CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 18589/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22 settembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Nola, pronunciata il 13 luglio 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di furto aggravato e riciclaggio. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione della sentenza impugnata, sono privi dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione ampia e logicamente corretta contenuta nel provvedimento impugnato, non indicano le ragioni di diritto e i dati di fatto che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenl:o delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]