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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 25075/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30354/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]. 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' DIEGO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.1294/2021 depositata il 31/07/2021. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sulle spese, in mancanza di difese della parte intimata P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Così deciso in Roma,il 17/09/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30354/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]. 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' DIEGO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.1294/2021 depositata il 31/07/2021. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sulle spese, in mancanza di difese della parte intimata P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 17/09/2
Decreto Cassazione n. 25075/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris