte, con conseguente ingiusto profitto in favore dell’imputato (sul punto, pagg. 6 e 7della sentenza impugnata);che, peraltro, sul tema va ribadito l’orientamento di legittimità – e di cui il giudice delmerito ha fatto corretta applicazione – a mente del quale «In tema di truffa, costituiscemassima di esperienza il fatto che il soggetto che percepisce il profitto dell'illecito sia anchecolui che ha posto in essere la condotta decettiva o vi abbia concorso, in quanto il vantaggiopatrimoniale rappresenta lo sbocco fisiologico dell'artificio o del raggiro e non un eventoestraneo alla struttura tipica del reato, con la conseguenza che grava sull'imputatodestinatario del provento l'onere di allegare concreti e oggettivi elementi fattuali, idonei acollocarlo al di fuori della catena causale tipica, senza che ciò integri inversione dell'oneredella prova» (La Corte ha riconosciuto il concorso nella truffa del soggetto intestatario dellaPostepay su cui venivano accreditate le somme di denaro costituenti il profitto carpito con lacondotta decettiva).»(Sez. 2, n. 41812 del 18/11/2025, Pm in proc. Matrone, non mass.; Sez.2, n. 16493 del 07/05/2026, Carné, non mass.);ritenuto che il terzo motivo, con cui si censura vizio di motivazione percontraddittoria e manifesta illogicità della stessa, e il quarto motivo, con cui si denunciaviolazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dellecircostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati poiché il vizio censurabile anorma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dellosviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altreaffermazioni contenute nel provvedimento;che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, perespressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che la motivazione della sentenza impugnata (in particolare, pagine 7 e 8 dellasentenza impugnata) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art.606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;osservato, inoltre, che il quarto motivo non è consentito in sede di legittimità ed èmanifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, ancheconsiderato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che ilgiudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche,prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunquerilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si vedano, inparticolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata, ove la Corte ha posto a fondamento dellapropria decisione i plurimi precedenti penali dell’imputato, desunti dalle numerose sentenzedi condanna a suo carico, unitamente alla rilevata mancanza di resipiscenza, quali indicisintomatici della sua negativa personalità e della concreta pericolosità sociale);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]