CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07525/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 25034/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con studio in Messina , via Loggia dei Mercanti n. 19 , giusta procura speciale in calce al ricorso , e con domicilio digitale presso l’indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Messina n. 872 / 27 / 20 1 5 , depositata il 6.03.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi, Avviso di accertamento, IRPEF, [OSCURATO:PERSONA] - C orrao Giovanni , titolare d i un ’attività di commercio al dettaglio di prodotti e attrezzature agricole e di gioielleria, proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno 2006, con il quale veniva accertato induttivamente un reddito superiore a quello dichiarato; - la Commissione tributaria provinciale di Messina accoglieva parzialmente il ricorso riducendo l’importo del maggior reddito non dichiarato; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Messina rigettava l’appello proposto dal contribuente, evidenziando , per quanto ancora qui interessa, che la ri determinazione da parte del primo giudice del reddito non dichiarato era corretta, in quanto detto maggior reddito era stato determinato sulla base della percentuale di ricarico quantificata in contraddittorio con il contribuente all’esito dell’accertamento con adesione (poi non perfezionatosi per il mancato versamento dell’importo concordato), in mancanza di prove documentali idonee a contrastare le contestazioni dell’Ufficio, il cui onere di produzione incombeva sul contribuente; - C orrao Giovanni impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi; - l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] -Con i l prim o motiv o d i ricorso , il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 9 del d.lgs. n. 218 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel confermare la rideterminazione del reddito non dichiarato, operata dal primo giudice, che si era limitato a rinviare ai valori emersi durante l’accertamento con adesione, anziché verificare autonomamente la fondatezza e la correttezza dei dati contabili e delle risultanze ricavate in sede di verifica, atteso che il mancato perfezionamento della procedura deflattiva impedisce di utilizzare in sede giudiziaria il dato reddituale formatosi all’esito della stessa; -il motivo non è fondato; - se da un lato il mancato perfezionamento dell’accertamento con adesione ex art. 9 del d.lgs. n. 218 del 1997 restituisce piena efficacia all’originario accertamento(Cass. n. 13750 del 31/05 / 2013), dall’altro lato, il verbale redatto nell’ambito del procedimento di accertamento per adesione, sottoscritto sia dall’Amministrazione finanziaria sia dal contribuente, costituisce un documento pienamente utilizzabile ai fini probatori nel giudizio tributario, anche in caso di mancato perfezionamento del procedimento deflattivoe in assenza di contestazioni sulla regolarità della relativa procedura, trattandosi pur sempre di documento riconducibile alla volontà delle parti che lo hanno sottoscritto, ferma restando la libertà del giudice di valutare la rilevanza e l’attendibilità delle circostanze ivi rappresentate (Cass. n. 6391 del 28.02.2022); -la CTR si è attenuta a l richiamato principio, avendo esercitato il suo potere – dovere di valutare una prova secondo il suo prudente apprezzamento, dando rilievo ai dati esaminati in contraddittorio con il contribuente nel corso dell’accertamento con adesione e alla percentuale di ricarico conseguentemente determinata in quella sede; - con il secondo motivo, deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, con riferimento agli errori di calcolo, compiuti nella determinazione della percentuale di ricarico;- con il terzo motivo, denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, riguardante il giudicato esterno formatosi a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 540/13/13, emessa dalla CTP di Messina e prodotta nel giudizio di appello, ma non esaminatadalla CTR; - entrambi i motiv i sono inammissibil i per i l limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile ratione temporisnel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 29.11.2013; -il terzo motivo sarebbe in ogni caso infondato, posto che, secondo il principio enunciato sul punto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13916 del 16.06.2006, “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale "norma agendi" cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta”; - l’effetto preclusivo del giudicato relativo ad un singolo periodo di imposta, dunque, non opera indistintamente e in via generale per altri periodi d’imposta, essendo limitato non solo alle ipotesi di concreta sussistenza del “medesimo rapporto giuridico”, ma anche alla “soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune”, aventi natura di “ premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza”; - detto effetto preclusivo può riguardare , poi, esclusivamente gli “elementi costitutivi della fattispecie” estensibili nel tempo e quindi insensibili al “periodo d’imposta”, individuati, in via esemplificativa, nella “qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria”; - alla luce di questi condivisibili canoni giuridici è da escludere l’operatività in questo giudizio del giudicato esterno riguardante altra annualità (il 2007) giacché né l’unicità della verifica fiscale e né i rilievi mossi per i diversi periodi d’imposta rappresenta n o un fatto a carattere stabile ovvero permanente destinato a reiterarsi per le diverse annualità, senza considerare, peraltro, gli ulteriori limiti che pone all’efficacia espansiva del giudicato la ripresa per l’imposta armonizzata (ex pl urimis , Cass. 18.1 2.2019, n. 33596 e CGUE Olimpiclub, C-2/08, 3.09.2009); -il ricorso va, dunque, rigettato; - nulla sulle spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, in assenza di svolgimento di attività difensiva. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello